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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 29233/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in' persona della D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 16/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 256 d.

Igs. 152/2006 alla pena mesi due di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 256 comma 1 e 2, laddove la sentenza ha ritenuto configurabile la commissione del reato in forma omissiva invece di assolvere per mancanza del fatto tipico. 2.2.

Con un secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen..

2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 175 cod. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, con efficacia assorbente del terzo motivo.

2. Il primo motivo è inammissibile in quanto propone una personale rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esule dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.).

Va inoltre evidenziato che l'editto accusatorio incolpa il [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualifica di legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.»: egli, in altre parole, risulta essere investito di una posizione di garanzia che gli impone non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto (v., per un caso analogo al presente, Sez. 3, n. 22079 15/05/2025, Laterza, n.m.).

In tal senso, con la locuzione «effettuare una attività di raccolta» (oppure un abbandono o un deposito incontrollato, come sembrerebbe indicare il riferimento al comma 2 dell'articolo 256) la norma indica sia la effettuazione in prima persona dell'attività illecita che il consentire ad altri, che rientrano nella propria sfera di responsabilità, la condotta medesima.

La posizione di garanzia del legale rappresentante in materia di gestione dei rifiuti implica, pertanto, che egli è responsabile di assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'«azienda» nel suo complesso considerata e, pertanto, risponde degli illeciti ambientali commessi dai di lui dipendenti, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando.

In tal senso, si è affermato che «in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014 - dep. 01/10/2014, Mangone, Rv. 261383 - 01; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Graniero, Rv. 250485 - 01; Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, Spagnuolo, Rv. 251340 - 01; più di recente: Sez. 3, n. 24080 del 29/05/2024, Putortì; Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021, dep. 2022, Losardo; Sez. 3, n. 32744 del 03/07/2023, Passiante, non massimate).

La doglianza, oltre che inammissibile, è pertanto anche manifestamente infondata, in quanto propone una lettura della norma incriminatrice contraria all'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, senza addurre profili ermeneutici nuovi di segno contrario.

3. La seconda doglianza è fondata.

La Corte territoriale, a fronte di una articolata censura in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., si limita a confermare la prima sentenza senza accompagnare la propria statuizione con alcuna motivazione sul punto.

Come correttamente evidenziato dalla P.G., se è vero che, secondo il costante insegnamento di codesta Corte, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - Rv. 268499 - 01), tuttavia, nel caso in esame, sul punto la motivazione è inesistente, né può ritenersi che il giudice si sia anche solo implicitamente espresso in ordine alla richiesta formulata (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n.27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01).

4. Sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione e la sentenza gravata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

5. La terza doglianza, relativa alla non menzione della condanna, è assorbita dall'accoglimento della censura precedente.

6. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto

7. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l'annullamento un «punto» della sentenza rispetto ad esso funzionalmente autonomo (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in' persona della D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Brescia del 16/11/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 alla pena mesi due di arresto ed euro 1.800,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso il [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'articolo 256 comma 1 e 2, laddove la sentenza ha ritenuto configurabile la commissione del reato in forma omissiva invece di assolvere per mancanza del fatto tipico. 2.2. Con un secondo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell'articolo 175 cod. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo, con efficacia assorbente del terzo motivo. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto propone una personale rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esule dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Va inoltre evidenziato che l'editto accusatorio incolpa il [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualifica di legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA] s.r.1.»: egli, in altre parole, risulta essere investito di una posizione di garanzia che gli impone non solo di non effettuare in prima persona attività di gestione dei rifiuti senza autorizzazione, ma (anche) di non consentire ad altri, che rientrano nella sua sfera di controllo, di fare altrettanto (v., per un caso analogo al presente, Sez. 3, n. 22079 15/05/2025, Laterza, n.m.). In tal senso, con la locuzione «effettuare una attività di raccolta» (oppure un abbandono o un deposito incontrollato, come sembrerebbe indicare il riferimento al comma 2 dell'articolo 256) la norma indica sia la effettuazione in prima persona dell'attività illecita che il consentire ad altri, che rientrano nella propria sfera di responsabilità, la condotta medesima. La posizione di garanzia del legale rappresentante in materia di gestione dei rifiuti implica, pertanto, che egli è responsabile di assicurare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'«azienda» nel suo complesso considerata e, pertanto, risponde degli illeciti ambientali commessi dai di lui dipendenti, ove ciò sia dovuto a culpa in vigilando. In tal senso, si è affermato che «in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014 - dep. 01/10/2014, Mangone, Rv. 261383 - 01; Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Graniero, Rv. 250485 - 01; Sez. 3, n. 45974 del 27/10/2011, Spagnuolo, Rv. 251340 - 01; più di recente: Sez. 3, n. 24080 del 29/05/2024, Putortì; Sez. 3, n. 2234 del 09/07/2021, dep. 2022, Losardo; Sez. 3, n. 32744 del 03/07/2023, Passiante, non massimate). La doglianza, oltre che inammissibile, è pertanto anche manifestamente infondata, in quanto propone una lettura della norma incriminatrice contraria all'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, senza addurre profili ermeneutici nuovi di segno contrario. 3. La seconda doglianza è fondata. La Corte territoriale, a fronte di una articolata censura in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., si limita a confermare la prima sentenza senza accompagnare la propria statuizione con alcuna motivazione sul punto. Come correttamente evidenziato dalla P.G., se è vero che, secondo il costante insegnamento di codesta Corte, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita (cfr. ex multis Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - Rv. 268499 - 01), tuttavia, nel caso in esame, sul punto la motivazione è inesistente, né può ritenersi che il giudice si sia anche solo implicitamente espresso in ordine alla richiesta formulata (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 4, n.27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01). 4. Sussiste, pertanto, il lamentato difetto di motivazione e la sentenza gravata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. 5. La terza doglianza, relativa alla non menzione della condanna, è assorbita dall'accoglimento della censura precedente. 6. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto 7. [OSCURATO:PERSONA] dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l'annullamento un «punto» della sentenza rispetto ad esso funzionalmente autonomo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 29233/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris