CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 34178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];s Visti gli atti e il provvedimento impugnato; letto il motivo di ricorso; rilevato che: la censura, formalmente proposta ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. lamenta, in realtà, carenze motivazionali sotto il profilo della omessa valutazione dell'attualità delle condizioni di applicazione del regime speciale, della manifesta illogicità, nonché la ricostruzione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, piuttosto che lacune tese ad evidenziare l'apparenza o la radicale mancanza del percorso giustificativo del provvedimento; nella sostanza, pertanto, si denunciano vizi di motivazione, visto che il ricorso segnala, in fatto, gli elementi già oggetto di puntuale disamina da parte del Tribunale di sorveglianza, ossia la risalenza nel tempo dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna e l'intervenuta confessione delle proprie responsabilità per più fatti contestatigli; ai sensi dell'art. 41bis, comma 2sexies, ord. pen., avverso il provvedimento impugnato dinanzi alla Corte di cassazione possono essere denunciati solo vizi di violazione di legge, sebbene « il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza» (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361); tuttavia «ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime» (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912); sicchè, a fronte di un'adeguata motivazione sul ruolo assunto dal condannato nella cosca, sulla sussistenza di successivi elementi significativi del mantenimento dei suoi legami e della possibilità di coltivarli, nonché sull'assenza di elementi positivi emersi nel corso della detenzione in ordine ad eventuale dissociazione o comunque ad elementi inequivocamente sintomatici di recupero dei valori di 2legalità, non è affatto necessario che sussistano fatti sopravvenuti per giustificare la proroga; nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni sul fatto che non può dirsi venuta meno la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione Amato - [OSCURATO:PERSONA] (della quale il ricorrente era esponente di spicco), tuttora operante, per come emerso da recenti operazioni di polizia, nonché sull'assenza di una qualsiasi forma di cambiamento effettivo dalle logiche e dai comportamenti criminali del contesto di appartenenza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M23 SEI 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] D t. A dr, Pietrini