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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24965/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG A. PICARDI, intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati: di partecipazione all'associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana, composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, con operatività dal mese di marzo 2019 (capo 9); di cessione di cocaina e marijuana a diversi acquirenti, sempre nel medesimo arco temporale, in concorso con i soggetti indicati (capo 10) Tutti i reati sono aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., per aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa Cintorino.

2. Gli elementi indiziari che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione stabile, dedita allo spaccio di cocaina e marijuana, sono stati tratti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dai risultati dell'attività di intercettazione e dai sequestri di sostanza stupefacente eseguiti dalla polizia giudiziaria a riscontro degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il gruppo mafioso Cintorino, di cui lui faceva parte, aveva l'esclusiva per le forniture delle sostanze stupefacenti ai vari "ragazzi" deputati allo spaccio.

Ha specificato che lui riforniva Gambacurta e questi, a sua volta, distribuiva la sostanza ai vari "ragazzi" operanti a Giardini -Naxos; e che tutti i componenti del gruppo erano consapevoli di spacciare per conto del clan Cintorino.

Queste dichiarazioni hanno trovato riscontro nei risultati delle attività di intercettazione.

È emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antecedentemente all'arresto del primo avvenuto a inizio di giugno 2019, rifornivano stabilmente [OSCURATO:PERSONA] di sostanze stupefacenti.

Pur accogliendo il rilievo difensivo in ordine al fatto che nella conversazione, progr. 702, del 18 aggio 2019 il "Giovanni" nominato dai due non possa identificarsi in Gambacurta e che con ogni probabilità debba essere individuato in [OSCURATO:PERSONA], fornitore di Porto, il Tribunale ha rilevato che le conversazioni successive hanno dato riscontro all'assunto che il carico di sostanza stupefacente, effettivamente acquistato da di Bella e Porto presso [OSCURATO:PERSONA] e tale Carlo, era destinato a [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Dalle intercettazioni del 24 maggio 2019 e dalle videoriprese effettuate nei pressi dell'ufficio di Gambacurta in [OSCURATO:PERSONA], si è tratto che [OSCURATO:PERSONA] 5f( consegnò a Gambacurta 110 gr. di cocaina.

Da quelle effettuate il 27 maggio successivo si è accertato che Porto e [OSCURATO:PERSONA] avevano organizzato il trasporto di 510 gr. di cocaina, tramite [OSCURATO:PERSONA], da consegnare a Gambacurta.

Mentre effettuava il trasporto, Mascali fu però arrestato e quindi la consegna non andò a buon fine.

Porto ha poi dichiarato, a proposito di questo episodio, che la cocaina sequestrata era stata da lui e da [OSCURATO:PERSONA] acquistata a Catania da tali Giovanni e Carlo, del clan Cappello, ed era destinata a Gambacurta che avrebbe dovuto pagare loro metà del corrispettivo alla consegna e metà dopo una settimana.

2.2. Da marzo a maggio 2019, inoltre, furono registrati decine e decine di contatti tra Gambacurta e Porto e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a programmare incontri, spesso sollecitati da questi ultimi per riscuotere i pagamenti delle forniture di sostanze stupefacenti.

Il fatto che Gambacurta fece plurimi tentativi di rifornirsi da altri della sostanza stupefacente non impedisce di ravvisare la sussistenza del fatto associativo contestato ma dà prova che era dotato di notevole capacità di smercio di sostanze stupefacenti.

Questi era a conoscenza della caratura criminale di Porto e [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto consapevole di favorire economicamente, con la propria condotta il clan Cintorino, di cui Porto era all'epoca reggente.

2.3. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha richiamato la presunzione normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e ha osservato che, in ragione del ruolo svolto nella compagine associativa e alla elevata professionalità dimostrata dai frequenti e consistenti approvvigionamenti di sostanza stupefacente, sussiste un pericolo serio, concreto ed attuale che Gambacurta, ove rimesso in libertà, possa reiterare le condotte in contestazione.

Per le stesse ragioni non è stata ritenuta adeguata altra misura meno afflittiva, neanche gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico atteso che i reati in contestazione possono essere realizzati anche in sede domestica.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con i primi due motivi ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'assenza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e per il fatto che gli indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 9) sono stati individuati nella presunta commissione di acquisiti di sostanza stupefacente contestati al capo 10).

Il Tribunale ha travisato il contenuto e il significato di una conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parlò di fornitura e non di acquisto di sostanza stupefacente, sicché il "Giovanni" di cui si disse non era certo il ricorrente ma [OSCURATO:PERSONA], perché il ricorrente era, per descrizione dell'addebito cautelare, l'acquirente da Porto e non il suo fornitore.

Questo errore ha poi condizionato e distorto l'interpretazione di tutte le conversazioni oggetto di intercettazione, che sono state utilizzate nella motivazione.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è carente perché manca l'illustrazione di indizi qualificati a riscontare le dichiarazioni del collaboratore.

È manifestamente illogico affermare la sussistenza di contatti tra il ricorrente e il clan Santapaola in forza di contatti commerciali degli anni 'ottanta del secondo scorso tra la società del ricorrente la concessionaria di cui [OSCURATO:PERSONA] possedeva alcune quote.

Il ricorrente ha mantenuto rapporti fino al 2019 con [OSCURATO:PERSONA], soggetto sino a quel momento incensurato, e anche con Porto, e con quest'ultimo per ragioni legate all'affitto di un locale commerciale

3.1.1. Ancora.

L'ordinanza impugnata ha omesso di rispondere alle censure difensive richiamando l'ordinanza di custodia cautelare, che già motivava per relationem.

Sul ruolo associativo del ricorrente, sì come definito da Porto, non sono stati forniti e illustrati elementi di riscontro.

Non v'è traccia di modalità di consegna, di pagamento e di ogni altro elemento utile per attribuire un ruolo associativo al ricorrente.

Le conversazioni richiamate nell'ordinanza non hanno contenuti ambigui, criptici, e sono tutte giustificate dal rapporto commerciale tra il ricorrente e Porto, che nel locale preso in affitto stava realizzando un bar.

Anche nel corso della conversazione del 27 aprile 2019, progr. 254, tra [OSCURATO:PERSONA] e Gaetano DI Bella il "Giovanni" menzionato non era il ricorrente, per ragioni desumibili dallo stesso contenuto della conversazione, e sul punto il Tribunale ha omesso di dare risposta al rilievo difensivo.

Dalla conversazione, sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e Gaetano di Bella del 20 maggio 2019, progr. 749, si trae prova della neutralità indiziaria dei risultati intercettativi, perché oggetto di questa conversazione era sempre il tema del locale commerciai affittato a Porto per la realizzazione del bar.

Non persuade la ricostruzione dell'incontro del 24 maggio tra Porto e il ricorrente, durante il quale sarebbe avvenuta una consegna di cocaina di 100 grammi.

In generale, sono manifestamente illogiche le conclusioni a cui è giunto il Tribunale nella lettura dei risultati delle intercettazioni.

Si tratta di poche conversazioni, intervenute solo in tre mesi, prive di indicazioni sintomatiche di adesione al sodalizio, prive di espressioni volte a mascherare prezzo, peso, qualità della presunta droga, che non indicano reazioni al sequestro di stupefacente.

La descrizione dubbia di uno o due episodi di cessione di stupefacente, l'episodio appena citata del 24 maggio e la mancata consegna del successivo 17 maggio 2019, non può qualificare gli indizi di colpevolezza per il delitto associativo L'ordinanza impugnata è carente di motivazione anche in riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in particolare del clan Cintorino di cui Porto era all'epoca il reggente.

3.2. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di cd. reiterazione criminosa e alla adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, perché la sola gravità dei reati in contestazione non può essere fondamento del giudizio di attualità delle esigenze cautelari e non c'è motivazione alcuna sulla necessità e obbligatorietà della detenzione carceraria.

4. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato conclusioni scritte con cui ha replicato agli argomenti del Procuratore generale e ha insistito nei motivi di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. ,

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, nella nntkiila in cui costituiscono il risultato di un impegno di ricostruzione alternativa della vicenda, incentrata su un dato, ossia l'asserita esistenza di un rapporto commerciale tra il ricorrente e Porto in ragione della locazione di uno stabile, che non forma oggetto dell'impianto giustificato del provvedimento ora impugnato.

I rilievi di ricorso, invece che mirare alla individuazione di vizi del ragionamento indiziario esposto nell'ordinanza impugnata, si misurano nell'inammissibile tentativo di proporre in sede di legittimità una diversa lettura degli elementi indiziari con cui si pongono in diretta relazione, ignorando la mediazione valutativa del giudice del merito cautelare che è l'unico oggetto di possibile esame.

Il Tribunale, invero, ha esposto con linearità i dati indiziari, dando conto della loro pregnanza.

Ha richiamato le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato nel ricorrente uno dei soggetti che, per conto della sua organizzazione, spacciava le sostanze stupefacenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Ha quindi dato conto dei risultati delle operazioni di intercettazione che fungono da idoneo riscontro alle dichiarazioni accusatorie e di essi ha fornito una interpretazione per nulla irragionevole o travisante le espressioni delle conversazioni intercettate.

Vale allora per questa parte il consolidato principio di diritto secondo cui "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337, tra le molte -.

È poi appena il caso di ribadire che la stessa ordinanza impugnata ha escluso che la conversazione del 18 maggio 2019 (progr. 702), su cui il ricorso ha dedicato buona parte di attenzione, possa aver avuto ad oggetto il ricorrente, perché l'indicazione di tal "Giovanni" fatta da [OSCURATO:PERSONA] mentre discorreva con [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi ad altro soggetto, specificamente a tal [OSCURATO:PERSONA].

Per il resto, di ogni brano di conversazione intercettata il Tribunale ha dato compiutamente e logicamente conto del significato indiziario, senza che le deduzioni di ricorso possano inficiarne la tenuta giustificativa.

Parimenti logica è infine l'argomentazione relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché è congruente con i dati indiziari raccolti l'affermazione secondo cui, dati gli stressi rapporti intercorrenti con Porto e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva piena consapevolezza che le attività da loro congiuntamente poste in essere ridondavano a vantaggio del gruppo di appartenenza dei primi due.

3. Anche con il terzo motivo, in punto di esigenze cautelari, il ricorso ha perso di vista l'obiettivo di una critica specifica ed esclusiva alla ordinanza, e non è rifuggito dalla tentazione di rileggere i fatti e gli indizi.

Il Tribunale, pur avendo adeguatamente motivato in punto di attualità del pericolo di cd. reiterazione criminosa e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, ha ricordato l'operatività, in ragione del tipo di addebito cautelare - art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - della presunzione, sia pure relativa, di sussistenza delle esigenze, e ha a tal proposito evidenziato che non sono emersi dati oggettivi capaci di superare la presunzione né essi sono stati indicati e allegati dal ricorrente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG A. PICARDI, intervenuta per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i reati: di partecipazione all'associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana, composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri, con operatività dal mese di marzo 2019 (capo 9); di cessione di cocaina e marijuana a diversi acquirenti, sempre nel medesimo arco temporale, in concorso con i soggetti indicati (capo 10) Tutti i reati sono aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen., per aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa Cintorino. 2. Gli elementi indiziari che dimostrano l'esistenza di un'organizzazione stabile, dedita allo spaccio di cocaina e marijuana, sono stati tratti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dai risultati dell'attività di intercettazione e dai sequestri di sostanza stupefacente eseguiti dalla polizia giudiziaria a riscontro degli addebiti. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che il gruppo mafioso Cintorino, di cui lui faceva parte, aveva l'esclusiva per le forniture delle sostanze stupefacenti ai vari "ragazzi" deputati allo spaccio. Ha specificato che lui riforniva Gambacurta e questi, a sua volta, distribuiva la sostanza ai vari "ragazzi" operanti a Giardini -Naxos; e che tutti i componenti del gruppo erano consapevoli di spacciare per conto del clan Cintorino. Queste dichiarazioni hanno trovato riscontro nei risultati delle attività di intercettazione. È emerso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], antecedentemente all'arresto del primo avvenuto a inizio di giugno 2019, rifornivano stabilmente [OSCURATO:PERSONA] di sostanze stupefacenti. Pur accogliendo il rilievo difensivo in ordine al fatto che nella conversazione, progr. 702, del 18 aggio 2019 il "Giovanni" nominato dai due non possa identificarsi in Gambacurta e che con ogni probabilità debba essere individuato in [OSCURATO:PERSONA], fornitore di Porto, il Tribunale ha rilevato che le conversazioni successive hanno dato riscontro all'assunto che il carico di sostanza stupefacente, effettivamente acquistato da di Bella e Porto presso [OSCURATO:PERSONA] e tale Carlo, era destinato a [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Dalle intercettazioni del 24 maggio 2019 e dalle videoriprese effettuate nei pressi dell'ufficio di Gambacurta in [OSCURATO:PERSONA], si è tratto che [OSCURATO:PERSONA] 5f( consegnò a Gambacurta 110 gr. di cocaina. Da quelle effettuate il 27 maggio successivo si è accertato che Porto e [OSCURATO:PERSONA] avevano organizzato il trasporto di 510 gr. di cocaina, tramite [OSCURATO:PERSONA], da consegnare a Gambacurta. Mentre effettuava il trasporto, Mascali fu però arrestato e quindi la consegna non andò a buon fine. Porto ha poi dichiarato, a proposito di questo episodio, che la cocaina sequestrata era stata da lui e da [OSCURATO:PERSONA] acquistata a Catania da tali Giovanni e Carlo, del clan Cappello, ed era destinata a Gambacurta che avrebbe dovuto pagare loro metà del corrispettivo alla consegna e metà dopo una settimana. 2.2. Da marzo a maggio 2019, inoltre, furono registrati decine e decine di contatti tra Gambacurta e Porto e [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a programmare incontri, spesso sollecitati da questi ultimi per riscuotere i pagamenti delle forniture di sostanze stupefacenti. Il fatto che Gambacurta fece plurimi tentativi di rifornirsi da altri della sostanza stupefacente non impedisce di ravvisare la sussistenza del fatto associativo contestato ma dà prova che era dotato di notevole capacità di smercio di sostanze stupefacenti. Questi era a conoscenza della caratura criminale di Porto e [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto consapevole di favorire economicamente, con la propria condotta il clan Cintorino, di cui Porto era all'epoca reggente. 2.3. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha richiamato la presunzione normativa di cui all'art. 274 cod. proc. pen. e ha osservato che, in ragione del ruolo svolto nella compagine associativa e alla elevata professionalità dimostrata dai frequenti e consistenti approvvigionamenti di sostanza stupefacente, sussiste un pericolo serio, concreto ed attuale che Gambacurta, ove rimesso in libertà, possa reiterare le condotte in contestazione. Per le stesse ragioni non è stata ritenuta adeguata altra misura meno afflittiva, neanche gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico atteso che i reati in contestazione possono essere realizzati anche in sede domestica. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con i primi due motivi ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'assenza di riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e per il fatto che gli indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 9) sono stati individuati nella presunta commissione di acquisiti di sostanza stupefacente contestati al capo 10). Il Tribunale ha travisato il contenuto e il significato di una conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui si parlò di fornitura e non di acquisto di sostanza stupefacente, sicché il "Giovanni" di cui si disse non era certo il ricorrente ma [OSCURATO:PERSONA], perché il ricorrente era, per descrizione dell'addebito cautelare, l'acquirente da Porto e non il suo fornitore. Questo errore ha poi condizionato e distorto l'interpretazione di tutte le conversazioni oggetto di intercettazione, che sono state utilizzate nella motivazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata è carente perché manca l'illustrazione di indizi qualificati a riscontare le dichiarazioni del collaboratore. È manifestamente illogico affermare la sussistenza di contatti tra il ricorrente e il clan Santapaola in forza di contatti commerciali degli anni 'ottanta del secondo scorso tra la società del ricorrente la concessionaria di cui [OSCURATO:PERSONA] possedeva alcune quote. Il ricorrente ha mantenuto rapporti fino al 2019 con [OSCURATO:PERSONA], soggetto sino a quel momento incensurato, e anche con Porto, e con quest'ultimo per ragioni legate all'affitto di un locale commerciale 3.1.1. Ancora. L'ordinanza impugnata ha omesso di rispondere alle censure difensive richiamando l'ordinanza di custodia cautelare, che già motivava per relationem. Sul ruolo associativo del ricorrente, sì come definito da Porto, non sono stati forniti e illustrati elementi di riscontro. Non v'è traccia di modalità di consegna, di pagamento e di ogni altro elemento utile per attribuire un ruolo associativo al ricorrente. Le conversazioni richiamate nell'ordinanza non hanno contenuti ambigui, criptici, e sono tutte giustificate dal rapporto commerciale tra il ricorrente e Porto, che nel locale preso in affitto stava realizzando un bar. Anche nel corso della conversazione del 27 aprile 2019, progr. 254, tra [OSCURATO:PERSONA] e Gaetano DI Bella il "Giovanni" menzionato non era il ricorrente, per ragioni desumibili dallo stesso contenuto della conversazione, e sul punto il Tribunale ha omesso di dare risposta al rilievo difensivo. Dalla conversazione, sempre tra [OSCURATO:PERSONA] e Gaetano di Bella del 20 maggio 2019, progr. 749, si trae prova della neutralità indiziaria dei risultati intercettativi, perché oggetto di questa conversazione era sempre il tema del locale commerciai affittato a Porto per la realizzazione del bar. Non persuade la ricostruzione dell'incontro del 24 maggio tra Porto e il ricorrente, durante il quale sarebbe avvenuta una consegna di cocaina di 100 grammi. In generale, sono manifestamente illogiche le conclusioni a cui è giunto il Tribunale nella lettura dei risultati delle intercettazioni. Si tratta di poche conversazioni, intervenute solo in tre mesi, prive di indicazioni sintomatiche di adesione al sodalizio, prive di espressioni volte a mascherare prezzo, peso, qualità della presunta droga, che non indicano reazioni al sequestro di stupefacente. La descrizione dubbia di uno o due episodi di cessione di stupefacente, l'episodio appena citata del 24 maggio e la mancata consegna del successivo 17 maggio 2019, non può qualificare gli indizi di colpevolezza per il delitto associativo L'ordinanza impugnata è carente di motivazione anche in riferimento all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, in particolare del clan Cintorino di cui Porto era all'epoca il reggente. 3.2. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attualità del pericolo di cd. reiterazione criminosa e alla adeguatezza della sola misura custodiale carceraria, perché la sola gravità dei reati in contestazione non può essere fondamento del giudizio di attualità delle esigenze cautelari e non c'è motivazione alcuna sulla necessità e obbligatorietà della detenzione carceraria. 4. Il difensore del ricorrente ha quindi depositato conclusioni scritte con cui ha replicato agli argomenti del Procuratore generale e ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. , 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati, nella nntkiila in cui costituiscono il risultato di un impegno di ricostruzione alternativa della vicenda, incentrata su un dato, ossia l'asserita esistenza di un rapporto commerciale tra il ricorrente e Porto in ragione della locazione di uno stabile, che non forma oggetto dell'impianto giustificato del provvedimento ora impugnato. I rilievi di ricorso, invece che mirare alla individuazione di vizi del ragionamento indiziario esposto nell'ordinanza impugnata, si misurano nell'inammissibile tentativo di proporre in sede di legittimità una diversa lettura degli elementi indiziari con cui si pongono in diretta relazione, ignorando la mediazione valutativa del giudice del merito cautelare che è l'unico oggetto di possibile esame. Il Tribunale, invero, ha esposto con linearità i dati indiziari, dando conto della loro pregnanza. Ha richiamato le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato nel ricorrente uno dei soggetti che, per conto della sua organizzazione, spacciava le sostanze stupefacenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi dato conto dei risultati delle operazioni di intercettazione che fungono da idoneo riscontro alle dichiarazioni accusatorie e di essi ha fornito una interpretazione per nulla irragionevole o travisante le espressioni delle conversazioni intercettate. Vale allora per questa parte il consolidato principio di diritto secondo cui "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337, tra le molte -. È poi appena il caso di ribadire che la stessa ordinanza impugnata ha escluso che la conversazione del 18 maggio 2019 (progr. 702), su cui il ricorso ha dedicato buona parte di attenzione, possa aver avuto ad oggetto il ricorrente, perché l'indicazione di tal "Giovanni" fatta da [OSCURATO:PERSONA] mentre discorreva con [OSCURATO:PERSONA] deve intendersi ad altro soggetto, specificamente a tal [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, di ogni brano di conversazione intercettata il Tribunale ha dato compiutamente e logicamente conto del significato indiziario, senza che le deduzioni di ricorso possano inficiarne la tenuta giustificativa. Parimenti logica è infine l'argomentazione relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, perché è congruente con i dati indiziari raccolti l'affermazione secondo cui, dati gli stressi rapporti intercorrenti con Porto e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva piena consapevolezza che le attività da loro congiuntamente poste in essere ridondavano a vantaggio del gruppo di appartenenza dei primi due. 3. Anche con il terzo motivo, in punto di esigenze cautelari, il ricorso ha perso di vista l'obiettivo di una critica specifica ed esclusiva alla ordinanza, e non è rifuggito dalla tentazione di rileggere i fatti e gli indizi. Il Tribunale, pur avendo adeguatamente motivato in punto di attualità del pericolo di cd. reiterazione criminosa e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria, ha ricordato l'operatività, in ragione del tipo di addebito cautelare - art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - della presunzione, sia pure relativa, di sussistenza delle esigenze, e ha a tal proposito evidenziato che non sono emersi dati oggettivi capaci di superare la presunzione né essi sono stati indicati e allegati dal ricorrente. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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