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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 00835/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28338/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2429/21/14, depositata l’11 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 2429/21/14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 388/29/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato exart. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va pregiudizialmente rilevato che la società contribuente ha dedotto di avere provveduto alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, avendo ottenuto la rateizzazione dei pagamenti.

1.1. La ricorrente ha chiesto, pertanto, un rinvio completare i pagamenti, la cui ultima rata scade il 30 novembre 2023.

2. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28338/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Denza n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2429/21/14, depositata l’11 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2429/21/14 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 388/29/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa a seguito di controllo automatizzato exart. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente rilevato che la società contribuente ha dedotto di avere provveduto alla definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, avendo ottenuto la rateizzazione dei pagamenti. 1.1. La ricorrente ha chiesto, pertanto, un rinvio completare i pagamenti, la cui ultima rata scade il 30 novembre 2023. 2. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Sentenza Cassazione n. 00835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris