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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 19333/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG udito_9itensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il tribunale di Bologna, con sentenza in data 16 febbraio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 56, 633 c.p., nonché 4 1.110/1975 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 633 c.p. e 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che le violazioni di legge prospettate non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG udito_9itensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il tribunale di Bologna, con sentenza in data 16 febbraio 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 56, 633 c.p., nonché 4 1.110/1975 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: - Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 633 c.p. e 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che le violazioni di legge prospettate non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 20 aprile 2022 Il Consigliere relato
Sentenza Cassazione n. 19333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris