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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 37949/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità per intervenuta rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 31 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo a fine di confisca diretta della somma di euro 38.169,60, in quanto ritenuta profitto di due contestazioni del reato di cui all'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 (capi 3 et 4 della rubrica).

2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la mancanza assoluta o, comunque, l'apparenza della motivazione in ordine alla provenienza dai reati contestati del denaro sequestrato.

Ha esposto che il provvedimento di sequestro, strumentale alla confisca diretta del profitto dei reati contestatigli, era stato eseguito il 24 settembre 2020, apprendendo le somme depositate sul conto corrente bancario della propria officina meccanica, pari a euro 12.677,96, quella di euro 344,42 costituente il credito di una carta prepagata e quella di euro 4.115,87 a credito sul conto corrente bancario della propria famiglia, e che nell'ordinanza impugnata la doglianza in ordine alla derivazione di tali somme dai reati, contestati come commessi nel luglio 2018, era stata disattesa in considerazione della insufficienza dei documenti prodotti in ordine ai movimenti relativi al conto corrente dell'officina meccanica da luglio a settembre 2020, giudicati insufficienti a dimostrare che le somme sequestrate fossero esclusivo frutto di rimesse successive alla commissione dei reati e della propria attività.

Il Tribunale aveva, però, del tutto omesso di considerare i documenti prodotti a sostegno della tesi della estraneità di tali somme ai reati, dai quali si ricavava che tale conto corrente era stato alimentato dalle rimesse dei clienti di detta officina, antecedenti al sequestro, come si ricavava anche dalla corrispondenza tra le fatture emesse e le rimesse ricevute, con la conseguente sussistenza del vizio di mancanza assoluta di motivazione su tale punto, deducibile anche con ricorsi relativi a misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nei casi di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, come quella dell'ordinanza impugnata.

Analoghi rilievi ha sollevato a proposito delle somme a credito sulla propria carta prepagata, in relazione alla quale era stato eseguito un accredito dal proprio conto in data 24/7/2020 di euro 500,00.

Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia al ricorso fatta pervenire in cancelleria dal difensore del ricorrente, sottoscritta da quest'ultimo e prova di attestazione della autenticità di tale sottoscrizione.

La rinuncia all'impugnazione è, infatti, una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa.

È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.

L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/3/2016, Gelso, Rv. 266244; Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 5/2/2015, Preiti e altro, Rv. 262276; Sez. 1, n. 29202 del 23/5/2013, Maida, Rv. 256792; Sez.

U., n. 18 del 5/10/1994, dep. 27/1/1995, Battaggia, Rv. 199805).

Nel caso di specie non sussistono i requisiti fissati dalla legge per ritenere idonea tale rinuncia, in quanto la relativa dichiarazione è stata fatta personalmente da parte del ricorrente e trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuto in data 22 settembre 2021) dal difensore del ricorrente medesimo, in assenza di attestazione della autenticità della sottoscrizione del ricorrente, con la conseguente mancanza della necessaria certezza in ordine alla provenienza di tale dichiarazione dal ricorrente, non essendo sufficienti al riguardo né l'indicazione nello intestazione dell'atto dello studio legale del difensore del ricorrente, né la trasmissione della dichiarazione da parte di tale difensore, essendo comunque necessaria la certezza, nelle forme legali (ossia mediante autenticazione della sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati) della sottoscrizione dell'interessato, nella specie mancante.

3. Ciò premesso, va dunque osservato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza formatosi in ordine alla qualificazione del sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario, se cioè lo stesso debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito, hanno l o a chiarito che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente" (notizia della decisione resa nel ricorso n. 20290/2020 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui non è ancora stata depositata la motivazione).

Ne consegue la legittimità del sequestro in via diretta delle somme di denaro comunque rinvenute nel patrimonio del sequestrato, proprio in ragione della natura del bene oggetto del sequestro, con la conseguente irrilevanza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente.

Questi, comunque, sono, in realtà, volti a censurare l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha disatteso l'analoga censura sollevata con la richiesta di riesame sottolineando l'insufficienza dei documenti prodotti dal ricorrente a dimostrare l'estraneità di tutte le somme sequestrate ai reati contestati (dunque anche di quelle a credito sulla carta prepagata), in quanto privi della indicazione dell'origine della giacenza iniziale sul conto corrente bancario del ricorrente, pari a euro 24.714,22, e anche del credito relativo alla suddetta carta prepagata, cioè del periodo successivo alla commissione dei reati e anteriore al sequestro: si tratta di motivazione non apparente, essendo state indicate le ragioni della insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'estraneità delle somme sequestrate ai reati, non sindacabile sul piano della sufficienza, adeguatezza e logicità nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali, posto che, come ricordato anche dal ricorrente, il ricorso per cassazione in tale materia può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza e della natura non consentita delle censure cui è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità per intervenuta rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 31 agosto 2020 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo a fine di confisca diretta della somma di euro 38.169,60, in quanto ritenuta profitto di due contestazioni del reato di cui all'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 (capi 3 et 4 della rubrica). 2. Avverso tale ordinanza l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato la mancanza assoluta o, comunque, l'apparenza della motivazione in ordine alla provenienza dai reati contestati del denaro sequestrato. Ha esposto che il provvedimento di sequestro, strumentale alla confisca diretta del profitto dei reati contestatigli, era stato eseguito il 24 settembre 2020, apprendendo le somme depositate sul conto corrente bancario della propria officina meccanica, pari a euro 12.677,96, quella di euro 344,42 costituente il credito di una carta prepagata e quella di euro 4.115,87 a credito sul conto corrente bancario della propria famiglia, e che nell'ordinanza impugnata la doglianza in ordine alla derivazione di tali somme dai reati, contestati come commessi nel luglio 2018, era stata disattesa in considerazione della insufficienza dei documenti prodotti in ordine ai movimenti relativi al conto corrente dell'officina meccanica da luglio a settembre 2020, giudicati insufficienti a dimostrare che le somme sequestrate fossero esclusivo frutto di rimesse successive alla commissione dei reati e della propria attività. Il Tribunale aveva, però, del tutto omesso di considerare i documenti prodotti a sostegno della tesi della estraneità di tali somme ai reati, dai quali si ricavava che tale conto corrente era stato alimentato dalle rimesse dei clienti di detta officina, antecedenti al sequestro, come si ricavava anche dalla corrispondenza tra le fatture emesse e le rimesse ricevute, con la conseguente sussistenza del vizio di mancanza assoluta di motivazione su tale punto, deducibile anche con ricorsi relativi a misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nei casi di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, come quella dell'ordinanza impugnata. Analoghi rilievi ha sollevato a proposito delle somme a credito sulla propria carta prepagata, in relazione alla quale era stato eseguito un accredito dal proprio conto in data 24/7/2020 di euro 500,00. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rilevata l'inefficacia della rinuncia al ricorso fatta pervenire in cancelleria dal difensore del ricorrente, sottoscritta da quest'ultimo e prova di attestazione della autenticità di tale sottoscrizione. La rinuncia all'impugnazione è, infatti, una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa. È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti. L'atto, non costituendo l'espressione dell'esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 25/3/2016, Gelso, Rv. 266244; Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014, dep. 5/2/2015, Preiti e altro, Rv. 262276; Sez. 1, n. 29202 del 23/5/2013, Maida, Rv. 256792; Sez. U., n. 18 del 5/10/1994, dep. 27/1/1995, Battaggia, Rv. 199805). Nel caso di specie non sussistono i requisiti fissati dalla legge per ritenere idonea tale rinuncia, in quanto la relativa dichiarazione è stata fatta personalmente da parte del ricorrente e trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuto in data 22 settembre 2021) dal difensore del ricorrente medesimo, in assenza di attestazione della autenticità della sottoscrizione del ricorrente, con la conseguente mancanza della necessaria certezza in ordine alla provenienza di tale dichiarazione dal ricorrente, non essendo sufficienti al riguardo né l'indicazione nello intestazione dell'atto dello studio legale del difensore del ricorrente, né la trasmissione della dichiarazione da parte di tale difensore, essendo comunque necessaria la certezza, nelle forme legali (ossia mediante autenticazione della sottoscrizione da parte dei soggetti legittimati) della sottoscrizione dell'interessato, nella specie mancante. 3. Ciò premesso, va dunque osservato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nel risolvere il contrasto di giurisprudenza formatosi in ordine alla qualificazione del sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario, se cioè lo stesso debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la prova della derivazione del denaro da un titolo lecito, hanno l o a chiarito che "qualora il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto fino alla concorrenza del valore del profitto medesimo e deve essere qualificata come confisca diretta e non per equivalente" (notizia della decisione resa nel ricorso n. 20290/2020 all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui non è ancora stata depositata la motivazione). Ne consegue la legittimità del sequestro in via diretta delle somme di denaro comunque rinvenute nel patrimonio del sequestrato, proprio in ragione della natura del bene oggetto del sequestro, con la conseguente irrilevanza dei rilievi sollevati sul punto dal ricorrente. Questi, comunque, sono, in realtà, volti a censurare l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha disatteso l'analoga censura sollevata con la richiesta di riesame sottolineando l'insufficienza dei documenti prodotti dal ricorrente a dimostrare l'estraneità di tutte le somme sequestrate ai reati contestati (dunque anche di quelle a credito sulla carta prepagata), in quanto privi della indicazione dell'origine della giacenza iniziale sul conto corrente bancario del ricorrente, pari a euro 24.714,22, e anche del credito relativo alla suddetta carta prepagata, cioè del periodo successivo alla commissione dei reati e anteriore al sequestro: si tratta di motivazione non apparente, essendo state indicate le ragioni della insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l'estraneità delle somme sequestrate ai reati, non sindacabile sul piano della sufficienza, adeguatezza e logicità nel giudizio di legittimità relativo a misure cautelari reali, posto che, come ricordato anche dal ricorrente, il ricorso per cassazione in tale materia può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della manifesta infondatezza e della natura non consentita delle censure cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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