CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 14762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 11276-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 488 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1020/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, deposita:a il 01/02/2018 R.G.N. 216/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]", confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della società, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per illegittimo recesso dal contratto di agenzia, e, accogliendo la domanda riconvenzionale del Tosini, aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità contrattuale di fine rapporto, del FIRR non versato all'Enasarco e delle provvigioni sugli affari conclusi da aprile a luglio 2015 (rigettando le ulteriori domande dell'agente di provvigioni per consulenza multibrand). 2. La Corte territoriale ha accertato, conformemente al Tribunale, l'inadempimento della società agli obblighi assunti nei confronti del promotore finanziario, in ragione, tra l'altro, di rilevanti problematiche che si erano verificate nella rendicontazione periodica delle operazioni di investimento e a cui la banca non aveva posto rimedio, nonostante le lamentele dei clienti e le sollecitazioni del promotore; un ulteriore profilo di inadempimento di Credem, da solo sufficiente ad integrare la giusta causa di recesso, era relativo all'imposizione di un costo a carico dei correntisti per il servizio di consulenza multibrand, in contrasto con l'impegno assunto dalla società. Secondo i giudici di appello, tale condotta inadempiente aveva creato, ai danni del promotore, un pregiudizio attuale, protrattosi fino ai primi mesi del 2015 (epoca in cui aveva appreso dei costi della consulenza multibrand) e concreto, dato il sensibile decremento delle masse gestite in forma diretta e indiretta a partire dal 2013 e fino al recesso, con rilevanti perdite subite. Ha quindi considerato esistente una giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia, con diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso e alla indennità di cui all'art. 1751 cod. civ. 3. Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - '[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]" ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di rinuncia al mandato conferitogli da [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 5. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1751 e 2119 cod. civ., dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 20 del contratto di agenzia. 6. Si censura la sentenza d'appello per aver ritenuto integrata la giusta causa di recesso, in assenza di un danno effettivo e attuale subito dal promotore. Dall'istruttoria svolta era infatti emerso che i disservizi della banca non avevano eliso il rapporto di fiducia dei clienti verso il promotore, il quale aveva conservato intatto il portafoglio clienti fino al momento del recesso. D'altra parte, lo stesso promotore aveva denunciato un danno di immagine, e non in termini di perdita economica, e la Corte di merito ha evidentemente male valutato il doc. 18, prodotto dall'Istituto di credito proprio per dimostrare che il volume d'affari del promotore era progressivamente aumentato. Se fosse vero l'assunto della Corte d'appello sulla riduzione delle masse gestite dal promotore, questi avrebbe dovuto subire una modifica del livello provvigionale (Excellence), in base all'art. 20 del contratto, circostanza mai verificatasi. Non solo, l'assunto di un danno economico subito dal promotore collide con il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto, basato sul medesimo doc. 18 come dimostrativo dello sviluppo degli affari. La sentenza d'appello non motiva e non spiega quale sarebbe stato il danno subito dal promotore, tanto da far ipotizzare che si sia ritenuta sufficiente, ai fini della giusta causa di recesso, la potenzialità lesiva della condotta della ricorrente. 7. Sotto altro profilo, si critica la sentenza d'appello per aver disatteso i principi sottesi alla giusta causa di recesso, che impongono la necessità di immediatezza tra contestazione e recesso, dovendosi il periodo di tolleranza, nel rapporto di agenzia, parametrare alla idoneità, ai fini della giusta causa, di un fatto di minore intensità rispetto a quanto richiesto nel rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in esame, i testimoni avevano riferito fatti risalenti al 2011. 8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in relazione ad entrambe le censure mosse, in quanto, se pure formulato con riferimento alla violazione di norme di diritto, investe, nella sostanza, mediante ampi riferimenti al contenuto degli atti processuali e dei documenti prodotti, la valutazione operata dalla Corte d'appello sulla portata lesiva degli inadempimenti posti in essere dalla società, proponendo una diversa e alternativa lettura dei dati probatori allo scopo di dimostrare l'assenza di un danno economico in capo al promotore e la violazione del principio di contestualità tra l'inadempimento della Credem e il recesso del Tosini. 9. Le censure, così formulate, si collocano all'esterno del vizio di violazione di legge, come costantemente definito da questa Corte (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). L'errore di diritto può consistere sia nell'erronea individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta, sia nell'erronea applicazione ad essa di una norma correttamente individuata ed interpretata, ma non è configurabile ove sia denunciata un'erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, perché questa è estranea all'esatta interpretazione della norma di legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice di merito. Anche la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sottende, in sostanza, la critica di omessa o errata valutazione di un documento nella sua interezza. 10. Le critiche mosse non possono essere neanche utilmente riqualificate ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., mancando i relativi presupposti come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) e concernenti l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, e decisivo. 11. Peraltro, la società ricorrente equivoca là dove attribuisce alla Corte di merito l'affermazione secondo cui "si può sicuramente ravvisare una giusta causa di recesso del Tosini per la semplice potenzialità lesiva delle condotte", in quanto la sentenza impugnata (pag. 6) riporta questa statuizione come adottata dal Tribunale e, all'esito della complessiva valutazione dei dati probatori, statuisce (pag. 16), invece, che "trattasi di pregiudizio [...] non meramente potenziale atteso il sensibile decremento delle masse gestite sia in forma diretta sia in forma indiretta dall'agente a partire dal 2013 sino al recesso, con conseguenti rilevanti perdite subite (doc. 18 Credem)". 12. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1751, 2119 e 2697 cod. civ., e dell'art. 25 del contratto di agenzia, per avere la Corte di merito addossato alla società l'onere della prova ai fini dell'indennità di fine rapporto, avendo statuito, quanto al requisito dei sostanziali vantaggi, che "la Banca non ha in alcun modo dedotto attività di storno della clientela da parte dell'agente successiva al recesso". 13. Neppure questo motivo può trovare accoglimento. 14. La Corte d'appello, sulla base dei plurimi dati desunti dalle prove raccolte, tra queste l'interrogatorio libero deL legale rappresentante della società, la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e il doc. 18 prodotto dalla Banca, ha accertato come il promotore avesse procurato nuovi clienti e sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, e che, all'atto di cessazione del rapporto, la Banca "versasse in una condizione tale da ricevere ancora utilità dal portafoglio clienti facente capo all'agente", ritenendo quindi integrati i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art.. 1751 cod. civ. 15. Nessuna inversione dell'onere probatorio è dato rinvenire nel ragionamento decisorio dei giudici d'appello, atteso che la violazione dell'art. 2697 cod. civ., come ripetutamente precisato da questa Corte, (v. per tutte Cass. n. 13395 del 2018) è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. 16. Il principio dell'onere della prova (regola resicluale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, nelle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata di dimostrare i relativi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte. 17. Vige, infatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte (v. Cass. n. 5980 del 1998, S.U. n. 28498 del 2005; n. 15408 del 2004; n. 15312 del 2000). 18. Né a conclusioni diverse può condurre l'espressione usata nella sentenza d'appello (pag. 22) e su cui fa leva la società ricorrente, secondo cui "la Banca non ha in alcun modo dedotto attività di storno della clientela da parte dell'agente successiva al recesso". Tale frase, letta nel contesto in cui è inserita (ed esattamente in seguito alla premessa: "Peraltro dall'istruttoria è emerso che i soli clienti Toglia, Virando e Pieri avevano cessato il rapporto con Credem, mentre la Banca [...]"), costituisce argomento ulteriore, utilizzato dalla Corte, a conferma della accertata ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1751 cod. civ., che sarebbe stata scalfita da una eventuale attività di storno posta in essere dal promotore, ed invece nel caso di specie neanche allegata dalla Banca. 19. Con il terzo motivo di ricorso si imputa alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, costituito dall'avvenuto disconoscimento di riproduzioni di documenti della Banca prodotti dal promotore. 20. Anche questo motivo si rivela inammissibile in quanto deduce l'omesso esame dell'avvenuto disconoscimento fatto dalla società in ordine ai documenti prodotti dal promotore, senza il rispetto dei requisiti di specificità ed autosufficienza (non è trascritto, né indicato per sintesi, il contenuto del disconoscimento che si assume effettuato né dei documenti e della loro provenienza) e senza che si addotto alcun argomento a sostegno della decisività della questione rispetto all'esito della causa. 21. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 22. La regolazione delle spese segue il criterio di soccornbenza, con liquidazione come in dispositivo. 23. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater„ del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri