CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 14243/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16226/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] PUGLIA n.197/2024 depositata il 17/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 16226/2024 Numero sezionale 1418/2025 Numero di raccolta generale 14243/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate - Riscossione, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 16226/2024 Numero sezionale 1418/2025 Numero di raccolta generale 14243/2025 Data pubblicazione 28/05/2025