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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 11580/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato (capo 1) e del reato diricettazione di svariati beni (capo 3), ivi compreso quello di cui al capo 2originariamente imputato a titolo di furto in abitazione, ha assolto il predetto dal reatodi ricettazione ascrittogli al capo 3 limitatamente ai beni indicati ai nn. 90, 91, 92, 93e 94 del decreto di giudizio immediato (emesso il 20.1.2025), perché il fatto nonsussiste, e, ritenute le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanzariducendola, la pena inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite apena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazioneall'incompetenza territoriale ex art. 21 c.p.p., ai sensi del combinato disposto degliarticoli 12 e 16 del codice di rito.

Preliminarmente si deve osservare che lacompetenza territoriale del Tribunale di Milano è stata individuata a seguito diriqualificazione dei fatti contestati ai capi di imputazione 1 e 2 in sede di ordinanza dicustodia cautelare in carcere.

Ebbene, essendo contestati in entrambi i suddetti capi,il reato di furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2(violenza sulle cose) e n. 5 (numero delle persone) la competenza territoriale si eraradicata presso il Tribunale di Milano, essendo il furto contestato al capo 2 quellocommesso per primo, ovvero in data 17/11/2024.

La difesa rilevava come il furto dicui al capo 2 in realtà non era quello più grave in quanto la circostanza aggravantedi cui all'art. 625 n. 5 risultava erroneamente contestata.

Tale circostanza, tuttavia,risultava superata dal fatto che il giudice di primo grado riteneva, come da richiestadella medesima difesa e dello stesso P.M., di derubricare il capo 2 di imputazionenella fattispecie di cui al capo 3 e quindi nel reato di ricettazione.Ciò detto, il reato più grave contestato all'imputato risultava e risulta ancorauna volta quello di cui al capo 1 di imputazione ovvero il furto commesso in dannodella signora [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale furto risulta essere statocommesso a Valenza e pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 16la competenza territoriale era da radicare presso il Tribunale di Alessandria.

Taleeccezione di incompetenza territoriale, tuttavia, non trovava accoglimento da partedella Corte territoriale.Ebbene, ritiene la difesa che la valutazione di tardività dell'eccezione diincompetenza da parte del collegio non sia condivisibile in quanto nel caso di speciela richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato proviene da giudizioimmediato e non da udienza preliminare.

La stessa giurisprudenza citata in seno allasentenza impugnata in realtà si riferisce a riti abbreviati provenienti da udienzapreliminare e per tale motivo preclusi a qualsiasi tipo di eccezione in merito allacompetenza territoriale.

Nel caso in argomento invece il rito abbreviato era statorichiesto a seguito di decreto di giudizio immediato e detta preclusione siapplicherebbe solo “in limine” al giudizio abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] hanno risolto il contrasto interpretativo che si eradeterminato a proposito della possibilità dell'eccezione di incompetenza territorialeavanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato,affermando che tale eccezione è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare, mentre qualora il rito alternativo vengainstaurato nella stessa udienza l'incidente di competenza può essere sollevato,sempre in limine solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al capo 1 nonché ilvizio strutturale della medesima motivazione, stante l’inferenza induttiva priva dibase fattuale decisiva.La Corte di appello, partendo dal dato osservato il 04/12/2024 secondo cuil'imputato aveva in uso il veicolo Mercedes attenzionato nell'attività di indagine,inferisce per via indiziaria la pregressa commissione da parte del medesimo del furtoavvenuto il 03/12/2024 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quale fattonecessariamente accaduto immediatamente prima, fondando tale assunto sul solodato della prossimità temporale, operando una inferenza retrospettiva non sorrettada dati oggettivi e senza spiegare il passaggio logico che consente di proiettareall'indietro acquisizioni probatorie successive, in violazione dei requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità della motivazione.

Si assiste così ad un salto logiconell’inferenza dal post factum al fatto reato presupposto, trasformando la prossimitàtemporale in prova della riferibilità dell'azione di impossessamento avvenuta il03/12/2024, che tuttavia non supera il vaglio di coerenza interna poiché converteelementi tipicamente neutri e plurivoci in prova, risolvendosi in una motivazioneaffetta da incongruenze che risultano “vistose e insormontabili” e dunque sindacabiliin sede di legittimità.2.3.Col terzo motivo – contenuto nel secondo motivo – lamenta che la sentenzaimpugnata pare viziata anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto dicui al capo 1 nel reato di cui all'art. 648 c.p.

Nella denegata ipotesi in cui questaCorte di Cassazione dovesse ravvisare gli estremi per il riconoscimento di penaleresponsabilità in capo all'imputato, parrebbe maggiormente rispondente ai dettamiprevisti dall'ordinamento fare riferimento alla condotta in concreto perpetrata dalsoggetto agente, condotta che per le considerazioni riportate nel motivo d'appellodeve ritenersi idonea a legittimare un giudizio di riqualificazione del fatto.

I tracciatiGPS, unico indizio emerso a seguito delle indagini, altro non dimostrano se non chel'autovettura Mercedes in argomento si trovava in prossimità del luogo in cui è statocommesso il furto.

Inoltre, i beni sottratti in data 03/12/2024 sono stati solo in parteritrovati nella disponibilità dell'imputato a dimostrazione della totale estraneità dellostesso al furto.2.4.Col quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione relativamente alla affermata responsabilità dell'imputatoper il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3).

La responsabilità dell'imputato inrelazione a tale reato è stata fondata su indicatori generici quali la quantità/valoredei beni e lo stato di disoccupazione dell'imputato a fronte di deduzioni difensive edocumentazione fotografica sulla lecita disponibilità/rintracciabilità dei beni, che nonrisultano confutate criticamente.

Nello specifico si lamenta che il ricorrente per iltramite della documentazione difensiva depositata aveva ampiamente illustrato lalecita provenienza dei beni rinvenuti risultati nella disponibilità, da tempo, siadell'imputato che della di lui fidanzata.

Non convince quindi la motivazione della Cortedi appello che nel confermare la sentenza impugnata ha desunto la provenienzaillecita dei suddetti beni sulla base del fatto che essi fossero privi di un numero seriale,caratteristica che non può di per sé condurre ad una sentenza di condanna, se nonsupportata da elementi di riscontro ulteriore.

Elementi che nel caso di speciemancano, posto che neppure gli organi inquirenti tramite interrogazioni alla casamadre dei beni avrebbero potuto reperire.Si deve infine rimarcare che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazioneè necessaria la prova che l'imputato abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro ocose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza che devetradursi nella certezza che le cose ricevute ed occultate siano il prezzo, il prodotto oil profitto di un reato commesso da altri; elemento questo mai emerso a caricodell'imputato.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

È invero oramai pacifico chel'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente conla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza,non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, maspecifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettatadall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviatorichiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (exmultis, Sez. 1, Sentenza n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902).L'art. 458 cod. proc. pen. nella formulazione vigente al momento del giudizio(la richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata con atto depositato in data13.2.2025 a seguito di decreto di giudizio immediato emesso il 20.1.2025) al primocomma prevede oramai espressamente che «l'imputato, a pena di decadenza, puòchiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indaginipreliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

Si applicanole disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.

Con la richiesta l'imputato puòeccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

Il secondo comma, d'altro canto,disciplina la scansione processuale disponendo che «Il giudice fissa con decretol'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima alpubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Qualora riconoscala propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissionedegli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Nel giudizio si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442e 443 (...)».Secondo l'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l'incompetenza per territorioe l'incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena didecadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questamanchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, del codice di rito; termineentro il quale deve essere, inoltre, riproposta l'eccezione di incompetenza respintanell'udienza preliminare.Il tenore della disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 458comma 1 e 2, 438, comma 6-bis, e 21 cod. proc. pen., consente all'imputatodestinatario del decreto di fissazione del giudizio immediato, contrariamente a quantoavveniva in passato in cui si dubitava del termine e la sede in cui formulare l'eccezionedi incompetenza territoriale (se all'atto della richiesta o nell'iniziale fase dell'udienzacamerale disposta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato formulata all'attodella notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato la cui disciplina noncoincide in toto con quella prevista per l'udienza preliminare) di effettuare la richiestasolo entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizioimmediato.Dal chiaro tenore della disposizione emerge che la parte, che voglia richiedereil giudizio abbreviato a seguito di immediato, deve formulare in detto atto – e, quindi,nel detto termine - la relativa eccezione.Risulta pertanto superato, sulla base della modifica normativa seguita alla legge23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 46, che con la introduzione del secondoperiodo dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., ha appunto individuato il momentoentro il quale formulare l'eccezione di incompetenza territoriale, il precedenteindirizzo espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui l'eccezionedi incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare che, in assenza di una fase dedicata alla soluzionedelle questioni preliminari, individuava il termine con quello corrispondente allaverifica della costituzione delle parti (Sez.

U, n. 27996 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252612 - 01).Il ricorso neppure si confronta con le ulteriori e corrette considerazioni dellaCorte di appello che radicano comunque la competenza territoriale nell’Ufficioprocedente.

Ed infatti, ragionando, così come correttamente fatto dalla Corte diappello, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, alla streguadell’imputazione originaria che contemplava due reati di furto in abitazionepluriaggravati, di pari gravità, contestati ai capi A e B, puniti più gravemente rispettoa quelli di ricettazione di cui al capo C, si è individuata la competenza territorialefacendosi riferimento, in applicazione dei parametri di cui all’art. 16 cod. pen., alreato di furto in abitazione pluriaggravato commesso per primo che è quellocommesso il 17.11.2024, contestato al capo B.La censura deve dunque reputarsi, nel suo complesso, manifestamenteinfondata deducendo vizi palesemente insussistenti.2.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per manifesta infondatezza ecomunque per aspecificità.

La sentenza impugnata, quanto al reato di furtopluriaggravato in abitazione di cui al capo A, a differenza di quanto assume il ricorso,non si fonda affatto su meri indici di prossimità e continuità temporale, che avrebberofatto illegittimamente ‘retroagire’ la prova pur in assenza di un effettivo agganciostorico-fattuale.La Corte di appello non ha tratto la riferibilità del furto all’imputato dal dato, insé, osservato il 4.12.2024, del mero uso, da parte dello stesso, del veicolo Mercedesemerso in sede di indagini, inferendo unicamente da ciò la commissione del furtoperpetrato il 3.12.2024, ma è giunta alla conclusione della responsabilitàdell’imputato in base ad un ragionamento ben più articolato con cui ha messo aconfronto i tracciati di geolocalizzazione GPS, per il periodo compreso tra il28.11.2024 e il 9.12.2024, indicanti l’identico percorso che la Marcedes avevacompiuto ogni giorno (anche il 3.12.2024) e le denunce di furto in abitazione sportein quel periodo che indicavano luoghi e date compatibili con gli spostamentidell’autovettura.Ed è sulla base di tale comparazione e dell’ulteriore dato emerso in data4.12.2024 – data a partire dalla quale venivano avviati servizi di osservazione econtrollo - che consentiva di appurare e poi di identificare nell’imputato colui cheeffettuava il tragitto oggetto di geolocalizzazione, che i giudici di merito sono giuntialla conclusione che autore del furto perpetrato il 3.12.2024 fosse il ricorrente.Sicché il motivo in scrutinio non solo non si confronta adeguatamente con talecongrua motivazione, ma finisce col richiedere a questa Corte una rivalutazioneprobatoria non consentita nella presente sede di legittimità, peraltro fondata suun’impostazione in fatto e parziale del dato indiziario.3.

Alla stregua di quanto sopra osservato, consegue la manifesta infondatezzaanche del terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nel reato di ricettazione.4.Il quarto motivo è inammissibile in quanto attraverso i vizi denunciati mirapiuttosto ad una inammissibile rivalutazione probatoria, non consentita nel giudiziodi cassazione, impostata esplicitamente sulla lettura delle prove, di cui dunque sichiede una rivalutazione inammissibile nella presente sede.E ciò pure a fronte dell’argomentata ricostruzione svolta dai giudici di meritoche nel rispondere ai rilievi, in fatto e in punto di prova, che già in sede di appelloerano stati in maniera analoga mossi, hanno messo in evidenza come ladocumentazione allegata dalla difesa e le considerazioni dalla medesima svolteriguardo alla riferibilità dei numerosi oggetti di valore rinvenuti presso l’abitazionedell’imputato alla compagna dello stesso, non risiedente presso l’abitazionedell’imputato, non fossero in alcun modo idonee a sconfessare l’impostazioneaccusatoria che si fonda, in alcuni casi, innanzitutto, sugli stessi riconoscimento deglioggetti da parte delle vittime dei furti, oltre che sull’argomento di tipo logico secondocui la quantità, la varietà, il valore degli stessi è incompatibile con lo stato didisoccupazione dell'imputato (trattasi infatti di cinture, borse, portafogli, sciarpe dinoti marchi di moda, orologi, collane, bracciali ed orecchini in oro e pietre preziose,nonché di penne in oro, dettagliatamente illustrati ai numeri da 1 a 89 del decreto digiudizio immediato).

E nell’ambito della sua attenta valutazione peraltro la Corte dimerito non ha mancato di operare le dovute differenziazione procedendoall’assoluzione con riferimento a quei beni che non potessero ritenersi provento difurto.5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11580/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 430/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 43481/2025RICCARDO NERUCCICARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato (capo 1) e del reato diricettazione di svariati beni (capo 3), ivi compreso quello di cui al capo 2originariamente imputato a titolo di furto in abitazione, ha assolto il predetto dal reatodi ricettazione ascrittogli al capo 3 limitatamente ai beni indicati ai nn. 90, 91, 92, 93e 94 del decreto di giudizio immediato (emesso il 20.1.2025), perché il fatto nonsussiste, e, ritenute le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanzariducendola, la pena inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite apena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazioneall'incompetenza territoriale ex art. 21 c.p.p., ai sensi del combinato disposto degliarticoli 12 e 16 del codice di rito.

Preliminarmente si deve osservare che lacompetenza territoriale del Tribunale di Milano è stata individuata a seguito diriqualificazione dei fatti contestati ai capi di imputazione 1 e 2 in sede di ordinanza dicustodia cautelare in carcere.

Ebbene, essendo contestati in entrambi i suddetti capi,il reato di furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2(violenza sulle cose) e n. 5 (numero delle persone) la competenza territoriale si eraradicata presso il Tribunale di Milano, essendo il furto contestato al capo 2 quellocommesso per primo, ovvero in data 17/11/2024.

La difesa rilevava come il furto dicui al capo 2 in realtà non era quello più grave in quanto la circostanza aggravantedi cui all'art. 625 n. 5 risultava erroneamente contestata.

Tale circostanza, tuttavia,risultava superata dal fatto che il giudice di primo grado riteneva, come da richiestadella medesima difesa e dello stesso P.M., di derubricare il capo 2 di imputazionenella fattispecie di cui al capo 3 e quindi nel reato di ricettazione.Ciò detto, il reato più grave contestato all'imputato risultava e risulta ancorauna volta quello di cui al capo 1 di imputazione ovvero il furto commesso in dannodella signora [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale furto risulta essere statocommesso a Valenza e pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 16la competenza territoriale era da radicare presso il Tribunale di Alessandria.

Taleeccezione di incompetenza territoriale, tuttavia, non trovava accoglimento da partedella Corte territoriale.Ebbene, ritiene la difesa che la valutazione di tardività dell'eccezione diincompetenza da parte del collegio non sia condivisibile in quanto nel caso di speciela richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato proviene da giudizioimmediato e non da udienza preliminare.

La stessa giurisprudenza citata in seno allasentenza impugnata in realtà si riferisce a riti abbreviati provenienti da udienzapreliminare e per tale motivo preclusi a qualsiasi tipo di eccezione in merito allacompetenza territoriale.

Nel caso in argomento invece il rito abbreviato era statorichiesto a seguito di decreto di giudizio immediato e detta preclusione siapplicherebbe solo “in limine” al giudizio abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] hanno risolto il contrasto interpretativo che si eradeterminato a proposito della possibilità dell'eccezione di incompetenza territorialeavanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato,affermando che tale eccezione è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare, mentre qualora il rito alternativo vengainstaurato nella stessa udienza l'incidente di competenza può essere sollevato,sempre in limine solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al capo 1 nonché ilvizio strutturale della medesima motivazione, stante l’inferenza induttiva priva dibase fattuale decisiva.La Corte di appello, partendo dal dato osservato il 04/12/2024 secondo cuil'imputato aveva in uso il veicolo Mercedes attenzionato nell'attività di indagine,inferisce per via indiziaria la pregressa commissione da parte del medesimo del furtoavvenuto il 03/12/2024 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quale fattonecessariamente accaduto immediatamente prima, fondando tale assunto sul solodato della prossimità temporale, operando una inferenza retrospettiva non sorrettada dati oggettivi e senza spiegare il passaggio logico che consente di proiettareall'indietro acquisizioni probatorie successive, in violazione dei requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità della motivazione.

Si assiste così ad un salto logiconell’inferenza dal post factum al fatto reato presupposto, trasformando la prossimitàtemporale in prova della riferibilità dell'azione di impossessamento avvenuta il03/12/2024, che tuttavia non supera il vaglio di coerenza interna poiché converteelementi tipicamente neutri e plurivoci in prova, risolvendosi in una motivazioneaffetta da incongruenze che risultano “vistose e insormontabili” e dunque sindacabiliin sede di legittimità.2.3.Col terzo motivo – contenuto nel secondo motivo – lamenta che la sentenzaimpugnata pare viziata anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto dicui al capo 1 nel reato di cui all'art. 648 c.p.

Nella denegata ipotesi in cui questaCorte di Cassazione dovesse ravvisare gli estremi per il riconoscimento di penaleresponsabilità in capo all'imputato, parrebbe maggiormente rispondente ai dettamiprevisti dall'ordinamento fare riferimento alla condotta in concreto perpetrata dalsoggetto agente, condotta che per le considerazioni riportate nel motivo d'appellodeve ritenersi idonea a legittimare un giudizio di riqualificazione del fatto.

I tracciatiGPS, unico indizio emerso a seguito delle indagini, altro non dimostrano se non chel'autovettura Mercedes in argomento si trovava in prossimità del luogo in cui è statocommesso il furto.

Inoltre, i beni sottratti in data 03/12/2024 sono stati solo in parteritrovati nella disponibilità dell'imputato a dimostrazione della totale estraneità dellostesso al furto.2.4.Col quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione relativamente alla affermata responsabilità dell'imputatoper il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3).

La responsabilità dell'imputato inrelazione a tale reato è stata fondata su indicatori generici quali la quantità/valoredei beni e lo stato di disoccupazione dell'imputato a fronte di deduzioni difensive edocumentazione fotografica sulla lecita disponibilità/rintracciabilità dei beni, che nonrisultano confutate criticamente.

Nello specifico si lamenta che il ricorrente per iltramite della documentazione difensiva depositata aveva ampiamente illustrato lalecita provenienza dei beni rinvenuti risultati nella disponibilità, da tempo, siadell'imputato che della di lui fidanzata.

Non convince quindi la motivazione della Cortedi appello che nel confermare la sentenza impugnata ha desunto la provenienzaillecita dei suddetti beni sulla base del fatto che essi fossero privi di un numero seriale,caratteristica che non può di per sé condurre ad una sentenza di condanna, se nonsupportata da elementi di riscontro ulteriore.

Elementi che nel caso di speciemancano, posto che neppure gli organi inquirenti tramite interrogazioni alla casamadre dei beni avrebbero potuto reperire.Si deve infine rimarcare che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazioneè necessaria la prova che l'imputato abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro ocose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza che devetradursi nella certezza che le cose ricevute ed occultate siano il prezzo, il prodotto oil profitto di un reato commesso da altri; elemento questo mai emerso a caricodell'imputato.3.

Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

È invero oramai pacifico chel'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente conla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza,non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, maspecifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettatadall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviatorichiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (exmultis, Sez. 1, Sentenza n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902).L'art. 458 cod. proc. pen. nella formulazione vigente al momento del giudizio(la richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata con atto depositato in data13.2.2025 a seguito di decreto di giudizio immediato emesso il 20.1.2025) al primocomma prevede oramai espressamente che «l'imputato, a pena di decadenza, puòchiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indaginipreliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

Si applicanole disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis.

Con la richiesta l'imputato puòeccepire l'incompetenza per territorio del giudice».

Il secondo comma, d'altro canto,disciplina la scansione processuale disponendo che «Il giudice fissa con decretol'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima alpubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

Qualora riconoscala propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissionedegli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Nel giudizio si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442e 443 (...)».Secondo l'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l'incompetenza per territorioe l'incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena didecadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questamanchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, del codice di rito; termineentro il quale deve essere, inoltre, riproposta l'eccezione di incompetenza respintanell'udienza preliminare.Il tenore della disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 458comma 1 e 2, 438, comma 6-bis, e 21 cod. proc. pen., consente all'imputatodestinatario del decreto di fissazione del giudizio immediato, contrariamente a quantoavveniva in passato in cui si dubitava del termine e la sede in cui formulare l'eccezionedi incompetenza territoriale (se all'atto della richiesta o nell'iniziale fase dell'udienzacamerale disposta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato formulata all'attodella notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato la cui disciplina noncoincide in toto con quella prevista per l'udienza preliminare) di effettuare la richiestasolo entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizioimmediato.Dal chiaro tenore della disposizione emerge che la parte, che voglia richiedereil giudizio abbreviato a seguito di immediato, deve formulare in detto atto – e, quindi,nel detto termine - la relativa eccezione.Risulta pertanto superato, sulla base della modifica normativa seguita alla legge23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 46, che con la introduzione del secondoperiodo dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., ha appunto individuato il momentoentro il quale formulare l'eccezione di incompetenza territoriale, il precedenteindirizzo espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui l'eccezionedi incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare che, in assenza di una fase dedicata alla soluzionedelle questioni preliminari, individuava il termine con quello corrispondente allaverifica della costituzione delle parti (Sez.

U, n. 27996 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252612 - 01).Il ricorso neppure si confronta con le ulteriori e corrette considerazioni dellaCorte di appello che radicano comunque la competenza territoriale nell’Ufficioprocedente.

Ed infatti, ragionando, così come correttamente fatto dalla Corte diappello, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, alla streguadell’imputazione originaria che contemplava due reati di furto in abitazionepluriaggravati, di pari gravità, contestati ai capi A e B, puniti più gravemente rispettoa quelli di ricettazione di cui al capo C, si è individuata la competenza territorialefacendosi riferimento, in applicazione dei parametri di cui all’art. 16 cod. pen., alreato di furto in abitazione pluriaggravato commesso per primo che è quellocommesso il 17.11.2024, contestato al capo B.La censura deve dunque reputarsi, nel suo complesso, manifestamenteinfondata deducendo vizi palesemente insussistenti.2.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per manifesta infondatezza ecomunque per aspecificità.

La sentenza impugnata, quanto al reato di furtopluriaggravato in abitazione di cui al capo A, a differenza di quanto assume il ricorso,non si fonda affatto su meri indici di prossimità e continuità temporale, che avrebberofatto illegittimamente ‘retroagire’ la prova pur in assenza di un effettivo agganciostorico-fattuale.La Corte di appello non ha tratto la riferibilità del furto all’imputato dal dato, insé, osservato il 4.12.2024, del mero uso, da parte dello stesso, del veicolo Mercedesemerso in sede di indagini, inferendo unicamente da ciò la commissione del furtoperpetrato il 3.12.2024, ma è giunta alla conclusione della responsabilitàdell’imputato in base ad un ragionamento ben più articolato con cui ha messo aconfronto i tracciati di geolocalizzazione GPS, per il periodo compreso tra il28.11.2024 e il 9.12.2024, indicanti l’identico percorso che la Marcedes avevacompiuto ogni giorno (anche il 3.12.2024) e le denunce di furto in abitazione sportein quel periodo che indicavano luoghi e date compatibili con gli spostamentidell’autovettura.Ed è sulla base di tale comparazione e dell’ulteriore dato emerso in data4.12.2024 – data a partire dalla quale venivano avviati servizi di osservazione econtrollo - che consentiva di appurare e poi di identificare nell’imputato colui cheeffettuava il tragitto oggetto di geolocalizzazione, che i giudici di merito sono giuntialla conclusione che autore del furto perpetrato il 3.12.2024 fosse il ricorrente.Sicché il motivo in scrutinio non solo non si confronta adeguatamente con talecongrua motivazione, ma finisce col richiedere a questa Corte una rivalutazioneprobatoria non consentita nella presente sede di legittimità, peraltro fondata suun’impostazione in fatto e parziale del dato indiziario.3.

Alla stregua di quanto sopra osservato, consegue la manifesta infondatezzaanche del terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nel reato di ricettazione.4.Il quarto motivo è inammissibile in quanto attraverso i vizi denunciati mirapiuttosto ad una inammissibile rivalutazione probatoria, non consentita nel giudiziodi cassazione, impostata esplicitamente sulla lettura delle prove, di cui dunque sichiede una rivalutazione inammissibile nella presente sede.E ciò pure a fronte dell’argomentata ricostruzione svolta dai giudici di meritoche nel rispondere ai rilievi, in fatto e in punto di prova, che già in sede di appelloerano stati in maniera analoga mossi, hanno messo in evidenza come ladocumentazione allegata dalla difesa e le considerazioni dalla medesima svolteriguardo alla riferibilità dei numerosi oggetti di valore rinvenuti presso l’abitazionedell’imputato alla compagna dello stesso, non risiedente presso l’abitazionedell’imputato, non fossero in alcun modo idonee a sconfessare l’impostazioneaccusatoria che si fonda, in alcuni casi, innanzitutto, sugli stessi riconoscimento deglioggetti da parte delle vittime dei furti, oltre che sull’argomento di tipo logico secondocui la quantità, la varietà, il valore degli stessi è incompatibile con lo stato didisoccupazione dell'imputato (trattasi infatti di cinture, borse, portafogli, sciarpe dinoti marchi di moda, orologi, collane, bracciali ed orecchini in oro e pietre preziose,nonché di penne in oro, dettagliatamente illustrati ai numeri da 1 a 89 del decreto digiudizio immediato).

E nell’ambito della sua attenta valutazione peraltro la Corte dimerito non ha mancato di operare le dovute differenziazione procedendoall’assoluzione con riferimento a quei beni che non potessero ritenersi provento difurto.5.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato (capo 1) e del reato diricettazione di svariati beni (capo 3), ivi compreso quello di cui al capo 2originariamente imputato a titolo di furto in abitazione, ha assolto il predetto dal reatodi ricettazione ascrittogli al capo 3 limitatamente ai beni indicati ai nn. 90, 91, 92, 93e 94 del decreto di giudizio immediato (emesso il 20.1.2025), perché il fatto nonsussiste, e, ritenute le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanzariducendola, la pena inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite apena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazioneall'incompetenza territoriale ex art. 21 c.p.p., ai sensi del combinato disposto degliarticoli 12 e 16 del codice di rito. Preliminarmente si deve osservare che lacompetenza territoriale del Tribunale di Milano è stata individuata a seguito diriqualificazione dei fatti contestati ai capi di imputazione 1 e 2 in sede di ordinanza dicustodia cautelare in carcere. Ebbene, essendo contestati in entrambi i suddetti capi,il reato di furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2(violenza sulle cose) e n. 5 (numero delle persone) la competenza territoriale si eraradicata presso il Tribunale di Milano, essendo il furto contestato al capo 2 quellocommesso per primo, ovvero in data 17/11/2024. La difesa rilevava come il furto dicui al capo 2 in realtà non era quello più grave in quanto la circostanza aggravantedi cui all'art. 625 n. 5 risultava erroneamente contestata. Tale circostanza, tuttavia,risultava superata dal fatto che il giudice di primo grado riteneva, come da richiestadella medesima difesa e dello stesso P.M., di derubricare il capo 2 di imputazionenella fattispecie di cui al capo 3 e quindi nel reato di ricettazione.Ciò detto, il reato più grave contestato all'imputato risultava e risulta ancorauna volta quello di cui al capo 1 di imputazione ovvero il furto commesso in dannodella signora [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale furto risulta essere statocommesso a Valenza e pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 16la competenza territoriale era da radicare presso il Tribunale di Alessandria. Taleeccezione di incompetenza territoriale, tuttavia, non trovava accoglimento da partedella Corte territoriale.Ebbene, ritiene la difesa che la valutazione di tardività dell'eccezione diincompetenza da parte del collegio non sia condivisibile in quanto nel caso di speciela richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato proviene da giudizioimmediato e non da udienza preliminare. La stessa giurisprudenza citata in seno allasentenza impugnata in realtà si riferisce a riti abbreviati provenienti da udienzapreliminare e per tale motivo preclusi a qualsiasi tipo di eccezione in merito allacompetenza territoriale. Nel caso in argomento invece il rito abbreviato era statorichiesto a seguito di decreto di giudizio immediato e detta preclusione siapplicherebbe solo “in limine” al giudizio abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] hanno risolto il contrasto interpretativo che si eradeterminato a proposito della possibilità dell'eccezione di incompetenza territorialeavanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato,affermando che tale eccezione è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare, mentre qualora il rito alternativo vengainstaurato nella stessa udienza l'incidente di competenza può essere sollevato,sempre in limine solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al capo 1 nonché ilvizio strutturale della medesima motivazione, stante l’inferenza induttiva priva dibase fattuale decisiva.La Corte di appello, partendo dal dato osservato il 04/12/2024 secondo cuil'imputato aveva in uso il veicolo Mercedes attenzionato nell'attività di indagine,inferisce per via indiziaria la pregressa commissione da parte del medesimo del furtoavvenuto il 03/12/2024 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quale fattonecessariamente accaduto immediatamente prima, fondando tale assunto sul solodato della prossimità temporale, operando una inferenza retrospettiva non sorrettada dati oggettivi e senza spiegare il passaggio logico che consente di proiettareall'indietro acquisizioni probatorie successive, in violazione dei requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità della motivazione. Si assiste così ad un salto logiconell’inferenza dal post factum al fatto reato presupposto, trasformando la prossimitàtemporale in prova della riferibilità dell'azione di impossessamento avvenuta il03/12/2024, che tuttavia non supera il vaglio di coerenza interna poiché converteelementi tipicamente neutri e plurivoci in prova, risolvendosi in una motivazioneaffetta da incongruenze che risultano “vistose e insormontabili” e dunque sindacabiliin sede di legittimità.2.3.Col terzo motivo – contenuto nel secondo motivo – lamenta che la sentenzaimpugnata pare viziata anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto dicui al capo 1 nel reato di cui all'art. 648 c.p. Nella denegata ipotesi in cui  questaCorte di Cassazione dovesse ravvisare gli estremi per il riconoscimento di penaleresponsabilità in capo all'imputato, parrebbe maggiormente rispondente ai dettamiprevisti dall'ordinamento fare riferimento alla condotta in concreto perpetrata dalsoggetto agente, condotta che per le considerazioni riportate nel motivo d'appellodeve ritenersi idonea a legittimare un giudizio di riqualificazione del fatto. I tracciatiGPS, unico indizio emerso a seguito delle indagini, altro non dimostrano se non chel'autovettura Mercedes in argomento si trovava in prossimità del luogo in cui è statocommesso il furto. Inoltre, i beni sottratti in data 03/12/2024 sono stati solo in parteritrovati nella disponibilità dell'imputato a dimostrazione della totale estraneità dellostesso al furto.2.4.Col quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione relativamente alla affermata responsabilità dell'imputatoper il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3). La responsabilità dell'imputato inrelazione a tale reato è stata fondata su indicatori generici quali la quantità/valoredei beni e lo stato di disoccupazione dell'imputato a fronte di deduzioni difensive edocumentazione fotografica sulla lecita disponibilità/rintracciabilità dei beni, che nonrisultano confutate criticamente. Nello specifico si lamenta che il ricorrente per iltramite della documentazione difensiva depositata aveva ampiamente illustrato lalecita provenienza dei beni rinvenuti risultati nella disponibilità, da tempo, siadell'imputato che della di lui fidanzata. Non convince quindi la motivazione della Cortedi appello che nel confermare la sentenza impugnata ha desunto la provenienzaillecita dei suddetti beni sulla base del fatto che essi fossero privi di un numero seriale,caratteristica che non può di per sé condurre ad una sentenza di condanna, se nonsupportata da elementi di riscontro ulteriore. Elementi che nel caso di speciemancano, posto che neppure gli organi inquirenti tramite interrogazioni alla casamadre dei beni avrebbero potuto reperire.Si deve infine rimarcare che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazioneè necessaria la prova che l'imputato abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro ocose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza che devetradursi nella certezza che le cose ricevute ed occultate siano il prezzo, il prodotto oil profitto di un reato commesso da altri; elemento questo mai emerso a caricodell'imputato.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È invero oramai pacifico chel'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente conla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza,non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, maspecifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettatadall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviatorichiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (exmultis, Sez. 1, Sentenza n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902).L'art. 458 cod. proc. pen. nella formulazione vigente al momento del giudizio(la richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata con atto depositato in data13.2.2025 a seguito di decreto di giudizio immediato emesso il 20.1.2025) al primocomma prevede oramai espressamente che «l'imputato, a pena di decadenza, puòchiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indaginipreliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicanole disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puòeccepire l'incompetenza per territorio del giudice». Il secondo comma, d'altro canto,disciplina la scansione processuale disponendo che «Il giudice fissa con decretol'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima alpubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconoscala propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissionedegli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442e 443 (...)».Secondo l'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l'incompetenza per territorioe l'incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena didecadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questamanchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, del codice di rito; termineentro il quale deve essere, inoltre, riproposta l'eccezione di incompetenza respintanell'udienza preliminare.Il tenore della disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 458comma 1 e 2, 438, comma 6-bis, e 21 cod. proc. pen., consente all'imputatodestinatario del decreto di fissazione del giudizio immediato, contrariamente a quantoavveniva in passato in cui si dubitava del termine e la sede in cui formulare l'eccezionedi incompetenza territoriale (se all'atto della richiesta o nell'iniziale fase dell'udienzacamerale disposta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato formulata all'attodella notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato la cui disciplina noncoincide in toto con quella prevista per l'udienza preliminare) di effettuare la richiestasolo entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizioimmediato.Dal chiaro tenore della disposizione emerge che la parte, che voglia richiedereil giudizio abbreviato a seguito di immediato, deve formulare in detto atto – e, quindi,nel detto termine - la relativa eccezione.Risulta pertanto superato, sulla base della modifica normativa seguita alla legge23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 46, che con la introduzione del secondoperiodo dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., ha appunto individuato il momentoentro il quale formulare l'eccezione di incompetenza territoriale, il precedenteindirizzo espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui l'eccezionedi incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare che, in assenza di una fase dedicata alla soluzionedelle questioni preliminari, individuava il termine con quello corrispondente allaverifica della costituzione delle parti (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252612 - 01).Il ricorso neppure si confronta con le ulteriori e corrette considerazioni dellaCorte di appello che radicano comunque la competenza territoriale nell’Ufficioprocedente. Ed infatti, ragionando, così come correttamente fatto dalla Corte diappello, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, alla streguadell’imputazione originaria che contemplava due reati di furto in abitazionepluriaggravati, di pari gravità, contestati ai capi A e B, puniti più gravemente rispettoa quelli di ricettazione di cui al capo C, si è individuata la competenza territorialefacendosi riferimento, in applicazione dei parametri di cui all’art. 16 cod. pen., alreato di furto in abitazione pluriaggravato commesso per primo che è quellocommesso il 17.11.2024, contestato al capo B.La censura deve dunque reputarsi, nel suo complesso, manifestamenteinfondata deducendo vizi palesemente insussistenti.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per manifesta infondatezza ecomunque per aspecificità. La sentenza impugnata, quanto al reato di furtopluriaggravato in abitazione di cui al capo A, a differenza di quanto assume il ricorso,non si fonda affatto su meri indici di prossimità e continuità temporale, che avrebberofatto illegittimamente ‘retroagire’ la prova pur in assenza di un effettivo agganciostorico-fattuale.La Corte di appello non ha tratto la riferibilità del furto all’imputato dal dato, insé, osservato il 4.12.2024, del mero uso, da parte dello stesso, del veicolo Mercedesemerso in sede di indagini, inferendo unicamente da ciò la commissione del furtoperpetrato il 3.12.2024, ma è giunta alla conclusione della responsabilitàdell’imputato in base ad un ragionamento ben più articolato con cui ha messo aconfronto i tracciati di geolocalizzazione GPS, per il periodo compreso tra il28.11.2024 e il 9.12.2024, indicanti l’identico percorso che la Marcedes avevacompiuto ogni giorno (anche il 3.12.2024) e le denunce di furto in abitazione sportein quel periodo che indicavano luoghi e date compatibili con gli spostamentidell’autovettura.Ed è sulla base di tale comparazione e dell’ulteriore dato emerso in data4.12.2024 – data a partire dalla quale venivano avviati servizi di osservazione econtrollo - che consentiva di appurare e poi di identificare nell’imputato colui cheeffettuava il tragitto oggetto di geolocalizzazione, che i giudici di merito sono giuntialla conclusione che autore del furto perpetrato il 3.12.2024 fosse il ricorrente.Sicché il motivo in scrutinio non solo non si confronta adeguatamente con talecongrua motivazione, ma finisce col richiedere a questa Corte una rivalutazioneprobatoria non consentita nella presente sede di legittimità, peraltro fondata suun’impostazione in fatto e parziale del dato indiziario.3. Alla stregua di quanto sopra osservato, consegue la manifesta infondatezzaanche del terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nel reato di ricettazione.4.Il quarto motivo è inammissibile in quanto attraverso i vizi denunciati mirapiuttosto ad una inammissibile rivalutazione probatoria, non consentita nel giudiziodi cassazione, impostata esplicitamente sulla lettura delle prove, di cui dunque sichiede una rivalutazione inammissibile nella presente sede.E ciò pure a fronte dell’argomentata ricostruzione svolta dai giudici di meritoche nel rispondere ai rilievi, in fatto e in punto di prova, che già in sede di appelloerano stati in maniera analoga mossi, hanno messo in evidenza come ladocumentazione allegata dalla difesa e le considerazioni dalla medesima svolteriguardo alla riferibilità dei numerosi oggetti di valore rinvenuti presso l’abitazionedell’imputato alla compagna dello stesso, non risiedente presso l’abitazionedell’imputato, non fossero in alcun modo idonee a sconfessare l’impostazioneaccusatoria che si fonda, in alcuni casi, innanzitutto, sugli stessi riconoscimento deglioggetti da parte delle vittime dei furti, oltre che sull’argomento di tipo logico secondocui la quantità, la varietà, il valore degli stessi è incompatibile con lo stato didisoccupazione dell'imputato (trattasi infatti di cinture, borse, portafogli, sciarpe dinoti marchi di moda, orologi, collane, bracciali ed orecchini in oro e pietre preziose,nonché di penne in oro, dettagliatamente illustrati ai numeri da 1 a 89 del decreto digiudizio immediato). E nell’ambito della sua attenta valutazione peraltro la Corte dimerito non ha mancato di operare le dovute differenziazione procedendoall’assoluzione con riferimento a quei beni che non potessero ritenersi provento difurto.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11580/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 430/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]RENATA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 43481/2025RICCARDO NERUCCICARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/10/2025 della Corte d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, TOMASOEPIDENDIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole del reato di furto in abitazione, aggravato (capo 1) e del reato diricettazione di svariati beni (capo 3), ivi compreso quello di cui al capo 2originariamente imputato a titolo di furto in abitazione, ha assolto il predetto dal reatodi ricettazione ascrittogli al capo 3 limitatamente ai beni indicati ai nn. 90, 91, 92, 93e 94 del decreto di giudizio immediato (emesso il 20.1.2025), perché il fatto nonsussiste, e, ritenute le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanzariducendola, la pena inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite apena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazioneall'incompetenza territoriale ex art. 21 c.p.p., ai sensi del combinato disposto degliarticoli 12 e 16 del codice di rito. Preliminarmente si deve osservare che lacompetenza territoriale del Tribunale di Milano è stata individuata a seguito diriqualificazione dei fatti contestati ai capi di imputazione 1 e 2 in sede di ordinanza dicustodia cautelare in carcere. Ebbene, essendo contestati in entrambi i suddetti capi,il reato di furto in abitazione aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 n. 2(violenza sulle cose) e n. 5 (numero delle persone) la competenza territoriale si eraradicata presso il Tribunale di Milano, essendo il furto contestato al capo 2 quellocommesso per primo, ovvero in data 17/11/2024. La difesa rilevava come il furto dicui al capo 2 in realtà non era quello più grave in quanto la circostanza aggravantedi cui all'art. 625 n. 5 risultava erroneamente contestata. Tale circostanza, tuttavia,risultava superata dal fatto che il giudice di primo grado riteneva, come da richiestadella medesima difesa e dello stesso P.M., di derubricare il capo 2 di imputazionenella fattispecie di cui al capo 3 e quindi nel reato di ricettazione.Ciò detto, il reato più grave contestato all'imputato risultava e risulta ancorauna volta quello di cui al capo 1 di imputazione ovvero il furto commesso in dannodella signora [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale furto risulta essere statocommesso a Valenza e pertanto ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 16la competenza territoriale era da radicare presso il Tribunale di Alessandria. Taleeccezione di incompetenza territoriale, tuttavia, non trovava accoglimento da partedella Corte territoriale.Ebbene, ritiene la difesa che la valutazione di tardività dell'eccezione diincompetenza da parte del collegio non sia condivisibile in quanto nel caso di speciela richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato proviene da giudizioimmediato e non da udienza preliminare. La stessa giurisprudenza citata in seno allasentenza impugnata in realtà si riferisce a riti abbreviati provenienti da udienzapreliminare e per tale motivo preclusi a qualsiasi tipo di eccezione in merito allacompetenza territoriale. Nel caso in argomento invece il rito abbreviato era statorichiesto a seguito di decreto di giudizio immediato e detta preclusione siapplicherebbe solo “in limine” al giudizio abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] hanno risolto il contrasto interpretativo che si eradeterminato a proposito della possibilità dell'eccezione di incompetenza territorialeavanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato,affermando che tale eccezione è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare, mentre qualora il rito alternativo vengainstaurato nella stessa udienza l'incidente di competenza può essere sollevato,sempre in limine solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare.2.2.Col secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione al capo 1 nonché ilvizio strutturale della medesima motivazione, stante l’inferenza induttiva priva dibase fattuale decisiva.La Corte di appello, partendo dal dato osservato il 04/12/2024 secondo cuil'imputato aveva in uso il veicolo Mercedes attenzionato nell'attività di indagine,inferisce per via indiziaria la pregressa commissione da parte del medesimo del furtoavvenuto il 03/12/2024 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], quale fattonecessariamente accaduto immediatamente prima, fondando tale assunto sul solodato della prossimità temporale, operando una inferenza retrospettiva non sorrettada dati oggettivi e senza spiegare il passaggio logico che consente di proiettareall'indietro acquisizioni probatorie successive, in violazione dei requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità della motivazione. Si assiste così ad un salto logiconell’inferenza dal post factum al fatto reato presupposto, trasformando la prossimitàtemporale in prova della riferibilità dell'azione di impossessamento avvenuta il03/12/2024, che tuttavia non supera il vaglio di coerenza interna poiché converteelementi tipicamente neutri e plurivoci in prova, risolvendosi in una motivazioneaffetta da incongruenze che risultano “vistose e insormontabili” e dunque sindacabiliin sede di legittimità.2.3.Col terzo motivo – contenuto nel secondo motivo – lamenta che la sentenzaimpugnata pare viziata anche in relazione alla mancata riqualificazione del fatto dicui al capo 1 nel reato di cui all'art. 648 c.p. Nella denegata ipotesi in cui  questaCorte di Cassazione dovesse ravvisare gli estremi per il riconoscimento di penaleresponsabilità in capo all'imputato, parrebbe maggiormente rispondente ai dettamiprevisti dall'ordinamento fare riferimento alla condotta in concreto perpetrata dalsoggetto agente, condotta che per le considerazioni riportate nel motivo d'appellodeve ritenersi idonea a legittimare un giudizio di riqualificazione del fatto. I tracciatiGPS, unico indizio emerso a seguito delle indagini, altro non dimostrano se non chel'autovettura Mercedes in argomento si trovava in prossimità del luogo in cui è statocommesso il furto. Inoltre, i beni sottratti in data 03/12/2024 sono stati solo in parteritrovati nella disponibilità dell'imputato a dimostrazione della totale estraneità dellostesso al furto.2.4.Col quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione relativamente alla affermata responsabilità dell'imputatoper il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (capo 3). La responsabilità dell'imputato inrelazione a tale reato è stata fondata su indicatori generici quali la quantità/valoredei beni e lo stato di disoccupazione dell'imputato a fronte di deduzioni difensive edocumentazione fotografica sulla lecita disponibilità/rintracciabilità dei beni, che nonrisultano confutate criticamente. Nello specifico si lamenta che il ricorrente per iltramite della documentazione difensiva depositata aveva ampiamente illustrato lalecita provenienza dei beni rinvenuti risultati nella disponibilità, da tempo, siadell'imputato che della di lui fidanzata. Non convince quindi la motivazione della Cortedi appello che nel confermare la sentenza impugnata ha desunto la provenienzaillecita dei suddetti beni sulla base del fatto che essi fossero privi di un numero seriale,caratteristica che non può di per sé condurre ad una sentenza di condanna, se nonsupportata da elementi di riscontro ulteriore. Elementi che nel caso di speciemancano, posto che neppure gli organi inquirenti tramite interrogazioni alla casamadre dei beni avrebbero potuto reperire.Si deve infine rimarcare che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazioneè necessaria la prova che l'imputato abbia ricevuto, acquistato od occultato denaro ocose provenienti da reato con la consapevolezza di tale illecita provenienza che devetradursi nella certezza che le cose ricevute ed occultate siano il prezzo, il prodotto oil profitto di un reato commesso da altri; elemento questo mai emerso a caricodell'imputato.3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensidell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successiveintegrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle partiche hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. È invero oramai pacifico chel'eccezione di incompetenza territoriale deve essere fatta valere necessariamente conla richiesta di definizione con rito abbreviato, in quanto, l'art. 458, comma 1, ultimoperiodo, cod. proc. pen., lì dove precisa che l'imputato "può" eccepire l'incompetenza,non sottintende che tale facoltà sia esercitabile anche in un momento diverso, maspecifica la possibilità di proporre l'eccezione in deroga alla regola generale dettatadall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che, in relazione al giudizio abbreviatorichiesto in udienza preliminare, preclude di dedurre l'incompetenza stessa (exmultis, Sez. 1, Sentenza n. 35743 del 04/06/2021, Rv. 281902).L'art. 458 cod. proc. pen. nella formulazione vigente al momento del giudizio(la richiesta di giudizio abbreviato è stata formulata con atto depositato in data13.2.2025 a seguito di decreto di giudizio immediato emesso il 20.1.2025) al primocomma prevede oramai espressamente che «l'imputato, a pena di decadenza, puòchiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indaginipreliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero,entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicanole disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato puòeccepire l'incompetenza per territorio del giudice». Il secondo comma, d'altro canto,disciplina la scansione processuale disponendo che «Il giudice fissa con decretol'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima alpubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconoscala propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissionedegli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano,in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442e 443 (...)».Secondo l'art. 21, commi 2 e 3, cod. proc. pen., l'incompetenza per territorioe l'incompetenza derivante da connessione sono rilevate o eccepite, a pena didecadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, qualora questamanchi, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, del codice di rito; termineentro il quale deve essere, inoltre, riproposta l'eccezione di incompetenza respintanell'udienza preliminare.Il tenore della disciplina prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 458comma 1 e 2, 438, comma 6-bis, e 21 cod. proc. pen., consente all'imputatodestinatario del decreto di fissazione del giudizio immediato, contrariamente a quantoavveniva in passato in cui si dubitava del termine e la sede in cui formulare l'eccezionedi incompetenza territoriale (se all'atto della richiesta o nell'iniziale fase dell'udienzacamerale disposta a seguito della richiesta di giudizio abbreviato formulata all'attodella notifica del decreto di fissazione del giudizio immediato la cui disciplina noncoincide in toto con quella prevista per l'udienza preliminare) di effettuare la richiestasolo entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizioimmediato.Dal chiaro tenore della disposizione emerge che la parte, che voglia richiedereil giudizio abbreviato a seguito di immediato, deve formulare in detto atto – e, quindi,nel detto termine - la relativa eccezione.Risulta pertanto superato, sulla base della modifica normativa seguita alla legge23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 46, che con la introduzione del secondoperiodo dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., ha appunto individuato il momentoentro il quale formulare l'eccezione di incompetenza territoriale, il precedenteindirizzo espresso da questa Corte nel suo massimo consesso secondo cui l'eccezionedi incompetenza territoriale è proponibile "in limine" al giudizio abbreviato nonpreceduto dall'udienza preliminare che, in assenza di una fase dedicata alla soluzionedelle questioni preliminari, individuava il termine con quello corrispondente allaverifica della costituzione delle parti (Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252612 - 01).Il ricorso neppure si confronta con le ulteriori e corrette considerazioni dellaCorte di appello che radicano comunque la competenza territoriale nell’Ufficioprocedente. Ed infatti, ragionando, così come correttamente fatto dalla Corte diappello, in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis, alla streguadell’imputazione originaria che contemplava due reati di furto in abitazionepluriaggravati, di pari gravità, contestati ai capi A e B, puniti più gravemente rispettoa quelli di ricettazione di cui al capo C, si è individuata la competenza territorialefacendosi riferimento, in applicazione dei parametri di cui all’art. 16 cod. pen., alreato di furto in abitazione pluriaggravato commesso per primo che è quellocommesso il 17.11.2024, contestato al capo B.La censura deve dunque reputarsi, nel suo complesso, manifestamenteinfondata deducendo vizi palesemente insussistenti.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per manifesta infondatezza ecomunque per aspecificità. La sentenza impugnata, quanto al reato di furtopluriaggravato in abitazione di cui al capo A, a differenza di quanto assume il ricorso,non si fonda affatto su meri indici di prossimità e continuità temporale, che avrebberofatto illegittimamente ‘retroagire’ la prova pur in assenza di un effettivo agganciostorico-fattuale.La Corte di appello non ha tratto la riferibilità del furto all’imputato dal dato, insé, osservato il 4.12.2024, del mero uso, da parte dello stesso, del veicolo Mercedesemerso in sede di indagini, inferendo unicamente da ciò la commissione del furtoperpetrato il 3.12.2024, ma è giunta alla conclusione della responsabilitàdell’imputato in base ad un ragionamento ben più articolato con cui ha messo aconfronto i tracciati di geolocalizzazione GPS, per il periodo compreso tra il28.11.2024 e il 9.12.2024, indicanti l’identico percorso che la Marcedes avevacompiuto ogni giorno (anche il 3.12.2024) e le denunce di furto in abitazione sportein quel periodo che indicavano luoghi e date compatibili con gli spostamentidell’autovettura.Ed è sulla base di tale comparazione e dell’ulteriore dato emerso in data4.12.2024 – data a partire dalla quale venivano avviati servizi di osservazione econtrollo - che consentiva di appurare e poi di identificare nell’imputato colui cheeffettuava il tragitto oggetto di geolocalizzazione, che i giudici di merito sono giuntialla conclusione che autore del furto perpetrato il 3.12.2024 fosse il ricorrente.Sicché il motivo in scrutinio non solo non si confronta adeguatamente con talecongrua motivazione, ma finisce col richiedere a questa Corte una rivalutazioneprobatoria non consentita nella presente sede di legittimità, peraltro fondata suun’impostazione in fatto e parziale del dato indiziario.3. Alla stregua di quanto sopra osservato, consegue la manifesta infondatezzaanche del terzo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e vizio di motivazioneper la mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A nel reato di ricettazione.4.Il quarto motivo è inammissibile in quanto attraverso i vizi denunciati mirapiuttosto ad una inammissibile rivalutazione probatoria, non consentita nel giudiziodi cassazione, impostata esplicitamente sulla lettura delle prove, di cui dunque sichiede una rivalutazione inammissibile nella presente sede.E ciò pure a fronte dell’argomentata ricostruzione svolta dai giudici di meritoche nel rispondere ai rilievi, in fatto e in punto di prova, che già in sede di appelloerano stati in maniera analoga mossi, hanno messo in evidenza come ladocumentazione allegata dalla difesa e le considerazioni dalla medesima svolteriguardo alla riferibilità dei numerosi oggetti di valore rinvenuti presso l’abitazionedell’imputato alla compagna dello stesso, non risiedente presso l’abitazionedell’imputato, non fossero in alcun modo idonee a sconfessare l’impostazioneaccusatoria che si fonda, in alcuni casi, innanzitutto, sugli stessi riconoscimento deglioggetti da parte delle vittime dei furti, oltre che sull’argomento di tipo logico secondocui la quantità, la varietà, il valore degli stessi è incompatibile con lo stato didisoccupazione dell'imputato (trattasi infatti di cinture, borse, portafogli, sciarpe dinoti marchi di moda, orologi, collane, bracciali ed orecchini in oro e pietre preziose,nonché di penne in oro, dettagliatamente illustrati ai numeri da 1 a 89 del decreto digiudizio immediato). E nell’ambito della sua attenta valutazione peraltro la Corte dimerito non ha mancato di operare le dovute differenziazione procedendoall’assoluzione con riferimento a quei beni che non potessero ritenersi provento difurto.5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa diinammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 04/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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