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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 dicembre 1968

Cassazione n. 32264/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Milano - per quel che qui rileva - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 22 dicembre 2020 del Tribunale di Monza, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., ha rideterminato in quattro anni di reclusione la pena inflitta all'imputato e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità (quale amministratore di fatto della fallita Cartex s.r.I.) per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e il vizio di motivazione, adducendo che a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente (e, in particolare, dell'attribuzione a lui della qualifica di amministratore di fatto della fallita) sono stati posti i verbali di sommarie informazioni testimoniali e la documentazione allegata alla relazione ex art. 33 legge fall. (quest'ultimo, l'unico atto acquisito dal primo Giudice), illegittimamente utilizzati perché non formalmente acquisiti (e la Corte di appello non avrebbe compreso la doglianza difensiva), e ciò in violazione del disposto degli artt. 191 e 195 cod. proc. pen., difettando peraltro i riscontri individualizzanti alle propalazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fondata sulla chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in difetto dei prescritti riscontri individualizzanti (essendosi ad esempio tratto il suo ruolo nell'accensione di un mutuo presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari - come denunciato con l'atto di appello e non considerato dalla Corte di merito - da quanto esposto dalla curatrice, che non avrebbe mai preso contatto con l'istituto di credito ma ha fatto proprie le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, valutando positivamente le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in maniera del tutto erronea, tenuto conto dei rapporti deteriorati tra i due e della volontà di quest'ultimo di scaricare sul [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità, non potendo giovare quanto emerso dagli atti inutilizzabili e non sussistendo alcuna prova a carico del ricorrente (né del ruolo di amministratore di fatto né dell'apprensione di beni da parte sua).

2.3. Con il terzo motivo è stato addotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivo e non assistito da una logica motivazione (che, anzi, sarebbe mancante, in particolare evidenziando il difetto di prova e la mancata individuazione del suo movente), prospettando la necessità «che sia riformata la decisione impugnata» ed assumendo pure che l'imputato sarebbe meritevole delle circostanze attenuanti generiche (indicando gli elementi da apprezzare al riguardo). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

Anzitutto, il ricorso è generico in relazione all'eccepita inutilizzabilità.

Difatti, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e la sentenza impugnata- richiamando anche la ricostruzione dei fatti già compiuta dal Tribunale - ha fatto riferimento a una serie di elementi convergenti, atti a costituire il riscontro anche del narrato di [OSCURATO:PERSONA], che non emerge che siano stati tratti da verbali di sommarie informazioni o da elementi irritualmente acquisiti, segnatamente poiché la Corte territoriale ha espressamente richiamato quanto dichiarato dal curatore perché appreso dall'amministratore di sostegno del Badano (nonché, nella parte in cui ha dato conto degli elementi valorizzati dal Tribunale, quanto dichiarato dal Badano e dai testi Malinverni e Verduci).

Ne deriva che la prospettazione difensiva difetta di specificità, segnatamente in ordine all'incidenza di atti inutilizzabili su tale iter argomentativo, non potendosi considerare sufficiente - a fortiori alla luce dell'indicazione di tale coacervo di elementi nella sentenza impugnata - la riproduzione di talune espressioni attribuite nel ricorso al curatore (peraltro, senza, neppure indicare se si tratti di un passo della sua testimonianza).

Quanto all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda - ha irritualmente prospettato elementi di fatto perorandone un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e ha negato la sussistenza di riscontri al suo narrato, senza censurare ritualmente la motivazione della sentenza impugnata, che - come anticipato - ha invece indicato i dati che, secondo la Corte di merito, lo avrebbero corroborato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

2. Il terzo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che ha affidato le proprie censure ad asserti del tutto generici (senza neppure considerare che la pena base è stata determinata nel minimo edittale di tre anni di reclusione) ed è versato in fatto.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattrom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Milano - per quel che qui rileva - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 22 dicembre 2020 del Tribunale di Monza, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., ha rideterminato in quattro anni di reclusione la pena inflitta all'imputato e ha confermato nel resto la prima decisione che ne aveva affermato la responsabilità (quale amministratore di fatto della fallita Cartex s.r.I.) per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state prospettate la violazione di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità e il vizio di motivazione, adducendo che a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente (e, in particolare, dell'attribuzione a lui della qualifica di amministratore di fatto della fallita) sono stati posti i verbali di sommarie informazioni testimoniali e la documentazione allegata alla relazione ex art. 33 legge fall. (quest'ultimo, l'unico atto acquisito dal primo Giudice), illegittimamente utilizzati perché non formalmente acquisiti (e la Corte di appello non avrebbe compreso la doglianza difensiva), e ciò in violazione del disposto degli artt. 191 e 195 cod. proc. pen., difettando peraltro i riscontri individualizzanti alle propalazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata fondata sulla chiamata in correità del coimputato [OSCURATO:PERSONA] in difetto dei prescritti riscontri individualizzanti (essendosi ad esempio tratto il suo ruolo nell'accensione di un mutuo presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari - come denunciato con l'atto di appello e non considerato dalla Corte di merito - da quanto esposto dalla curatrice, che non avrebbe mai preso contatto con l'istituto di credito ma ha fatto proprie le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA]) e, comunque, valutando positivamente le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in maniera del tutto erronea, tenuto conto dei rapporti deteriorati tra i due e della volontà di quest'ultimo di scaricare sul [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità, non potendo giovare quanto emerso dagli atti inutilizzabili e non sussistendo alcuna prova a carico del ricorrente (né del ruolo di amministratore di fatto né dell'apprensione di beni da parte sua). 2.3. Con il terzo motivo è stato addotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivo e non assistito da una logica motivazione (che, anzi, sarebbe mancante, in particolare evidenziando il difetto di prova e la mancata individuazione del suo movente), prospettando la necessità «che sia riformata la decisione impugnata» ed assumendo pure che l'imputato sarebbe meritevole delle circostanze attenuanti generiche (indicando gli elementi da apprezzare al riguardo). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi due motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, il ricorso è generico in relazione all'eccepita inutilizzabilità. Difatti, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); e la sentenza impugnata- richiamando anche la ricostruzione dei fatti già compiuta dal Tribunale - ha fatto riferimento a una serie di elementi convergenti, atti a costituire il riscontro anche del narrato di [OSCURATO:PERSONA], che non emerge che siano stati tratti da verbali di sommarie informazioni o da elementi irritualmente acquisiti, segnatamente poiché la Corte territoriale ha espressamente richiamato quanto dichiarato dal curatore perché appreso dall'amministratore di sostegno del Badano (nonché, nella parte in cui ha dato conto degli elementi valorizzati dal Tribunale, quanto dichiarato dal Badano e dai testi Malinverni e Verduci). Ne deriva che la prospettazione difensiva difetta di specificità, segnatamente in ordine all'incidenza di atti inutilizzabili su tale iter argomentativo, non potendosi considerare sufficiente - a fortiori alla luce dell'indicazione di tale coacervo di elementi nella sentenza impugnata - la riproduzione di talune espressioni attribuite nel ricorso al curatore (peraltro, senza, neppure indicare se si tratti di un passo della sua testimonianza). Quanto all'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il ricorso - lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda - ha irritualmente prospettato elementi di fatto perorandone un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); e ha negato la sussistenza di riscontri al suo narrato, senza censurare ritualmente la motivazione della sentenza impugnata, che - come anticipato - ha invece indicato i dati che, secondo la Corte di merito, lo avrebbero corroborato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Il terzo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che ha affidato le proprie censure ad asserti del tutto generici (senza neppure considerare che la pena base è stata determinata nel minimo edittale di tre anni di reclusione) ed è versato in fatto. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattrom
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