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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07201/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29715/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tapparo, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - BRESCIA n. 2002/23/2017, depositata incancelleria l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), con riferimento all’anno di imposta2000, subì un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], che le contestò il mancato pagamento di un maggior debitod’imposta Irap e Iva in relazione alla produzione e alla vendita di latte“in nero” al fine di eludere il meccanismo di contingentamento impostodall’Unione europea in materia di “quote latte”, irrogando le relativesanzioni.In particolare, l’ufficio, sulla scorta del verbale di constatazione redattodalla GdF di Crema, ritenne che i contratti di compravendita di vacchelattifere e di soccida conclusi tra la contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].(esercente l’attività di produzione di latte e derivati), per effetto deiquali quest’ultima, acquistate le vacche dalla prima, le ha conferite nelcontratto di soccida, dissimulassero la produzione e la vendita di lattein violazione del contingentamento di quote.La contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno2000 dinanzi alla C.T.P. di Cremona, che rigettò il ricorso.La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente, riformò la sentenzadi primo grado, annullando l’avviso di accertamento.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte cassò con rinvio lasentenza d’appello.La C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in sede dirinvio, ha rigettato l’appello della contribuente.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la contribuente proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi e deposita memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, seguìto da memoria.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt.360 n. 4 c.p.c. e 383-384 c.p.c. per omessa osservanza dei princìpi didiritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10470/2016”,la contribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia decisonel rispetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente diquesta Corte e delle pronunce della CGUE in essa citate.In particolare, non sarebbe stata accertata l’esistenza dei requisitisostanziali del diritto alla detrazione dell’iva versata a monte, nésarebbe stato accertato se la violazione dell’obbligo di fatturazioneabbia creato effettivi ostacoli all’attività di verifica dell’ufficio fiscale,tali da determinare l’inapplicabilità del regime speciale di detrazionedisciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Il giudice del rinvio si sarebbe appiattito sulle posizioni dell’Agenziadelle Entrate, con un improprio richiamo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633del 1972 che prevarrebbe sul regime speciale di detrazione dell’iva dicui all’art. 34 dello stesso d.P.R.La contribuente deduce che essa possiede tutti i requisiti soggettivi peressere definita imprenditrice agricola e che anche i beni oggetto delletransazioni sono qualificabili come beni agricoli, con la conseguenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026che ad essa spetterebbe la detrazione secondo il regime speciale di cuiall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione delle norme degli artt. 360 n. 4 c.p.c. – 383-384 c.p.c.per omessa osservanza dei princìpi di diritto enunciati dalla SupremaCorte con la sentenza n. 10470/2016 – violazione e/o falsaapplicazione di princìpi di diritto e della norma dell’art. 34 d.P.R. n. 633del 1972 in relazione agli artt. 21-25 d.P.R. n. 633/72 e alla normativacomunitaria anche in relazione alle norme del Regolamento16/11/2000 n. 2700/2000”, la contribuente si duole che la sentenzaemessa dal giudice del rinvio le abbia precluso illegittimamentel’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972, così violando il principio di neutralità dell’Iva.

Taleprincipio dovrebbe essere sempre rispettato quando ricorrono i requisitisostanziali, cioè quando si versi in una fattispecie di cessione a titolo divendita da parte di un imprenditore agricolo di beni agricoli.Nel caso di specie, il diritto alla detrazione secondo il regime dell’art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972 non avrebbe potuto essere revocato indubbio a causa di inadempimenti di obblighi formali, nemmeno inpresenza di contratti ritenuti simulati, in quanto, una volta chel’Agenzia abbia “scoperto” la realtà e abbia riscontrato l’esistenza deirequisiti sostanziali sia soggettivi che oggettivi in capo all’odiernacontribuente, che quale imprenditrice agricola aveva venduto latte allaCesia s.p.a., la ripresa dell’imposta ai fini Iva non avrebbe potutoescludere il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del1972.Nel caso che ci occupa, vi sarebbe stata solo una violazione di obblighiformali, che non avrebbe escluso la sussistenza della buona fede incapo alla contribuente, sicché il recupero dell’iva evasa non potrebber.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026pregiudicare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1.

Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che il giudizio di rinvio ha il carattere di un giudizio “chiuso”,in cui non è ammessa la deduzione di nuove questioni rispetto a quelleposte dalla sentenza rescindente, esso è funzionale ad applicare allafattispecie di causa il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza rescindente di questaSuprema Corte aveva demandato al giudice del rinvio di verificare sevi fossero stati “ostacoli all’esercizio dell’attività di controllodell’ufficio”, intendendo che se il giudice del merito avesse rinvenutol’esistenza di ostacoli, la contribuente non avrebbe potuto esercitare ladetrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Orbene, in merito a tale questione, il giudice del rinvio ha affermatoche “la mancata emissione e registrazione di regolari fatture,unitamente alla simulazione dei suddetti contratti di compravendita edi soccida, non consente il riconoscimento del diritto di calcolare indetrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e nondichiarate, così come non consente un’attività di controllo sostanzialeda parte dell’amministrazione finanziaria”.Una volta accertata, dunque, la simulazione dei contratti dicompravendita di bestiame e di soccida, il giudice del rinvio ha ritenutoche con tale simulazione si fossero occultate le vendite di latte“eccedentario”, sicché si sarebbe concretizzato proprio quell’ “ostacoloall’attività di controllo dell’ufficio” che, secondo la sentenza rescindenten. 10470/16 di questa Corte, esclude il diritto alla detrazione.I motivi in esame, dunque, non si confrontano adeguatamente con lasentenza rescindente di questa Corte, pretendendo il riconoscimentodel diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026perché la contribuente sarebbe in possesso dei requisiti soggettivi eoggettivi per usufruire di detta detrazione.Orbene, deve rilevarsi che l’esclusione del diritto alla detrazione, nelcaso di specie, si giustifica non in base all’assenza dei requisitisostanziali, soggettivi ed oggettivi, in capo alla contribuente, maperché quest’ultima aveva posto in essere atti (contratti simulati) tesiad ostacolare l’attività di controllo dell’ufficio.L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e nonex post, perché se riguardata ex post, a controlli avvenuti e dopo chei contratti simulati siano stati “smascherati”, nessuna condotta ostativapotrebbe essere ritenuta idonea, visto che non sarebbe servita adimpedire il recupero d’imposta.Quanto al richiamo dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972,invece, si deve affermare che esso è stato fatto, nella sentenza quiimpugnata, non per assimilare, da un punto di vista descrittivo, laodierna fattispecie di causa a quella della emissione di fatture false peroperazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, quanto peraffermare che, così come non è ammessa la detrazione dell’iva in casodi fatture false emesse a fronte di operazioni inesistenti, allo stessomodo non è ammessa la detrazione in caso di comportamentifraudolenti, come quello della conclusione di contratti simulati peroccultare operazioni soggette ad iva.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.1415, 1417 e 2652 n. 4 c.p.c., 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della regola del ripartoprobatorio – Carenza di giurisdizione della C.T.R. con riferimento allastatuizione incidentale inerente alla simulazione del contratto di soccidaconcluso con [OSCURATO:SOCIETA].”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata perché il giudice del rinvio non avrebbe avuto il poterer.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026giurisdizionale di accertare incidenter tantum la natura simulata delcontratto di soccida.Il contratto di soccida concluso tra le parti, peraltro, sarebbe statovalido ed efficace.In ogni caso, non si sarebbe potuto negare alla contribuente il dirittoalla detrazione, considerato che essa possiede i requisiti soggettivi(imprenditore agricolo) e oggettivi (vendita di beni agricoli) perl’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.3.1.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, “il giudicetributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende ladecisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fattaeccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato ola capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.La simulazione contrattuale si pone, nella fattispecie di causa, comequestione pregiudiziale di merito, che a norma della citata disposizioneil giudice tributario ben può conoscere incidentalmente e risolvere.Per questo profilo, dunque, il motivo in esame è infondato.Esso, invece, è inammissibile nella parte in cui tenta di contestarel’accertamento incidentale della natura simulata del contratto disoccida fatto dal giudice del rinvio, trattandosi di un accertamento difatto incensurabile in questa sede di legittimità.Il motivo in esame, inoltre, è altresì inammissibile nella parte in cuiafferma che comunque alla contribuente spetterebbe il diritto alladetrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto sisarebbe trattato pur sempre di cessione di prodotti agricoli da parte diun imprenditore agricolo: per questa parte, come si è chiaritonell’esame dei motivi precedenti, il motivo proposto non si confrontacon la sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla scorta della sentenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026rescindente di questa S.C., che le operazioni negoziali simulate hannocreato un ostacolo all’attività di accertamento dell’ufficio.4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972, 39 e 40 d.P.R. n. 600del 1973, 29 d.P.R. 917 del 1986, 14 d.lgs. n. 546 del 1992, 295 e1010 c.p.c.”, la contribuente insiste nell’affermare che anchel’accertata simulazione del contratto di soccida non escluderebbe ildiritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, inquanto, “caduto il velo”, essa avrebbe pur sempre i requisiti soggettivied oggettivi per la fruizione del diritto riconosciuto dall’art. 34 del citatod.P.R.4.1.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenzaimpugnata che, avendo accertato insindacabilmente la natura simulatadel contratto di soccida, ha consequenzialmente accertato, sulla scortadella sentenza rescindente della Suprema Corte, che erano stati postiin essere ostacoli all’attività di controllo da parte dell’amministrazionetali da determinare, anche in base alla giurisprudenza eurounionale,l’esclusione del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.5.

Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAVVISO DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] IRAPMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. est.

R.G. 29715/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29715/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tapparo, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - BRESCIA n. 2002/23/2017, depositata incancelleria l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), con riferimento all’anno di imposta2000, subì un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], che le contestò il mancato pagamento di un maggior debitod’imposta Irap e Iva in relazione alla produzione e alla vendita di latte“in nero” al fine di eludere il meccanismo di contingentamento impostodall’Unione europea in materia di “quote latte”, irrogando le relativesanzioni.In particolare, l’ufficio, sulla scorta del verbale di constatazione redattodalla GdF di Crema, ritenne che i contratti di compravendita di vacchelattifere e di soccida conclusi tra la contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].(esercente l’attività di produzione di latte e derivati), per effetto deiquali quest’ultima, acquistate le vacche dalla prima, le ha conferite nelcontratto di soccida, dissimulassero la produzione e la vendita di lattein violazione del contingentamento di quote.La contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno2000 dinanzi alla C.T.P. di Cremona, che rigettò il ricorso.La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente, riformò la sentenzadi primo grado, annullando l’avviso di accertamento.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte cassò con rinvio lasentenza d’appello.La C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in sede dirinvio, ha rigettato l’appello della contribuente.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la contribuente proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi e deposita memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, seguìto da memoria.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt.360 n. 4 c.p.c. e 383-384 c.p.c. per omessa osservanza dei princìpi didiritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10470/2016”,la contribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia decisonel rispetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente diquesta Corte e delle pronunce della CGUE in essa citate.In particolare, non sarebbe stata accertata l’esistenza dei requisitisostanziali del diritto alla detrazione dell’iva versata a monte, nésarebbe stato accertato se la violazione dell’obbligo di fatturazioneabbia creato effettivi ostacoli all’attività di verifica dell’ufficio fiscale,tali da determinare l’inapplicabilità del regime speciale di detrazionedisciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Il giudice del rinvio si sarebbe appiattito sulle posizioni dell’Agenziadelle Entrate, con un improprio richiamo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633del 1972 che prevarrebbe sul regime speciale di detrazione dell’iva dicui all’art. 34 dello stesso d.P.R.La contribuente deduce che essa possiede tutti i requisiti soggettivi peressere definita imprenditrice agricola e che anche i beni oggetto delletransazioni sono qualificabili come beni agricoli, con la conseguenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026che ad essa spetterebbe la detrazione secondo il regime speciale di cuiall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione delle norme degli artt. 360 n. 4 c.p.c. – 383-384 c.p.c.per omessa osservanza dei princìpi di diritto enunciati dalla SupremaCorte con la sentenza n. 10470/2016 – violazione e/o falsaapplicazione di princìpi di diritto e della norma dell’art. 34 d.P.R. n. 633del 1972 in relazione agli artt. 21-25 d.P.R. n. 633/72 e alla normativacomunitaria anche in relazione alle norme del Regolamento16/11/2000 n. 2700/2000”, la contribuente si duole che la sentenzaemessa dal giudice del rinvio le abbia precluso illegittimamentel’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972, così violando il principio di neutralità dell’Iva.

Taleprincipio dovrebbe essere sempre rispettato quando ricorrono i requisitisostanziali, cioè quando si versi in una fattispecie di cessione a titolo divendita da parte di un imprenditore agricolo di beni agricoli.Nel caso di specie, il diritto alla detrazione secondo il regime dell’art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972 non avrebbe potuto essere revocato indubbio a causa di inadempimenti di obblighi formali, nemmeno inpresenza di contratti ritenuti simulati, in quanto, una volta chel’Agenzia abbia “scoperto” la realtà e abbia riscontrato l’esistenza deirequisiti sostanziali sia soggettivi che oggettivi in capo all’odiernacontribuente, che quale imprenditrice agricola aveva venduto latte allaCesia s.p.a., la ripresa dell’imposta ai fini Iva non avrebbe potutoescludere il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del1972.Nel caso che ci occupa, vi sarebbe stata solo una violazione di obblighiformali, che non avrebbe escluso la sussistenza della buona fede incapo alla contribuente, sicché il recupero dell’iva evasa non potrebber.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026pregiudicare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1.

Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che il giudizio di rinvio ha il carattere di un giudizio “chiuso”,in cui non è ammessa la deduzione di nuove questioni rispetto a quelleposte dalla sentenza rescindente, esso è funzionale ad applicare allafattispecie di causa il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza rescindente di questaSuprema Corte aveva demandato al giudice del rinvio di verificare sevi fossero stati “ostacoli all’esercizio dell’attività di controllodell’ufficio”, intendendo che se il giudice del merito avesse rinvenutol’esistenza di ostacoli, la contribuente non avrebbe potuto esercitare ladetrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Orbene, in merito a tale questione, il giudice del rinvio ha affermatoche “la mancata emissione e registrazione di regolari fatture,unitamente alla simulazione dei suddetti contratti di compravendita edi soccida, non consente il riconoscimento del diritto di calcolare indetrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e nondichiarate, così come non consente un’attività di controllo sostanzialeda parte dell’amministrazione finanziaria”.Una volta accertata, dunque, la simulazione dei contratti dicompravendita di bestiame e di soccida, il giudice del rinvio ha ritenutoche con tale simulazione si fossero occultate le vendite di latte“eccedentario”, sicché si sarebbe concretizzato proprio quell’ “ostacoloall’attività di controllo dell’ufficio” che, secondo la sentenza rescindenten. 10470/16 di questa Corte, esclude il diritto alla detrazione.I motivi in esame, dunque, non si confrontano adeguatamente con lasentenza rescindente di questa Corte, pretendendo il riconoscimentodel diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026perché la contribuente sarebbe in possesso dei requisiti soggettivi eoggettivi per usufruire di detta detrazione.Orbene, deve rilevarsi che l’esclusione del diritto alla detrazione, nelcaso di specie, si giustifica non in base all’assenza dei requisitisostanziali, soggettivi ed oggettivi, in capo alla contribuente, maperché quest’ultima aveva posto in essere atti (contratti simulati) tesiad ostacolare l’attività di controllo dell’ufficio.L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e nonex post, perché se riguardata ex post, a controlli avvenuti e dopo chei contratti simulati siano stati “smascherati”, nessuna condotta ostativapotrebbe essere ritenuta idonea, visto che non sarebbe servita adimpedire il recupero d’imposta.Quanto al richiamo dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972,invece, si deve affermare che esso è stato fatto, nella sentenza quiimpugnata, non per assimilare, da un punto di vista descrittivo, laodierna fattispecie di causa a quella della emissione di fatture false peroperazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, quanto peraffermare che, così come non è ammessa la detrazione dell’iva in casodi fatture false emesse a fronte di operazioni inesistenti, allo stessomodo non è ammessa la detrazione in caso di comportamentifraudolenti, come quello della conclusione di contratti simulati peroccultare operazioni soggette ad iva.3.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.1415, 1417 e 2652 n. 4 c.p.c., 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della regola del ripartoprobatorio – Carenza di giurisdizione della C.T.R. con riferimento allastatuizione incidentale inerente alla simulazione del contratto di soccidaconcluso con [OSCURATO:SOCIETA].”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata perché il giudice del rinvio non avrebbe avuto il poterer.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026giurisdizionale di accertare incidenter tantum la natura simulata delcontratto di soccida.Il contratto di soccida concluso tra le parti, peraltro, sarebbe statovalido ed efficace.In ogni caso, non si sarebbe potuto negare alla contribuente il dirittoalla detrazione, considerato che essa possiede i requisiti soggettivi(imprenditore agricolo) e oggettivi (vendita di beni agricoli) perl’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.3.1.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, “il giudicetributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende ladecisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fattaeccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato ola capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.La simulazione contrattuale si pone, nella fattispecie di causa, comequestione pregiudiziale di merito, che a norma della citata disposizioneil giudice tributario ben può conoscere incidentalmente e risolvere.Per questo profilo, dunque, il motivo in esame è infondato.Esso, invece, è inammissibile nella parte in cui tenta di contestarel’accertamento incidentale della natura simulata del contratto disoccida fatto dal giudice del rinvio, trattandosi di un accertamento difatto incensurabile in questa sede di legittimità.Il motivo in esame, inoltre, è altresì inammissibile nella parte in cuiafferma che comunque alla contribuente spetterebbe il diritto alladetrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto sisarebbe trattato pur sempre di cessione di prodotti agricoli da parte diun imprenditore agricolo: per questa parte, come si è chiaritonell’esame dei motivi precedenti, il motivo proposto non si confrontacon la sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla scorta della sentenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026rescindente di questa S.C., che le operazioni negoziali simulate hannocreato un ostacolo all’attività di accertamento dell’ufficio.4.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972, 39 e 40 d.P.R. n. 600del 1973, 29 d.P.R. 917 del 1986, 14 d.lgs. n. 546 del 1992, 295 e1010 c.p.c.”, la contribuente insiste nell’affermare che anchel’accertata simulazione del contratto di soccida non escluderebbe ildiritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, inquanto, “caduto il velo”, essa avrebbe pur sempre i requisiti soggettivied oggettivi per la fruizione del diritto riconosciuto dall’art. 34 del citatod.P.R.4.1.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenzaimpugnata che, avendo accertato insindacabilmente la natura simulatadel contratto di soccida, ha consequenzialmente accertato, sulla scortadella sentenza rescindente della Suprema Corte, che erano stati postiin essere ostacoli all’attività di controllo da parte dell’amministrazionetali da determinare, anche in base alla giurisprudenza eurounionale,l’esclusione del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.5.

Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimos.s. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro cinquemila per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29715/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est.

Angelo NapolitanoP.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimos.s. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro cinquemila per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29715/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29715/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tapparo, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - BRESCIA n. 2002/23/2017, depositata incancelleria l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), con riferimento all’anno di imposta2000, subì un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], che le contestò il mancato pagamento di un maggior debitod’imposta Irap e Iva in relazione alla produzione e alla vendita di latte“in nero” al fine di eludere il meccanismo di contingentamento impostodall’Unione europea in materia di “quote latte”, irrogando le relativesanzioni.In particolare, l’ufficio, sulla scorta del verbale di constatazione redattodalla GdF di Crema, ritenne che i contratti di compravendita di vacchelattifere e di soccida conclusi tra la contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].(esercente l’attività di produzione di latte e derivati), per effetto deiquali quest’ultima, acquistate le vacche dalla prima, le ha conferite nelcontratto di soccida, dissimulassero la produzione e la vendita di lattein violazione del contingentamento di quote.La contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno2000 dinanzi alla C.T.P. di Cremona, che rigettò il ricorso.La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente, riformò la sentenzadi primo grado, annullando l’avviso di accertamento.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte cassò con rinvio lasentenza d’appello.La C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in sede dirinvio, ha rigettato l’appello della contribuente.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la contribuente proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi e deposita memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, seguìto da memoria.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt.360 n. 4 c.p.c. e 383-384 c.p.c. per omessa osservanza dei princìpi didiritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10470/2016”,la contribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia decisonel rispetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente diquesta Corte e delle pronunce della CGUE in essa citate.In particolare, non sarebbe stata accertata l’esistenza dei requisitisostanziali del diritto alla detrazione dell’iva versata a monte, nésarebbe stato accertato se la violazione dell’obbligo di fatturazioneabbia creato effettivi ostacoli all’attività di verifica dell’ufficio fiscale,tali da determinare l’inapplicabilità del regime speciale di detrazionedisciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Il giudice del rinvio si sarebbe appiattito sulle posizioni dell’Agenziadelle Entrate, con un improprio richiamo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633del 1972 che prevarrebbe sul regime speciale di detrazione dell’iva dicui all’art. 34 dello stesso d.P.R.La contribuente deduce che essa possiede tutti i requisiti soggettivi peressere definita imprenditrice agricola e che anche i beni oggetto delletransazioni sono qualificabili come beni agricoli, con la conseguenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026che ad essa spetterebbe la detrazione secondo il regime speciale di cuiall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione delle norme degli artt. 360 n. 4 c.p.c. – 383-384 c.p.c.per omessa osservanza dei princìpi di diritto enunciati dalla SupremaCorte con la sentenza n. 10470/2016 – violazione e/o falsaapplicazione di princìpi di diritto e della norma dell’art. 34 d.P.R. n. 633del 1972 in relazione agli artt. 21-25 d.P.R. n. 633/72 e alla normativacomunitaria anche in relazione alle norme del Regolamento16/11/2000 n. 2700/2000”, la contribuente si duole che la sentenzaemessa dal giudice del rinvio le abbia precluso illegittimamentel’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972, così violando il principio di neutralità dell’Iva. Taleprincipio dovrebbe essere sempre rispettato quando ricorrono i requisitisostanziali, cioè quando si versi in una fattispecie di cessione a titolo divendita da parte di un imprenditore agricolo di beni agricoli.Nel caso di specie, il diritto alla detrazione secondo il regime dell’art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972 non avrebbe potuto essere revocato indubbio a causa di inadempimenti di obblighi formali, nemmeno inpresenza di contratti ritenuti simulati, in quanto, una volta chel’Agenzia abbia “scoperto” la realtà e abbia riscontrato l’esistenza deirequisiti sostanziali sia soggettivi che oggettivi in capo all’odiernacontribuente, che quale imprenditrice agricola aveva venduto latte allaCesia s.p.a., la ripresa dell’imposta ai fini Iva non avrebbe potutoescludere il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del1972.Nel caso che ci occupa, vi sarebbe stata solo una violazione di obblighiformali, che non avrebbe escluso la sussistenza della buona fede incapo alla contribuente, sicché il recupero dell’iva evasa non potrebber.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026pregiudicare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che il giudizio di rinvio ha il carattere di un giudizio “chiuso”,in cui non è ammessa la deduzione di nuove questioni rispetto a quelleposte dalla sentenza rescindente, esso è funzionale ad applicare allafattispecie di causa il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza rescindente di questaSuprema Corte aveva demandato al giudice del rinvio di verificare sevi fossero stati “ostacoli all’esercizio dell’attività di controllodell’ufficio”, intendendo che se il giudice del merito avesse rinvenutol’esistenza di ostacoli, la contribuente non avrebbe potuto esercitare ladetrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Orbene, in merito a tale questione, il giudice del rinvio ha affermatoche “la mancata emissione e registrazione di regolari fatture,unitamente alla simulazione dei suddetti contratti di compravendita edi soccida, non consente il riconoscimento del diritto di calcolare indetrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e nondichiarate, così come non consente un’attività di controllo sostanzialeda parte dell’amministrazione finanziaria”.Una volta accertata, dunque, la simulazione dei contratti dicompravendita di bestiame e di soccida, il giudice del rinvio ha ritenutoche con tale simulazione si fossero occultate le vendite di latte“eccedentario”, sicché si sarebbe concretizzato proprio quell’ “ostacoloall’attività di controllo dell’ufficio” che, secondo la sentenza rescindenten. 10470/16 di questa Corte, esclude il diritto alla detrazione.I motivi in esame, dunque, non si confrontano adeguatamente con lasentenza rescindente di questa Corte, pretendendo il riconoscimentodel diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026perché la contribuente sarebbe in possesso dei requisiti soggettivi eoggettivi per usufruire di detta detrazione.Orbene, deve rilevarsi che l’esclusione del diritto alla detrazione, nelcaso di specie, si giustifica non in base all’assenza dei requisitisostanziali, soggettivi ed oggettivi, in capo alla contribuente, maperché quest’ultima aveva posto in essere atti (contratti simulati) tesiad ostacolare l’attività di controllo dell’ufficio.L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e nonex post, perché se riguardata ex post, a controlli avvenuti e dopo chei contratti simulati siano stati “smascherati”, nessuna condotta ostativapotrebbe essere ritenuta idonea, visto che non sarebbe servita adimpedire il recupero d’imposta.Quanto al richiamo dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972,invece, si deve affermare che esso è stato fatto, nella sentenza quiimpugnata, non per assimilare, da un punto di vista descrittivo, laodierna fattispecie di causa a quella della emissione di fatture false peroperazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, quanto peraffermare che, così come non è ammessa la detrazione dell’iva in casodi fatture false emesse a fronte di operazioni inesistenti, allo stessomodo non è ammessa la detrazione in caso di comportamentifraudolenti, come quello della conclusione di contratti simulati peroccultare operazioni soggette ad iva.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.1415, 1417 e 2652 n. 4 c.p.c., 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della regola del ripartoprobatorio – Carenza di giurisdizione della C.T.R. con riferimento allastatuizione incidentale inerente alla simulazione del contratto di soccidaconcluso con [OSCURATO:SOCIETA].”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata perché il giudice del rinvio non avrebbe avuto il poterer.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026giurisdizionale di accertare incidenter tantum la natura simulata delcontratto di soccida.Il contratto di soccida concluso tra le parti, peraltro, sarebbe statovalido ed efficace.In ogni caso, non si sarebbe potuto negare alla contribuente il dirittoalla detrazione, considerato che essa possiede i requisiti soggettivi(imprenditore agricolo) e oggettivi (vendita di beni agricoli) perl’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, “il giudicetributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende ladecisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fattaeccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato ola capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.La simulazione contrattuale si pone, nella fattispecie di causa, comequestione pregiudiziale di merito, che a norma della citata disposizioneil giudice tributario ben può conoscere incidentalmente e risolvere.Per questo profilo, dunque, il motivo in esame è infondato.Esso, invece, è inammissibile nella parte in cui tenta di contestarel’accertamento incidentale della natura simulata del contratto disoccida fatto dal giudice del rinvio, trattandosi di un accertamento difatto incensurabile in questa sede di legittimità.Il motivo in esame, inoltre, è altresì inammissibile nella parte in cuiafferma che comunque alla contribuente spetterebbe il diritto alladetrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto sisarebbe trattato pur sempre di cessione di prodotti agricoli da parte diun imprenditore agricolo: per questa parte, come si è chiaritonell’esame dei motivi precedenti, il motivo proposto non si confrontacon la sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla scorta della sentenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026rescindente di questa S.C., che le operazioni negoziali simulate hannocreato un ostacolo all’attività di accertamento dell’ufficio.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972, 39 e 40 d.P.R. n. 600del 1973, 29 d.P.R. 917 del 1986, 14 d.lgs. n. 546 del 1992, 295 e1010 c.p.c.”, la contribuente insiste nell’affermare che anchel’accertata simulazione del contratto di soccida non escluderebbe ildiritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, inquanto, “caduto il velo”, essa avrebbe pur sempre i requisiti soggettivied oggettivi per la fruizione del diritto riconosciuto dall’art. 34 del citatod.P.R.4.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenzaimpugnata che, avendo accertato insindacabilmente la natura simulatadel contratto di soccida, ha consequenzialmente accertato, sulla scortadella sentenza rescindente della Suprema Corte, che erano stati postiin essere ostacoli all’attività di controllo da parte dell’amministrazionetali da determinare, anche in base alla giurisprudenza eurounionale,l’esclusione del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.5. Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoAVVISO DIRoberta [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] IRAPMaria [OSCURATO:PERSONA]  ConsigliereDaniela [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAngelo [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere rel. est. R.G. 29715/2017Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29715/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s., inpersona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tapparo, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] - BRESCIA n. 2002/23/2017, depositata incancelleria l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimo s.s. (d’orain avanti, anche “la contribuente”), con riferimento all’anno di imposta2000, subì un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA], che le contestò il mancato pagamento di un maggior debitod’imposta Irap e Iva in relazione alla produzione e alla vendita di latte“in nero” al fine di eludere il meccanismo di contingentamento impostodall’Unione europea in materia di “quote latte”, irrogando le relativesanzioni.In particolare, l’ufficio, sulla scorta del verbale di constatazione redattodalla GdF di Crema, ritenne che i contratti di compravendita di vacchelattifere e di soccida conclusi tra la contribuente e la società [OSCURATO:SOCIETA].(esercente l’attività di produzione di latte e derivati), per effetto deiquali quest’ultima, acquistate le vacche dalla prima, le ha conferite nelcontratto di soccida, dissimulassero la produzione e la vendita di lattein violazione del contingentamento di quote.La contribuente impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno2000 dinanzi alla C.T.P. di Cremona, che rigettò il ricorso.La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente, riformò la sentenzadi primo grado, annullando l’avviso di accertamento.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, questa Corte cassò con rinvio lasentenza d’appello.La C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in sede dirinvio, ha rigettato l’appello della contribuente.Avverso la sentenza emessa in sede di rinvio, la contribuente proponericorso per cassazione, affidato a tre motivi e deposita memoriadifensiva.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, seguìto da memoria.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt.360 n. 4 c.p.c. e 383-384 c.p.c. per omessa osservanza dei princìpi didiritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 10470/2016”,la contribuente si duole che la sentenza impugnata non abbia decisonel rispetto delle indicazioni dettate dalla sentenza rescindente diquesta Corte e delle pronunce della CGUE in essa citate.In particolare, non sarebbe stata accertata l’esistenza dei requisitisostanziali del diritto alla detrazione dell’iva versata a monte, nésarebbe stato accertato se la violazione dell’obbligo di fatturazioneabbia creato effettivi ostacoli all’attività di verifica dell’ufficio fiscale,tali da determinare l’inapplicabilità del regime speciale di detrazionedisciplinato dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Il giudice del rinvio si sarebbe appiattito sulle posizioni dell’Agenziadelle Entrate, con un improprio richiamo dell’art. 21 del d.P.R. n. 633del 1972 che prevarrebbe sul regime speciale di detrazione dell’iva dicui all’art. 34 dello stesso d.P.R.La contribuente deduce che essa possiede tutti i requisiti soggettivi peressere definita imprenditrice agricola e che anche i beni oggetto delletransazioni sono qualificabili come beni agricoli, con la conseguenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026che ad essa spetterebbe la detrazione secondo il regime speciale di cuiall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione delle norme degli artt. 360 n. 4 c.p.c. – 383-384 c.p.c.per omessa osservanza dei princìpi di diritto enunciati dalla SupremaCorte con la sentenza n. 10470/2016 – violazione e/o falsaapplicazione di princìpi di diritto e della norma dell’art. 34 d.P.R. n. 633del 1972 in relazione agli artt. 21-25 d.P.R. n. 633/72 e alla normativacomunitaria anche in relazione alle norme del Regolamento16/11/2000 n. 2700/2000”, la contribuente si duole che la sentenzaemessa dal giudice del rinvio le abbia precluso illegittimamentel’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972, così violando il principio di neutralità dell’Iva. Taleprincipio dovrebbe essere sempre rispettato quando ricorrono i requisitisostanziali, cioè quando si versi in una fattispecie di cessione a titolo divendita da parte di un imprenditore agricolo di beni agricoli.Nel caso di specie, il diritto alla detrazione secondo il regime dell’art.34 del d.P.R. n. 633 del 1972 non avrebbe potuto essere revocato indubbio a causa di inadempimenti di obblighi formali, nemmeno inpresenza di contratti ritenuti simulati, in quanto, una volta chel’Agenzia abbia “scoperto” la realtà e abbia riscontrato l’esistenza deirequisiti sostanziali sia soggettivi che oggettivi in capo all’odiernacontribuente, che quale imprenditrice agricola aveva venduto latte allaCesia s.p.a., la ripresa dell’imposta ai fini Iva non avrebbe potutoescludere il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del1972.Nel caso che ci occupa, vi sarebbe stata solo una violazione di obblighiformali, che non avrebbe escluso la sussistenza della buona fede incapo alla contribuente, sicché il recupero dell’iva evasa non potrebber.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026pregiudicare il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n.633 del 1972.2.1. Il primo e il secondo motivo, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Premesso che il giudizio di rinvio ha il carattere di un giudizio “chiuso”,in cui non è ammessa la deduzione di nuove questioni rispetto a quelleposte dalla sentenza rescindente, esso è funzionale ad applicare allafattispecie di causa il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte.Orbene, nel caso che ci occupa, la sentenza rescindente di questaSuprema Corte aveva demandato al giudice del rinvio di verificare sevi fossero stati “ostacoli all’esercizio dell’attività di controllodell’ufficio”, intendendo che se il giudice del merito avesse rinvenutol’esistenza di ostacoli, la contribuente non avrebbe potuto esercitare ladetrazione ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972.Orbene, in merito a tale questione, il giudice del rinvio ha affermatoche “la mancata emissione e registrazione di regolari fatture,unitamente alla simulazione dei suddetti contratti di compravendita edi soccida, non consente il riconoscimento del diritto di calcolare indetrazione l’imposta corrispondente alle operazioni non fatturate e nondichiarate, così come non consente un’attività di controllo sostanzialeda parte dell’amministrazione finanziaria”.Una volta accertata, dunque, la simulazione dei contratti dicompravendita di bestiame e di soccida, il giudice del rinvio ha ritenutoche con tale simulazione si fossero occultate le vendite di latte“eccedentario”, sicché si sarebbe concretizzato proprio quell’ “ostacoloall’attività di controllo dell’ufficio” che, secondo la sentenza rescindenten. 10470/16 di questa Corte, esclude il diritto alla detrazione.I motivi in esame, dunque, non si confrontano adeguatamente con lasentenza rescindente di questa Corte, pretendendo il riconoscimentodel diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026perché la contribuente sarebbe in possesso dei requisiti soggettivi eoggettivi per usufruire di detta detrazione.Orbene, deve rilevarsi che l’esclusione del diritto alla detrazione, nelcaso di specie, si giustifica non in base all’assenza dei requisitisostanziali, soggettivi ed oggettivi, in capo alla contribuente, maperché quest’ultima aveva posto in essere atti (contratti simulati) tesiad ostacolare l’attività di controllo dell’ufficio.L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e nonex post, perché se riguardata ex post, a controlli avvenuti e dopo chei contratti simulati siano stati “smascherati”, nessuna condotta ostativapotrebbe essere ritenuta idonea, visto che non sarebbe servita adimpedire il recupero d’imposta.Quanto al richiamo dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972,invece, si deve affermare che esso è stato fatto, nella sentenza quiimpugnata, non per assimilare, da un punto di vista descrittivo, laodierna fattispecie di causa a quella della emissione di fatture false peroperazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, quanto peraffermare che, così come non è ammessa la detrazione dell’iva in casodi fatture false emesse a fronte di operazioni inesistenti, allo stessomodo non è ammessa la detrazione in caso di comportamentifraudolenti, come quello della conclusione di contratti simulati peroccultare operazioni soggette ad iva.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.1415, 1417 e 2652 n. 4 c.p.c., 19 d.lgs. n. 546 del 1992 – Violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e della regola del ripartoprobatorio – Carenza di giurisdizione della C.T.R. con riferimento allastatuizione incidentale inerente alla simulazione del contratto di soccidaconcluso con [OSCURATO:SOCIETA].”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata perché il giudice del rinvio non avrebbe avuto il poterer.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026giurisdizionale di accertare incidenter tantum la natura simulata delcontratto di soccida.Il contratto di soccida concluso tra le parti, peraltro, sarebbe statovalido ed efficace.In ogni caso, non si sarebbe potuto negare alla contribuente il dirittoalla detrazione, considerato che essa possiede i requisiti soggettivi(imprenditore agricolo) e oggettivi (vendita di beni agricoli) perl’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.3.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, “il giudicetributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende ladecisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fattaeccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato ola capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.La simulazione contrattuale si pone, nella fattispecie di causa, comequestione pregiudiziale di merito, che a norma della citata disposizioneil giudice tributario ben può conoscere incidentalmente e risolvere.Per questo profilo, dunque, il motivo in esame è infondato.Esso, invece, è inammissibile nella parte in cui tenta di contestarel’accertamento incidentale della natura simulata del contratto disoccida fatto dal giudice del rinvio, trattandosi di un accertamento difatto incensurabile in questa sede di legittimità.Il motivo in esame, inoltre, è altresì inammissibile nella parte in cuiafferma che comunque alla contribuente spetterebbe il diritto alladetrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto sisarebbe trattato pur sempre di cessione di prodotti agricoli da parte diun imprenditore agricolo: per questa parte, come si è chiaritonell’esame dei motivi precedenti, il motivo proposto non si confrontacon la sentenza impugnata che ha ritenuto, sulla scorta della sentenzar.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026rescindente di questa S.C., che le operazioni negoziali simulate hannocreato un ostacolo all’attività di accertamento dell’ufficio.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972, 39 e 40 d.P.R. n. 600del 1973, 29 d.P.R. 917 del 1986, 14 d.lgs. n. 546 del 1992, 295 e1010 c.p.c.”, la contribuente insiste nell’affermare che anchel’accertata simulazione del contratto di soccida non escluderebbe ildiritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, inquanto, “caduto il velo”, essa avrebbe pur sempre i requisiti soggettivied oggettivi per la fruizione del diritto riconosciuto dall’art. 34 del citatod.P.R.4.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenzaimpugnata che, avendo accertato insindacabilmente la natura simulatadel contratto di soccida, ha consequenzialmente accertato, sulla scortadella sentenza rescindente della Suprema Corte, che erano stati postiin essere ostacoli all’attività di controllo da parte dell’amministrazionetali da determinare, anche in base alla giurisprudenza eurounionale,l’esclusione del diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633del 1972.5. Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimos.s. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro cinquemila per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29715/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  9Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MRigetta il ricorso.r.g. n. 29715/2017 a.c. 20/1/2026  8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 29715/2017Numero sezionale 530/2026Numero di raccolta generale 7201/2026Data pubblicazione 25/03/2026Condanna l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Gianprimos.s. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro cinquemila per compensi, oltre allespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 29715/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]  9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]