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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34221/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico .di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/01/148 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];.ETTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: SMAJLA3 [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta integralmente alla memoria precedentemente inviata via pec.

E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede venga messo a verbale la sua presenza anche non potendo intervenire, in quanto non avvisata della nomina ad avvocato di fiducia dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv D'[OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si associa alle conclusioni del PG relativamente all'inammissibilit:à del ricorso del PG della Corte Appello Bari, in subordine ne chiede il rigetto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia, il 09/06/2021-,( dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha assolto dal reato di cui al capo 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza del fatto, confermandone la responsabilità rispetto ai restanti reati loro contestati; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche,con giudizio di prevalenza per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] e di equivalenza per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tutte le aggravanti rispettivamente contestate, rideterminandonèin conseguenza la pena.

Ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha poi assolto [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] reati loro rispettivamente ascritti. 1.2.In sede di appello, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno parzialmente rinunciato ai motivi di appello riguardanti la richiesta di assoluzione dai reati diversi da quello di cui al capo 1) - artt. 61, n. 2, cod. pen. e 74, commi 1, 2, 4 d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -, rispetto ai quali esprimevano la volontà di impugnare la sentenza in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 medesimo decreto, ove contestata, e di trattamento sanzionatorio.

Giova, altresì, rammentare che, nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confessato i reati fine loro ascritti.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli anzidetti imputati, nonché il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3. Il contenuto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èil medesimo, di tal che unica ne è la trattazione.

Entrambi sono stati assolti dal reato associativo di cui al capo 1), essendo invece stata confermata la dichiarazione di colpevolezza per i reati fine [per [OSCURATO:PERSONA] quelli di cui ai capi 3), 7), 8), 10)e 1 ; per [OSCURATO:PERSONA] quelli di cui ai capi 3), 5), 7), 10) e 11)].

Con gli interposti motivi deducono:

3.1. Erronea qualificazione dei reati di cui ai capi 3), 7), 10) e 11), il mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per i capi 7) e 11), nonché la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione e la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

I difensori sostengono che debba essere valutato il rapporto tra la contestazione di cui al capo 3) e le altre, rispettive, imputazioni, giacché le condotte di cui al capo 3)sarebbero state genericamente addebitate in maniera cumulativa.

La formulazione del capo 3), a detta della difesa,comprende ed assorbe le successive contestazioni tutte relative ad ipotesi di cessioni di sostanze stupefacenti, messe in atto nello stesso periodo spazio-temporale.

La difesa si duole poi del fatto che i reati di cui ai capi 7) e 11) per [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui ai capi 5), 7) e 11)per [OSCURATO:PERSONA] non siano stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: con riguardo al capo 11), perché trattandosi di "droga parlata", in mancanza di accertamento sulla percentuale di principio attivo e di riscontri al compendio intercettatorio, deve trovare applicazione la norma più favorevole; 3.2.Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione relativamente al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti La difesa sostiene, in particolare, che la motivazione sarebbe apparente e carente in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute (con giudizio di equivalenza) attenuanti generiche; e che non vi sarebbe motivazione sulla pena base, determinata di poco al di sotto del massimo edittale, nonché sugli aumenti per la continuazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato associativo di cui al capo 1), ma ritenuto responsabile del reato di cui al capo 3).

Il ricorso si affida a quattro motivi con cui si deducono:

4.1. Violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2 e 533 comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle captazioni telefoniche su cui è stata fondata la condanna del ricorrente.Non sarebbero state espletate altre attività di indagine idonee a riscontrare l'attività di intercettazione, relativa peraltro a due singoli episodi avvenuti in data 12/10/2015 e 17/12/2015.

Già nell'atto di appello, la difesa aveva sostenuto che la terminologia utilizzata non fosse idonea a ricostruire i fatti contestati, sicché la responsabilità non può dirsi provata oltre ogni ragionevole dubbio.

I risultati delle intercettazioni, infatti, si prestano a letture alternative; 4.2.Violazione di legge e vizio di motivazion er avere la Corte di merito omesso di individuare il reato più grave e la pena base per lo stesso, nonché per avere calcolato l'aumento di pena per i singoli reati unitariamente in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, di cui al capo 3) di imputazione, senza giustificare l'aumento inflitto per i reati satellite;4.3.

La Corte territoriale avrebbe omesso un compiuto vaglio delle singole condotte ivi contestate, limitandosi ad una generica affermazione di responsabilità, così non valutando il tempus commissi delicti e non verificando se vi siano condotte già prescritte, considerato che le condotte di cui al capo 3), riqualificate già dal Pubblico ministero nella fattispecie di cui al comma 5, sarebbero state perpetrate dal mese di agosto 2015 al mese di febbraio 2016 e tenuto altresì conto di due sospensioni per legittimo impedimento,disposte ne(giudizio di appello;

4.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche;

4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osservandosi che nel caso di specie non vi erano delle chiare evidenze tali da consentire alla difesa o all'imputato di prevedere un esito favorevole del processo ed invocare il beneficio, atteso che l'imputato aveva riportato condanna in primo grado per il reato associativo,discendendone che il Giudice di appello ben avrebbe potuto concedere d'ufficio il beneficio o, in caso contrario, motivarne il diniego.

5. [OSCURATO:PERSONA] risponde del capo 4) di imputazione [essendo stato assolto già in primo grado dai reati di cui ai capi di imputazione 1) e 13)].

Il suo ricorso si affida ai seguenti motivi con cui si deducono:

5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 4) nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90; travisamento della prova in relazione all'interpretazione delle intercettazioni, richiamate nel ricorso;

5.2. Violazione degli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90.

La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia escluso la derubricazione della fattispecie contestata al capo 4) nel reato di cui al comma 5 del predetto art. 73, pur in assenza di attività di riscontro della quantità della sostanza e del suo principio attivo, fondando il proprio convincimento unicamente sulle captazioni telefoniche;

5.3. Violazione di legge, nonché apparenza e mancanza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, atteso che l'imputato risulta gravato da soli due precedenti aspecifici per reati contro il patrimonio, uno dei quali commesso nel 2009.

Appiattendosi su questo dato formale, la Corte territoriale non ha verificato, come avrebbe dovuto, la sussistenza di una relazione qualificata tra tali precedenti penali e il reato per cui si procede;

5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., segnatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze.

La censura attiene al diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;

5.5. Violazione degli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e all'aumento di pena per la continuazione interna.La difesa si duole del fatto che il Giudice di appello, oltre a discostarsi sensibilmente dal minimo edittale senza offrire una specifica motivazione, abbia operato, per la continuazione interna, un aumentosproporzionato se confrontato con gli aumenti disposti dalla Corte territoriale rispetto ad altri coimputati nel medesimo reato.

6. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo 1), con conferma della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione 4), 10) e 13).

Il ricorso nel suo interesse consta dei seguenti motivi con cui si deducono:

6.1. Violazione di legge, nonché apparenza e mancanza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, considerato che i precedenti afferiscono a reati contro il patrimonio, commessi in epoca risalente.

Il precedente specifico ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, commesso in Barletta il 15/04/2016, evidenziato dalla Corte territoriale, si colloca nel medesimo solco temporale di cui al presente capo di imputazione 4), conseguendone che i fatti del presente giudizio non fanno seguito a quelli di cui al provvedimento n. 5 del Casellario giudiziale, ma si inscrivono in un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi, temporalmente collocati da agosto 2015 ad aprile 2016, in attuazione di un medesimo disegno criminoso.

Detta reiterazione del reato non può costituire indice di un'effettiva pericolosità sociale dell'imputato;

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità,in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in riferimento al giudizio di comparazione delle anzidette circostanze, invocate con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti;

6.3. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità, in ordine alla quantificazione della pena base,poiché, pur essendo statamffettuata una comparazione in termini di l equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 309/1990,Ia pena base è stata determinata in misura prossima al massimo edittale, senza peraltro fornirne specifica motivazione;

6.4. Violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione con riguardo agli aumenti di pena operati per la continuazione tra il reato più grave di cui al capo di imputazione 10) e quelli di cui ai capi 4) e 13).7. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo 16) di imputazione.

Articola i seguenti motivi di ricorso con cui lamenta:

7.1. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,perché non vi sarebbe alcun elemento da cui emerga che l'imputato fosse collegato o anche soltanto a conoscenza del ritenuto accordo tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] eDelajBesnik in ordine a traffici illeciti e della necessità del Curci di recarsi in un determinato posto per porre al riparo dalla pioggia la sostanza stupefacente.

Non vi i sarebbe stato alcun contatto telefonico tra il Monopoli e altri coimputati.

L'interpretazione dell'oggetto delle telefonate sarebbe condizionata dall'unico elemento rappresentato da un bilancino elettronico la cui presenza può ritenersi assolutamente normale all'interno di qualunque autocarrozzeria;

7.2. Manifesta illogicità della motivazione, in punto di interpretazione del contenuto delle due conversazioni telefoniche intercorse tra Monopoli e Curci, rispetto al riferimento all'anzidetto bilancino.

8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi 10) e 4), possono essere trattati congiuntamente, medesime essendo le doglianze sollevatecon cui deducono:

8.1. Inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui al capo 10) di imputazione.

Le difese sostengono di avere già censurato,con i motivi di appello, il fatto che il primo Giudice avesse del tutto omesso di tenere conto che ben due sentenze definitive avevano ritenuto gli acquirenti campani della partita di stupefacente di cui si tratta responsabili del solo reato di cui all'art. 73, comma 4, senza l'aggravante di cui al,!predettort. 80, comma 2.

I Giudici di merito, pertanto, non avrebbero fatto corretta applicazioneidei principi sottesi alla norma di cui all'art. 110 cod. pen.

La stessa sentenza impugnata ha pure riconosciuto il ruolo minore rivestito dai prevenuti in questa vicenda, appalesandosi contraddittoria sul punto; 8.2.Contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e all'aumento disposto per la continuazione.

Le difese assumono che via sia stato un errore di calcolo perché la corretta pena complessiva, al lordo della diminuente di rito, avrebbe dovuto essere quella di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, così pervenendo alla pena finale di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 14.667,00 di multa.

9. Con il proposto ricorso, i/drocuratore generale di Bari deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalla Corte di appello dalle rispettive imputazioni.

Lamenta che la Corte territoriale non abbiacorrettamente valutato, nella loro interezza e complessità tutti gli elementi di prova, i quali sarebbero invece stati ben evidenziati nella sentenza di primo grado, di cui riporta ampi stralci ponendoli a confronto con la sentenza di appello.

10. In data 24/04/2024, è pervenuta memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale.In data 02/05/2024, è pervenuta memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Devono essere dichiarati inammissibili il ricorso del Procuratore generale di Bari éi ricorsi di tutti gli imputati.

2. Il ricorso del Procuratore generale non deduce, in realtà, alcun vizio motivazionale della sentenza impugnata, poiché, limitandosi a riportare stralci della sentenza di condanna di primo grado e ponendoli a confronto con i corrispettivi punti della sentenza impugnata,invoca da parte di questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che gli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado,rispetto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],risultano insufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado in ordine alla partecipazione alla condotta contestata al capo 18), per essere stato ritenuto il corriere, per conto di [OSCURATO:PERSONA], della sostanza stupefacente consegnata al [OSCURATO:PERSONA] e poi sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la Corte di merito, pur riconoscendo che lo stupefacente rinvenuto e sequestrato ai due calabresi Bevilacqua e Gualano sarebbe quello consegnato loro dal Delaj, non ha riscontrato elementi certi ed inequivocabili dai quali desumere che quel medesimo stupefacente sia stato consegnato al Delai dallo Zhejani.

Ha, sul punto, osservato che non si sono rinvenuti negli atti di indagine, e neppure nella sentenza di primo grado, relazioni di appostamenti ovvero colloqui intercettati (telefonici e/o annbientali)che diano contezza di ciò; né risulterebbe chiaro dove e quando sarebbe avvenuta la consegna.

Anche per [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato dal Giudice di primo grado colpevole del reato di cui al capo 22) - la Corte territoriale ha espresso una valutazione di inidoneità degli indizi raccolti a condurre ad un giudizio di certezza; ha ricordato come le prove a carico dello Spinelli, essenzialmente costituite dai colloqui intercettati sull'automobile BMW sottoposta a controllo, non abbiano portato elementi significativi all'ipotesi investigativa; alla medesima stregua, gli appostamenti di p.g. non hanno consentito, si legge nella sentenza impugnata, di individuare la presenza dell'imputato e i contatti personali dei due stranieri con lui.

Ha poi evidenziato come la stessa sentenza di primo grado si esprima in termini di incertezza rispetto della identificazione dello Spinelli, laddove, con riguardo all'acquirente italiano che veniva fatto scendere dall'auto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha affermato che fosse"presumibilmente SPINELLI Guido".

Anche per [OSCURATO:PERSONA]- condannato in primo grado per il reato di cui al capo 21) - la Corte territoriale ha reputato, dandone conto con diffusa e non manifestamente illogica motivazione, insufficienti e inadeguate le prove circa la sua responsabilità quale vettore di stupefacente consegnato a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi complici, osservando in particolare come il controllo da parte della p.g. del luogo ove l'autovettura condotta dallo Smajlaj si sarebbe ,Pincontrata con quella del Delaj non abbia prodotto alcun risultato utile, nulla essendo stato rinvenuto.

Mero indizio costituisce anche, secondo il Giudice di appello, il pernottamento dell'imputato presso l'albergo a Foggia in relazione all'altra cessione; né sono parsi significativi i dialoghi intercorsi tra gli altri correi, poiché non viene mai esplicitamente fatto il nome dello Smajlaj.

Come si vede, in relazione ai tre imputati assolti, la motivazione offerta dalla sentenza di appello è congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione, conseguendone l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale di Bari.3.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Quanto al primo motivo, giova rammentare che gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti l'assoluzione di reati diversi dl reato associativo di cui al capo 1).

Ne consegue che è preclusa la possibilità di proporre, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale (cfr. Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285702 - 03: "La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti"; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006 - 01, massimata nei seguenti termini: "La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi").

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. occorre ribadire che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04).

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente rammentato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano sostenute da motivazione esente da vizi logico-giuridici, Quanto, in particolare, al diniego della prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante, giova ricordare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un tipico giudizio di tagp, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione, come nel caso in disamina, esente da errori logico-giuridici.Rispetto ad entrambi gli imputati, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni del diniego del giudizio di prevalenza; ha adeguatamente motivatln ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione (per [OSCURATO:PERSONA], si veda la p. 24; per [OSCURATO:PERSONA], le pp. 25 e 26).

Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Sul primo motivo: rispetto alla assunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. si fa rinvio a quanto già affermato sul punto.

La doglianza con cui il ricorrente contesta l'interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate è volta a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito, preminentemente sulla base di queste.

Risulta pertanto evidente che tale doglianza introduce censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

È, del resto, noto il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337.

Sul punto, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità").A1 riguardo, la sentenza impugnata afferma che, diversamente da quanto assume l'imputato, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni captate possiede «i requisiti di chiarezza, decifrabilità del significato e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lascia margine di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati»; evidenzia come l'ossessiva ricerca di termini riportanti a "magliette" ovvero a prodotti vegetali rivela la volontà di confondere eventuali agenti di p.g. intenti all'ascolto, atteso che da nessuna parte risulta che l'imputato e i correi fossero intenti ad attività di smercio di cipolle o cli vendita di "macchine".

La Corte di appello sottolinea in particolare che il linguaggio criptico diventa del tutto «trasparente» in un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo fa riferimento ad un quantitativo "di mezza macchina".

Il primo motivo è, quindi, manifestamente infondato.

Analoga valutazione di manifesta infondatezza investe il secondo motivo di ricorso, rispetto al quale la Corte di appello ha adeguatamente risposto.Venuto meno il reato associativo di cui al capo 1), le singole condotte, che di quello costituivano manifestazione esecutiva, sono state oggetto di contestazione autonoma neiireato di cui al capo 3), configurato come unico, contemplandosi in esso plurime condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso in continuazione interna, ritenute di pari gravità.

Conseguentemente, non configurandosi nel capo di imputazione una condotta connotata da maggiore gravità rispetto alle altre, la pena è stata commisurata in relazione ad una di esse, operandosi un solo aumento, peraltro di entità contenuta.

Quanto sinora osservato assorbe il terzo motivo laddove il ricorrente lamenta che non sia stato operato un compiuto vaglio delle singole condotte contestate all'anzidetto capo 3).

La declaratoria di inammissibilità del ricorso peraltro preclude ogni possibilità di rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche laddove, precisando la motivazione offerta sul punto dal Giudice di primo grado, che ha espressamente affermato di condividere, ha osservato che«non si ravvisano ragioni, né sotto il profilo comportamentale nel corso dei fatti in esame, né ragioni processuali emerse nel corso dei due gradi di giudizio» per concederle.Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure deiricorrente non valgono a scalfire, dovendosi altresì tener conto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce oggetto di un giudizio di fatto che, ove congruo e non manifestamente illogico, è incensurabile in sede di legittimità.

Anche il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile.

Deve, al riguardo, ribadirsi il principio, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275376).

In relazione all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno, in particolare, sottolineato,che lo "stretto nesso tra Nfficiosità, eccezionalità e discrezionalità del poteretclovere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione.

In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. laddove la parte -che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena- non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello.

In sostanza, il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del poteredovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione ber violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello: evenienza, questa,non ricorrente nel caso di specie.

5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che entrambe le sentenze di merito hanno dato conto di come la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al comma 4) emerga dàun vasto compendio intercettatorio.

In particolare, la circostanza che si tratti di attività illecita, legata al traffico di stupefacenti, è evidenziata alle pp. 53 e 54 della sentenza di primo grado cui la sentenza di appello fa espresso rinvio.

I primi due motivi di ricorso - il primo, con cui si invoca l'esclusione del fatto contestato dall'ambito di rilevanza penale; il secondo con cui se ne chiede la derubricazione ai sensi del comma 5- sono genericamente volti a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito, preminentemente sulla base delle conversazioni intercettate, e l'interpretazione dalle stesse fornita delle conversazioni intercettate.

Si tratta, all'evidenza, di doglianze che introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per le ragioni precedentemente espresse (con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) in tema di interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate.

Deve, peraltro, rilevarsi che, rispetto a questa doglianza, la Corte territoriale ha osservato che l'imputato, pur avendo sostenuto la erroneità delle valutazionigiudiziali al riguardo, non ha offerto alcuna spiegazione alternativa alle risultanze probatorie;ed ha altresì affermato che le conversazioni che riguardano l'Asseliti «sono di rara, immediata decifrabilità».

La motivazione si appalesa adeguata anche rispetto al diniego dell'invocata fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: la sentenza impugnata ricorda, invero,come nelle conversazioni captate si parli di sostanza stupefacente nell'ordine di chilogrammi, di somme di denaro di «una certa entità», di viaggi finalizzati allo svolgimento dell'attività illecita,elementi tutti che, con valutazione di merito non manifestamente illogica, hanno indotto la Corte territoriale a reputare «non minimale» la condotta contestata all'imputato.

Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione (apparenza della stessa), la mancata esclusione della recidiva.

La Corte territoriale ha sul puntoosservato che i precedenti penali per reati gravi, pur non essendo della stessa natura di quello in esame, «appaiono sintomatici di una personalità dedita a vari crimini»,altresìricordando che gli effetti sulla pena sono staft!neutralizzati dalla valutazione in equivalenza delle attenuanti generiche.

Quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso, giova ribadire che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le censure relative al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, se la quantificazione della pena non sia frutto di arbitrio o non sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienze che non si rinvengono nel caso di specie.

Sul mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e non manifestamente illogica, laddove, in particolare, ha ricordato come, dalle conversazioni intercettate, sia emersa la netta scelta delinquenziale dell'Asseliti,consapevole di dovere tornare in prigione e, per questo, di dovere "far soldi".

Sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, in relazione alla sua insindacabilità in sede di legittimità, si fa rinvio a quanto già si è detto (p. 9, con riguardo ai ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Richiamata la genericità dell'atto di appello in punto di pena, la sentenza impugnata osserva come la pena comminata dal Giudice di primo grado appaia congrua e adeguata al caso concreto, e non suscettibile di riduzioni.

Anche in ordine all'aumento di pena per la continuazione interna, la motivazione della sentenza di appello è immune da qualsivoglia censura, essendosi in essa affermato che esso «appare del tutto ragionevole e commisurato al protrarsi temporale dell'attività illecita, alle sue ramificazioni nello spazio» e agli episodi in cui si è concretata la condotta dell'imputato.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il primo motivo, relativo alla ritenuta recidiva, è inammissibile.

Sul punto, la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha osservato che, oltre a condanne per reati contro il patrimonio, l'imputato ha riportato, in epoca precedente ai fatti per cui ora è processo, una condanna per fatti analoghi, cosicché la «recidiva contestata deve essere ritenuta sussistente ed indicativàidi tendenza alla proclività nel delinquere e quindi di una maggiore pericolosità».

La censura con cui il ricorrente sostiene che il precedente specifico, cui fa riferimento la Corte territoriale, si collocherebbe nel solco temporale di cui al capo 4) di imputazione, costituendo una delle condotte delittuose ivi ricomprese, non è supportato dalla allegazione di alcuna documentazione di riferimento, appalesandosi pertanto comedel tutto generica.

Anche il secondo motivo è inammissibile, attesa la congruità della relativa motivazione: rispetto all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata, richiamando quanto stabilito sul punto per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato la dichiarazione confessoria nonché la rinuncia parziale ai motivi di appello«per conservare la rilevanza di siffatte , attenuanti e di valutarle in equivalenza», sì da neutralizzare -le circostanze aggravanti contestate e i loro effetti sul trattamento sanzionatorio.

In particolare, ha rammentato come il [OSCURATO:PERSONA] risultasse implicato in «una molteplice e perdurante attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si dirama anche attraverso contatti con persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o regioni, come il capo 10) attesta».

Quanto alla misura della pena e agli aumenti per la continuazione (più grave quello di cui al capo 10 con cui sono stati posti in continuazione i reati di cui ai capi 4 e 13), rispettivamente oggetto dei motivi terzo e quarto, ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione, laddove ha evidenziato il «considerevole quantitativo di stupefacente ceduto e la scaltrezza organizzativa posta in azione».

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Valgono, anche rispetto a questo ricorrente, gli argomenti precedentemente spesi con riguardo alla assunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo) e all'interpretazione delle conversazioni intercettate intercorse tra Monopoli e Curci.Tanto premesso, la sentenza impugnata illustra diffusamente (pp. 12, 13 e 14) le ragioni per le quali la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del Gup di Bari rispetto all'intero complesso di conversazioni relative al capo 16), osservando che la partecipazione del prevenuto alla commissione del reato di cessione di settecento grammi di sostanza stupefacente «è indubbiamente attestata dal tenore» delle conversazioni riportate in sentenza, da cui si evince che il Monopoli non aveva depositato nel luogo stabilito il quantitativo di stupefacente concordato, indicato con il termine "soldi"; che il Curci chiamava il prevenuto segnalando che tale questione andava messa a posto; che dal tenore del dialogo si comprende che l'odierno ricorrente non si dichiarava all'oscuro dell'antefatto; che,nonostante il Monopoli e il Curci, con linguaggio definito in sentenza «rozzamente criptico», si riferiscano ad "euro", l'oggetto delle conversazioni era la sostanza stupefacente, altresì considerati che tali "euro" sarebbero stati - così nel corso della conversazione - misurati, cento alla volta, sul bilancino elettronico, circostanza all'evidenza inverosimile.

Evidenzia la sentenza impugnata come il Monopoli, nella anzidetta conversazione, si sia limitato a dirsi incredulo della diversa pesatura e conclude, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, affermando la piena consapevolezza del ricorrente in ordine all'argomento delle conversazioni di cui si tratta.

8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che la menzionata rinuncia, da parte di questi ricorrenti, a tutti i motivi di appello afferenti all'affermata responsabilità in ordine ai delitti per i quali vi è stata condanna in primo grado - ad esclusione di quello di cui al capo 1) - comporta l'inammissibilità della doglianza relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 di cui al capo 10) di imputazione, avendo la Suprema Corte da tempo affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti(Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285702 - 03; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese e altri, Rv. 268385).

La Corte territoriale, peraltro, illustra adeguatamente le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P. 309/90 (pp. 21, 22Sent. app.), avendo anche richiamato la condivisa conclusione sul punto della sentenza di primo grado.

Quanto alle conclusioni sulla citata aggravante cui sarebbero pervenuti altri giudici rispetto agli acquirenti campani della sostanza, la Corte di appello congruamente osserva come esse siano del tutto ininfluenti rispetto al caso di specie, atteso che «la diversa valutazione di altre autorità giudiziarie nazionali non può in alcun modo risultare vincolante per questa Corte di Appello che deve constatare l'estrema gravità della cessione per spaccio di un così rilevante quantitativo di sostanza stupefacente idoneo alla penetrazione e diffusività del fenomeno in un'ampia zona geografica».

E, comunque, lavalutazione circa la sussistenza di un'aggravante compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non risulta sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato:la pena pecuniaria è stata oggetto di concordato in appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151;Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582).

Tale non è la pena pecuniaria finale di euro 18.000 per i contestati reati di cui ai capi 10) e 4), nel momento in cui si concordino, nella loro massima estensione, come nel caso in esame, le diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito.

Quanto al disposto aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 4), cui i ricorrenti fanno riferimento unicamente nel titoletto del motivo, senza spendersi in ulteriori considerazioni, la sentenza impugnata sostiene, con motivazione congrua e, pertanto, incensurabile, che detto aumento (pari a mesi 6 ed euro 7.000 di multa) «appare confacente al fatto, alle modalità di commissione, rivelatrici di un coinvolgimento di entrambi [gli imputati] in un'attività non occasionale».

9. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Sono inammissibil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico .di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 09/01/148 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];.ETTA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: SMAJLA3 [OSCURATO:PERSONA], la quale si riporta integralmente alla memoria precedentemente inviata via pec. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], la quale chiede venga messo a verbale la sua presenza anche non potendo intervenire, in quanto non avvisata della nomina ad avvocato di fiducia dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRANI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] l'avv D'[OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale si associa alle conclusioni del PG relativamente all'inammissibilit:à del ricorso del PG della Corte Appello Bari, in subordine ne chiede il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia, il 09/06/2021-,( dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, ha assolto dal reato di cui al capo 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per insussistenza del fatto, confermandone la responsabilità rispetto ai restanti reati loro contestati; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche,con giudizio di prevalenza per [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA] e di equivalenza per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto a tutte le aggravanti rispettivamente contestate, rideterminandonèin conseguenza la pena. Ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA] e confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha poi assolto [OSCURATO:PERSONA], , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] reati loro rispettivamente ascritti. 1.2.In sede di appello, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno parzialmente rinunciato ai motivi di appello riguardanti la richiesta di assoluzione dai reati diversi da quello di cui al capo 1) - artt. 61, n. 2, cod. pen. e 74, commi 1, 2, 4 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 -, rispetto ai quali esprimevano la volontà di impugnare la sentenza in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 medesimo decreto, ove contestata, e di trattamento sanzionatorio. Giova, altresì, rammentare che, nel corso del giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confessato i reati fine loro ascritti. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli anzidetti imputati, nonché il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il contenuto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èil medesimo, di tal che unica ne è la trattazione. Entrambi sono stati assolti dal reato associativo di cui al capo 1), essendo invece stata confermata la dichiarazione di colpevolezza per i reati fine [per [OSCURATO:PERSONA] quelli di cui ai capi 3), 7), 8), 10)e 1 ; per [OSCURATO:PERSONA] quelli di cui ai capi 3), 5), 7), 10) e 11)]. Con gli interposti motivi deducono: 3.1. Erronea qualificazione dei reati di cui ai capi 3), 7), 10) e 11), il mancato riconoscimento del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 per i capi 7) e 11), nonché la carenza e/o la contraddittorietà della motivazione e la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90. I difensori sostengono che debba essere valutato il rapporto tra la contestazione di cui al capo 3) e le altre, rispettive, imputazioni, giacché le condotte di cui al capo 3)sarebbero state genericamente addebitate in maniera cumulativa. La formulazione del capo 3), a detta della difesa,comprende ed assorbe le successive contestazioni tutte relative ad ipotesi di cessioni di sostanze stupefacenti, messe in atto nello stesso periodo spazio-temporale. La difesa si duole poi del fatto che i reati di cui ai capi 7) e 11) per [OSCURATO:PERSONA] e quelli di cui ai capi 5), 7) e 11)per [OSCURATO:PERSONA] non siano stati riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: con riguardo al capo 11), perché trattandosi di "droga parlata", in mancanza di accertamento sulla percentuale di principio attivo e di riscontri al compendio intercettatorio, deve trovare applicazione la norma più favorevole; 3.2.Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in relazione alla determinazione della pena, nonché vizio di motivazione relativamente al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti La difesa sostiene, in particolare, che la motivazione sarebbe apparente e carente in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle già riconosciute (con giudizio di equivalenza) attenuanti generiche; e che non vi sarebbe motivazione sulla pena base, determinata di poco al di sotto del massimo edittale, nonché sugli aumenti per la continuazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato associativo di cui al capo 1), ma ritenuto responsabile del reato di cui al capo 3). Il ricorso si affida a quattro motivi con cui si deducono: 4.1. Violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2 e 533 comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle captazioni telefoniche su cui è stata fondata la condanna del ricorrente.Non sarebbero state espletate altre attività di indagine idonee a riscontrare l'attività di intercettazione, relativa peraltro a due singoli episodi avvenuti in data 12/10/2015 e 17/12/2015. Già nell'atto di appello, la difesa aveva sostenuto che la terminologia utilizzata non fosse idonea a ricostruire i fatti contestati, sicché la responsabilità non può dirsi provata oltre ogni ragionevole dubbio. I risultati delle intercettazioni, infatti, si prestano a letture alternative; 4.2.Violazione di legge e vizio di motivazion er avere la Corte di merito omesso di individuare il reato più grave e la pena base per lo stesso, nonché per avere calcolato l'aumento di pena per i singoli reati unitariamente in relazione alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, di cui al capo 3) di imputazione, senza giustificare l'aumento inflitto per i reati satellite;4.3. La Corte territoriale avrebbe omesso un compiuto vaglio delle singole condotte ivi contestate, limitandosi ad una generica affermazione di responsabilità, così non valutando il tempus commissi delicti e non verificando se vi siano condotte già prescritte, considerato che le condotte di cui al capo 3), riqualificate già dal Pubblico ministero nella fattispecie di cui al comma 5, sarebbero state perpetrate dal mese di agosto 2015 al mese di febbraio 2016 e tenuto altresì conto di due sospensioni per legittimo impedimento,disposte ne(giudizio di appello; 4.4. Violazione di legge e mancanza di motivazione del diniego delle attenuanti generiche; 4.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, osservandosi che nel caso di specie non vi erano delle chiare evidenze tali da consentire alla difesa o all'imputato di prevedere un esito favorevole del processo ed invocare il beneficio, atteso che l'imputato aveva riportato condanna in primo grado per il reato associativo,discendendone che il Giudice di appello ben avrebbe potuto concedere d'ufficio il beneficio o, in caso contrario, motivarne il diniego. 5. [OSCURATO:PERSONA] risponde del capo 4) di imputazione [essendo stato assolto già in primo grado dai reati di cui ai capi di imputazione 1) e 13)]. Il suo ricorso si affida ai seguenti motivi con cui si deducono: 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di cui al capo 4) nell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90; travisamento della prova in relazione all'interpretazione delle intercettazioni, richiamate nel ricorso; 5.2. Violazione degli artt. 546, lett. e), cod. proc. pen., 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia escluso la derubricazione della fattispecie contestata al capo 4) nel reato di cui al comma 5 del predetto art. 73, pur in assenza di attività di riscontro della quantità della sostanza e del suo principio attivo, fondando il proprio convincimento unicamente sulle captazioni telefoniche; 5.3. Violazione di legge, nonché apparenza e mancanza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, atteso che l'imputato risulta gravato da soli due precedenti aspecifici per reati contro il patrimonio, uno dei quali commesso nel 2009. Appiattendosi su questo dato formale, la Corte territoriale non ha verificato, come avrebbe dovuto, la sussistenza di una relazione qualificata tra tali precedenti penali e il reato per cui si procede; 5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., segnatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze. La censura attiene al diniego dell'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti; 5.5. Violazione degli artt. 132, 133 e 81 cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e all'aumento di pena per la continuazione interna.La difesa si duole del fatto che il Giudice di appello, oltre a discostarsi sensibilmente dal minimo edittale senza offrire una specifica motivazione, abbia operato, per la continuazione interna, un aumentosproporzionato se confrontato con gli aumenti disposti dalla Corte territoriale rispetto ad altri coimputati nel medesimo reato. 6. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo 1), con conferma della sua colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi di imputazione 4), 10) e 13). Il ricorso nel suo interesse consta dei seguenti motivi con cui si deducono: 6.1. Violazione di legge, nonché apparenza e mancanza della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, considerato che i precedenti afferiscono a reati contro il patrimonio, commessi in epoca risalente. Il precedente specifico ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, commesso in Barletta il 15/04/2016, evidenziato dalla Corte territoriale, si colloca nel medesimo solco temporale di cui al presente capo di imputazione 4), conseguendone che i fatti del presente giudizio non fanno seguito a quelli di cui al provvedimento n. 5 del Casellario giudiziale, ma si inscrivono in un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi, temporalmente collocati da agosto 2015 ad aprile 2016, in attuazione di un medesimo disegno criminoso. Detta reiterazione del reato non può costituire indice di un'effettiva pericolosità sociale dell'imputato; 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della illogicità,in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in riferimento al giudizio di comparazione delle anzidette circostanze, invocate con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti; 6.3. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità, in ordine alla quantificazione della pena base,poiché, pur essendo statamffettuata una comparazione in termini di l equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. 309/1990,Ia pena base è stata determinata in misura prossima al massimo edittale, senza peraltro fornirne specifica motivazione; 6.4. Violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché mancanza di motivazione con riguardo agli aumenti di pena operati per la continuazione tra il reato più grave di cui al capo di imputazione 10) e quelli di cui ai capi 4) e 13).7. [OSCURATO:PERSONA] risponde del reato di cui al capo 16) di imputazione. Articola i seguenti motivi di ricorso con cui lamenta: 7.1. Erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.,perché non vi sarebbe alcun elemento da cui emerga che l'imputato fosse collegato o anche soltanto a conoscenza del ritenuto accordo tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] eDelajBesnik in ordine a traffici illeciti e della necessità del Curci di recarsi in un determinato posto per porre al riparo dalla pioggia la sostanza stupefacente. Non vi i sarebbe stato alcun contatto telefonico tra il Monopoli e altri coimputati. L'interpretazione dell'oggetto delle telefonate sarebbe condizionata dall'unico elemento rappresentato da un bilancino elettronico la cui presenza può ritenersi assolutamente normale all'interno di qualunque autocarrozzeria; 7.2. Manifesta illogicità della motivazione, in punto di interpretazione del contenuto delle due conversazioni telefoniche intercorse tra Monopoli e Curci, rispetto al riferimento all'anzidetto bilancino. 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi 10) e 4), possono essere trattati congiuntamente, medesime essendo le doglianze sollevatecon cui deducono: 8.1. Inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90, nonché manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante speciale di cui al capo 10) di imputazione. Le difese sostengono di avere già censurato,con i motivi di appello, il fatto che il primo Giudice avesse del tutto omesso di tenere conto che ben due sentenze definitive avevano ritenuto gli acquirenti campani della partita di stupefacente di cui si tratta responsabili del solo reato di cui all'art. 73, comma 4, senza l'aggravante di cui al,!predettort. 80, comma 2. I Giudici di merito, pertanto, non avrebbero fatto corretta applicazioneidei principi sottesi alla norma di cui all'art. 110 cod. pen. La stessa sentenza impugnata ha pure riconosciuto il ruolo minore rivestito dai prevenuti in questa vicenda, appalesandosi contraddittoria sul punto; 8.2.Contraddittorietà della motivazione in relazione alla quantificazione della pena e all'aumento disposto per la continuazione. Le difese assumono che via sia stato un errore di calcolo perché la corretta pena complessiva, al lordo della diminuente di rito, avrebbe dovuto essere quella di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 22.000,00 di multa, così pervenendo alla pena finale di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 14.667,00 di multa. 9. Con il proposto ricorso, i/drocuratore generale di Bari deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assolti dalla Corte di appello dalle rispettive imputazioni. Lamenta che la Corte territoriale non abbiacorrettamente valutato, nella loro interezza e complessità tutti gli elementi di prova, i quali sarebbero invece stati ben evidenziati nella sentenza di primo grado, di cui riporta ampi stralci ponendoli a confronto con la sentenza di appello. 10. In data 24/04/2024, è pervenuta memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso del Procuratore generale.In data 02/05/2024, è pervenuta memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Devono essere dichiarati inammissibili il ricorso del Procuratore generale di Bari éi ricorsi di tutti gli imputati. 2. Il ricorso del Procuratore generale non deduce, in realtà, alcun vizio motivazionale della sentenza impugnata, poiché, limitandosi a riportare stralci della sentenza di condanna di primo grado e ponendoli a confronto con i corrispettivi punti della sentenza impugnata,invoca da parte di questa Corte di legittimità una ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che gli elementi valorizzati dal Giudice di primo grado,rispetto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],risultano insufficienti ai fini della configurabilità del reato contestato. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] - condannato in primo grado in ordine alla partecipazione alla condotta contestata al capo 18), per essere stato ritenuto il corriere, per conto di [OSCURATO:PERSONA], della sostanza stupefacente consegnata al [OSCURATO:PERSONA] e poi sequestrata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la Corte di merito, pur riconoscendo che lo stupefacente rinvenuto e sequestrato ai due calabresi Bevilacqua e Gualano sarebbe quello consegnato loro dal Delaj, non ha riscontrato elementi certi ed inequivocabili dai quali desumere che quel medesimo stupefacente sia stato consegnato al Delai dallo Zhejani. Ha, sul punto, osservato che non si sono rinvenuti negli atti di indagine, e neppure nella sentenza di primo grado, relazioni di appostamenti ovvero colloqui intercettati (telefonici e/o annbientali)che diano contezza di ciò; né risulterebbe chiaro dove e quando sarebbe avvenuta la consegna. Anche per [OSCURATO:PERSONA] - dichiarato dal Giudice di primo grado colpevole del reato di cui al capo 22) - la Corte territoriale ha espresso una valutazione di inidoneità degli indizi raccolti a condurre ad un giudizio di certezza; ha ricordato come le prove a carico dello Spinelli, essenzialmente costituite dai colloqui intercettati sull'automobile BMW sottoposta a controllo, non abbiano portato elementi significativi all'ipotesi investigativa; alla medesima stregua, gli appostamenti di p.g. non hanno consentito, si legge nella sentenza impugnata, di individuare la presenza dell'imputato e i contatti personali dei due stranieri con lui. Ha poi evidenziato come la stessa sentenza di primo grado si esprima in termini di incertezza rispetto della identificazione dello Spinelli, laddove, con riguardo all'acquirente italiano che veniva fatto scendere dall'auto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha affermato che fosse"presumibilmente SPINELLI Guido". Anche per [OSCURATO:PERSONA]- condannato in primo grado per il reato di cui al capo 21) - la Corte territoriale ha reputato, dandone conto con diffusa e non manifestamente illogica motivazione, insufficienti e inadeguate le prove circa la sua responsabilità quale vettore di stupefacente consegnato a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi complici, osservando in particolare come il controllo da parte della p.g. del luogo ove l'autovettura condotta dallo Smajlaj si sarebbe ,Pincontrata con quella del Delaj non abbia prodotto alcun risultato utile, nulla essendo stato rinvenuto. Mero indizio costituisce anche, secondo il Giudice di appello, il pernottamento dell'imputato presso l'albergo a Foggia in relazione all'altra cessione; né sono parsi significativi i dialoghi intercorsi tra gli altri correi, poiché non viene mai esplicitamente fatto il nome dello Smajlaj. Come si vede, in relazione ai tre imputati assolti, la motivazione offerta dalla sentenza di appello è congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione, conseguendone l'inammissibilità del ricorso del Procuratore generale di Bari.3. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.Quanto al primo motivo, giova rammentare che gli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello riguardanti l'assoluzione di reati diversi dl reato associativo di cui al capo 1). Ne consegue che è preclusa la possibilità di proporre, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale (cfr. Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285702 - 03: "La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti"; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006 - 01, massimata nei seguenti termini: "La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi"). Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. occorre ribadire che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04). Con riguardo al trattamento sanzionatorio, oggetto del secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente rammentato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano sostenute da motivazione esente da vizi logico-giuridici, Quanto, in particolare, al diniego della prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante, giova ricordare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un tipico giudizio di tagp, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione, come nel caso in disamina, esente da errori logico-giuridici.Rispetto ad entrambi gli imputati, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni del diniego del giudizio di prevalenza; ha adeguatamente motivatln ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione (per [OSCURATO:PERSONA], si veda la p. 24; per [OSCURATO:PERSONA], le pp. 25 e 26). Il secondo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Sul primo motivo: rispetto alla assunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. si fa rinvio a quanto già affermato sul punto. La doglianza con cui il ricorrente contesta l'interpretazione data dai Giudici di merito alle conversazioni captate è volta a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito, preminentemente sulla base di queste. Risulta pertanto evidente che tale doglianza introduce censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. È, del resto, noto il principio per cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337. Sul punto, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar,Rv. 263715, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità").A1 riguardo, la sentenza impugnata afferma che, diversamente da quanto assume l'imputato, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni captate possiede «i requisiti di chiarezza, decifrabilità del significato e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lascia margine di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati»; evidenzia come l'ossessiva ricerca di termini riportanti a "magliette" ovvero a prodotti vegetali rivela la volontà di confondere eventuali agenti di p.g. intenti all'ascolto, atteso che da nessuna parte risulta che l'imputato e i correi fossero intenti ad attività di smercio di cipolle o cli vendita di "macchine". La Corte di appello sottolinea in particolare che il linguaggio criptico diventa del tutto «trasparente» in un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo fa riferimento ad un quantitativo "di mezza macchina". Il primo motivo è, quindi, manifestamente infondato. Analoga valutazione di manifesta infondatezza investe il secondo motivo di ricorso, rispetto al quale la Corte di appello ha adeguatamente risposto.Venuto meno il reato associativo di cui al capo 1), le singole condotte, che di quello costituivano manifestazione esecutiva, sono state oggetto di contestazione autonoma neiireato di cui al capo 3), configurato come unico, contemplandosi in esso plurime condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso in continuazione interna, ritenute di pari gravità. Conseguentemente, non configurandosi nel capo di imputazione una condotta connotata da maggiore gravità rispetto alle altre, la pena è stata commisurata in relazione ad una di esse, operandosi un solo aumento, peraltro di entità contenuta. Quanto sinora osservato assorbe il terzo motivo laddove il ricorrente lamenta che non sia stato operato un compiuto vaglio delle singole condotte contestate all'anzidetto capo 3). La declaratoria di inammissibilità del ricorso peraltro preclude ogni possibilità di rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche laddove, precisando la motivazione offerta sul punto dal Giudice di primo grado, che ha espressamente affermato di condividere, ha osservato che«non si ravvisano ragioni, né sotto il profilo comportamentale nel corso dei fatti in esame, né ragioni processuali emerse nel corso dei due gradi di giudizio» per concederle.Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le censure deiricorrente non valgono a scalfire, dovendosi altresì tener conto che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce oggetto di un giudizio di fatto che, ove congruo e non manifestamente illogico, è incensurabile in sede di legittimità. Anche il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile. Deve, al riguardo, ribadirsi il principio, autorevolmente espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275376). In relazione all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno, in particolare, sottolineato,che lo "stretto nesso tra Nfficiosità, eccezionalità e discrezionalità del poteretclovere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. In particolare, la non decisione sul punto non costituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.; soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. laddove la parte -che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazione ai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizio assolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena- non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio di appello. In sostanza, il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del poteredovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione ber violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello: evenienza, questa,non ricorrente nel caso di specie. 5. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che entrambe le sentenze di merito hanno dato conto di come la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al comma 4) emerga dàun vasto compendio intercettatorio. In particolare, la circostanza che si tratti di attività illecita, legata al traffico di stupefacenti, è evidenziata alle pp. 53 e 54 della sentenza di primo grado cui la sentenza di appello fa espresso rinvio. I primi due motivi di ricorso - il primo, con cui si invoca l'esclusione del fatto contestato dall'ambito di rilevanza penale; il secondo con cui se ne chiede la derubricazione ai sensi del comma 5- sono genericamente volti a minare la ricostruzione dei singoli episodi operata dalle sentenze di merito, preminentemente sulla base delle conversazioni intercettate, e l'interpretazione dalle stesse fornita delle conversazioni intercettate. Si tratta, all'evidenza, di doglianze che introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per le ragioni precedentemente espresse (con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]) in tema di interpretazione e valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Deve, peraltro, rilevarsi che, rispetto a questa doglianza, la Corte territoriale ha osservato che l'imputato, pur avendo sostenuto la erroneità delle valutazionigiudiziali al riguardo, non ha offerto alcuna spiegazione alternativa alle risultanze probatorie;ed ha altresì affermato che le conversazioni che riguardano l'Asseliti «sono di rara, immediata decifrabilità». La motivazione si appalesa adeguata anche rispetto al diniego dell'invocata fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90: la sentenza impugnata ricorda, invero,come nelle conversazioni captate si parli di sostanza stupefacente nell'ordine di chilogrammi, di somme di denaro di «una certa entità», di viaggi finalizzati allo svolgimento dell'attività illecita,elementi tutti che, con valutazione di merito non manifestamente illogica, hanno indotto la Corte territoriale a reputare «non minimale» la condotta contestata all'imputato. Manifestamente infondato è il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione (apparenza della stessa), la mancata esclusione della recidiva. La Corte territoriale ha sul puntoosservato che i precedenti penali per reati gravi, pur non essendo della stessa natura di quello in esame, «appaiono sintomatici di una personalità dedita a vari crimini»,altresìricordando che gli effetti sulla pena sono staft!neutralizzati dalla valutazione in equivalenza delle attenuanti generiche. Quanto al trattamento sanzionatorio, oggetto del quarto e del quinto motivo di ricorso, giova ribadire che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le censure relative al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, se la quantificazione della pena non sia frutto di arbitrio o non sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienze che non si rinvengono nel caso di specie. Sul mancato giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla recidiva la Corte territoriale ha offerto motivazione congrua e non manifestamente illogica, laddove, in particolare, ha ricordato come, dalle conversazioni intercettate, sia emersa la netta scelta delinquenziale dell'Asseliti,consapevole di dovere tornare in prigione e, per questo, di dovere "far soldi". Sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, in relazione alla sua insindacabilità in sede di legittimità, si fa rinvio a quanto già si è detto (p. 9, con riguardo ai ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Richiamata la genericità dell'atto di appello in punto di pena, la sentenza impugnata osserva come la pena comminata dal Giudice di primo grado appaia congrua e adeguata al caso concreto, e non suscettibile di riduzioni. Anche in ordine all'aumento di pena per la continuazione interna, la motivazione della sentenza di appello è immune da qualsivoglia censura, essendosi in essa affermato che esso «appare del tutto ragionevole e commisurato al protrarsi temporale dell'attività illecita, alle sue ramificazioni nello spazio» e agli episodi in cui si è concretata la condotta dell'imputato. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo, relativo alla ritenuta recidiva, è inammissibile. Sul punto, la Corte di appello, con motivazione adeguata, ha osservato che, oltre a condanne per reati contro il patrimonio, l'imputato ha riportato, in epoca precedente ai fatti per cui ora è processo, una condanna per fatti analoghi, cosicché la «recidiva contestata deve essere ritenuta sussistente ed indicativàidi tendenza alla proclività nel delinquere e quindi di una maggiore pericolosità». La censura con cui il ricorrente sostiene che il precedente specifico, cui fa riferimento la Corte territoriale, si collocherebbe nel solco temporale di cui al capo 4) di imputazione, costituendo una delle condotte delittuose ivi ricomprese, non è supportato dalla allegazione di alcuna documentazione di riferimento, appalesandosi pertanto comedel tutto generica. Anche il secondo motivo è inammissibile, attesa la congruità della relativa motivazione: rispetto all'invocata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata, richiamando quanto stabilito sul punto per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato la dichiarazione confessoria nonché la rinuncia parziale ai motivi di appello«per conservare la rilevanza di siffatte , attenuanti e di valutarle in equivalenza», sì da neutralizzare -le circostanze aggravanti contestate e i loro effetti sul trattamento sanzionatorio. In particolare, ha rammentato come il [OSCURATO:PERSONA] risultasse implicato in «una molteplice e perdurante attività di spaccio di sostanze stupefacenti che si dirama anche attraverso contatti con persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o regioni, come il capo 10) attesta». Quanto alla misura della pena e agli aumenti per la continuazione (più grave quello di cui al capo 10 con cui sono stati posti in continuazione i reati di cui ai capi 4 e 13), rispettivamente oggetto dei motivi terzo e quarto, ha adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione, laddove ha evidenziato il «considerevole quantitativo di stupefacente ceduto e la scaltrezza organizzativa posta in azione». 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Valgono, anche rispetto a questo ricorrente, gli argomenti precedentemente spesi con riguardo alla assunta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (primo motivo) e all'interpretazione delle conversazioni intercettate intercorse tra Monopoli e Curci.Tanto premesso, la sentenza impugnata illustra diffusamente (pp. 12, 13 e 14) le ragioni per le quali la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del Gup di Bari rispetto all'intero complesso di conversazioni relative al capo 16), osservando che la partecipazione del prevenuto alla commissione del reato di cessione di settecento grammi di sostanza stupefacente «è indubbiamente attestata dal tenore» delle conversazioni riportate in sentenza, da cui si evince che il Monopoli non aveva depositato nel luogo stabilito il quantitativo di stupefacente concordato, indicato con il termine "soldi"; che il Curci chiamava il prevenuto segnalando che tale questione andava messa a posto; che dal tenore del dialogo si comprende che l'odierno ricorrente non si dichiarava all'oscuro dell'antefatto; che,nonostante il Monopoli e il Curci, con linguaggio definito in sentenza «rozzamente criptico», si riferiscano ad "euro", l'oggetto delle conversazioni era la sostanza stupefacente, altresì considerati che tali "euro" sarebbero stati - così nel corso della conversazione - misurati, cento alla volta, sul bilancino elettronico, circostanza all'evidenza inverosimile. Evidenzia la sentenza impugnata come il Monopoli, nella anzidetta conversazione, si sia limitato a dirsi incredulo della diversa pesatura e conclude, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, affermando la piena consapevolezza del ricorrente in ordine all'argomento delle conversazioni di cui si tratta. 8. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che la menzionata rinuncia, da parte di questi ricorrenti, a tutti i motivi di appello afferenti all'affermata responsabilità in ordine ai delitti per i quali vi è stata condanna in primo grado - ad esclusione di quello di cui al capo 1) - comporta l'inammissibilità della doglianza relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 di cui al capo 10) di imputazione, avendo la Suprema Corte da tempo affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti(Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285702 - 03; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese e altri, Rv. 268385). La Corte territoriale, peraltro, illustra adeguatamente le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P. 309/90 (pp. 21, 22Sent. app.), avendo anche richiamato la condivisa conclusione sul punto della sentenza di primo grado. Quanto alle conclusioni sulla citata aggravante cui sarebbero pervenuti altri giudici rispetto agli acquirenti campani della sostanza, la Corte di appello congruamente osserva come esse siano del tutto ininfluenti rispetto al caso di specie, atteso che «la diversa valutazione di altre autorità giudiziarie nazionali non può in alcun modo risultare vincolante per questa Corte di Appello che deve constatare l'estrema gravità della cessione per spaccio di un così rilevante quantitativo di sostanza stupefacente idoneo alla penetrazione e diffusività del fenomeno in un'ampia zona geografica». E, comunque, lavalutazione circa la sussistenza di un'aggravante compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non risulta sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato:la pena pecuniaria è stata oggetto di concordato in appello e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (cfr. Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151;Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244582). Tale non è la pena pecuniaria finale di euro 18.000 per i contestati reati di cui ai capi 10) e 4), nel momento in cui si concordino, nella loro massima estensione, come nel caso in esame, le diminuzioni per le circostanze attenuanti generiche e per il rito. Quanto al disposto aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 4), cui i ricorrenti fanno riferimento unicamente nel titoletto del motivo, senza spendersi in ulteriori considerazioni, la sentenza impugnata sostiene, con motivazione congrua e, pertanto, incensurabile, che detto aumento (pari a mesi 6 ed euro 7.000 di multa) «appare confacente al fatto, alle modalità di commissione, rivelatrici di un coinvolgimento di entrambi [gli imputati] in un'attività non occasionale». 9. In conclusione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Sono inammissibil
Sentenza Cassazione n. 34221/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris