CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36749/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Napoli, adito per il riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con ordinanza del 9 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi reati in materia di armi, aggravati dalla connessione teleologica, tutti commessi in concorso di persone e con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], dopo essere venuto a conoscenza della posizione di [OSCURATO:PERSONA] da uno specchiettista, avrebbe accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato programmato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. La causale dell'omicidio, secondo la provvisoria ricostruzione del fatto, veniva individuata nella vicinanza dei fratelli Raffaele e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e al clan Mele, organizzazione in contrasto con il clan Marfella-Pesce di cui facevano parte Perfetto e Legnante; nell'attività di spaccio condotta dai fratelli Pisa senza l'autorizzazione del clan Marfella-Pesce; infine, nella convinzione - rivelatasi poi non corrispondente alla realtà dei fatti - della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'aggressione fisica di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale riteneva sussistenti tutte le condizioni per l'emissione della citata misura cautelare e, in particolare, considerava integrata la gravità indiziaria, sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti [OSCURATO:PERSONA], amico della vittima presente al momento dell'omicidio, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parenti della vittima; sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del clan Marfella-Pesce, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], membri del clan Mele; sulla base delle conversazioni telefoniche captate prima del giorno dell'omicidio e successivamente al delitto; sulla base delle conversazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA] con i propri familiari negli incontri svoltisi in carcere; sulla base delle immagini catturate da telecamere di videosorveglianza; infine, sulla base dell'informativa di polizia giudiziaria relativa alle attività di accertamento svolte per verificare le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato la propria fonte di conoscenza in [OSCURATO:PERSONA], mentre il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito circostanze de relato sia da [OSCURATO:PERSONA] e da Legnante, sia da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe confessato di aver ricoperto il ruolo di specchi ettista nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne i collaboratori di giustizia appartenenti al clan Mele, [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni, quale fonte diretta, circa i contrasti tra i citati clan, circa l'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] e circa il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], realizzato come rappresaglia per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; quale fonte de relato da [OSCURATO:PERSONA], in merito all'individuazione in Perfetto e in Legnante degli autori del suddetto omicidio. Anche il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]., oltre a riferire quale fonte diretta dei rapporti conflittuali tra i citati clan e del tentativo dei fratelli Pisa di appropriarsi di una piazza di spaccio, aveva individuato, sulla base di quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], gli autori dell'omicidio in Legnante e in Perfetto, i quali erano stati avvistati nei pressi del luogo del delitto e, in particolare, nei dintorni di un pub. Il Tribunale riteneva i collaboratori di giustizia attendibili sul piano oggettivo e soggettivo e il loro narrato convergente circa l'individuazione dei responsabili e il movente del delitto. Il Tribunale indicava inoltre a riscontro del narrato dei collaboratori di giustizia gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria compendiati nelle informative; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo di mandante di Perfetto; le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le conversazioni intercettate. Il Tribunale disattendeva le doglianze difensive volte a minare la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia e precisava che la norma di cui all'art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione in sede cautelare e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono prive di profili di inaffidabilità nonostante la loro natura de relato. 2. Avverso l'ordinanza di riesame la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 192, 210 e 273 cod. proc. pen., circa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e dell'attendibilità delle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia. Secondo le doglianze difensive, tutti i collaboratori di giustizia sarebbero inattendibili, perché avrebbero reso dichiarazioni de relato da fonte ignota o perché la loro fonte di conoscenza non sarebbe stata chiamata a riferire sulle medesime circostanze. Il ricorrente sostiene che le chiamate in reità o correità de relato sarebbero caratterizzate da un livello elevato di inaffidabilità, poiché potrebbero nascondere la deliberata scelta dei collaboratori di giustizia di rendere non verificabili le proprie affermazioni. In particolare, il ricorrente sostiene che la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] sia inattendibile, poiché de relato da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta de relato da una fonte ignota. Per quanto concerne Dello Iacolo, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni di tale collaboratore di giustizia siano, da un lato, inutilizzabili laddove provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni precedentemente indicate; dall'altro lato, del tutto generiche anche laddove la fonte di conoscenza sarebbe stata individuata in Legnante e in Bellofiore. Il ricorrente inoltre precisa che solo Dello Iacolo, de relato da Bellofiore, abbia individuato in Perfetto il mandante dell'omicidio, circostanza che non sarebbe stata confermata da alcun altro collaboratore di giustizia. Il ricorrente afferma, inoltre, che lo stesso Dello Iacolo avrebbe ammesso di aver preso visione degli atti processuali relativi all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e che ciò inficerebbe l'indipendenza e la genuinità del narrato di costui. Secondo le doglianze difensive, i collaboratori di giustizia appartenenti al clan Mele non avrebbero fornito alcun riscontro individualizzante che possa permettere di collegare Perfetto all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Le stesse immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza non permetterebbero di prendere contezza dell'identità degli autori dell'omicidio. Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sia basata su una motivazione del tutto contraddittoria e manifestamente illogica, nonché in alcuni punti del tutto assente. Il Tribunale avrebbe condiviso in maniera del tutto acritica quanto contenuto nell'ordinanza cautelare genetica, reiterando i medesimi errori di valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria e circa l'attendibilità dei più volte citati collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può anche avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 4 U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01). È stato inoltre precisato che, in tema di testimonianza indiretta, non sono estensibili alla fase delle indagini preliminari i divieti di testimonianza de auditu previsti per il dibattimento, in quanto, nella fase delle indagini, non si raccolgono prove, ma si assicurano fonti di prova, con la conseguenza che dette dichiarazioni hanno valore di indizi della sussistenza di un reato, la cui gravità è valutata dal giudice di merito (Sez. 5, n. 45994 del 08/07/2004, Fontana, Rv. 231391-01). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 1.2. Nel caso ora in esame, non risulta che l'ordinanza impugnata sia incorsa in vizi di motivazione o in violazioni di legge, come emerge dall'esame svolto tenendo conto dei limiti del sindacato di legittimità in materia di provvedimenti emessi in sede cautelare. Il giudice del riesame ha pienamente aderito ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamati. Lo stesso giudice ha infatti dato atto della circostanza che l'art. 195 cod. proc. pen. non trova applicazione in fase cautelare. Di conseguenza, non colgono nel segno le censure difensive volte a dedurre l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia poiché la loro fonte diretta di conoscenza non sarebbe stata sentita nel corso del procedimento. Né le doglianze difensive colgono nel segno laddove affermano che la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] sia ignota, perché gli stessi collaboratori di giustizia hanno indicato la citata fonte nei vertici del clan Marfella-Pesce. Il provvedimento impugnato non risulta viziato nemmeno in relazione alla valutazione condotta dal giudice del riesame in merito all'attendibilità oggettiva e soggettiva dei collaboratori di giustizia. Infatti, il giudice del riesame ha fornito puntuale e specifica motivazione circa gli elementi posti alla base delle proprie considerazioni e ha ritenuto il narrato dei collaboratori di giustizia circostanziato, preciso e specifico, oltre che coincidente circa l'individuazione del movente dell'omicidio e del contrasto sussistente tra il clan Mele e quello Marfella-Pesce. Inoltre, il giudice del riesame ha fornito puntuale e adeguata motivazione circa l'individuazione dei riscontri al dichiarato dei vari collaboratori di giustizia. In particolare, il giudice del riesame ha indicato con funzione di riscontro le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza di uno specchiettista al momento dell'omicidio; le dichiarazioni rese da Esposito de relato da [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] de relato da [OSCURATO:PERSONA] circa l'individuazione degli autori dell'omicidio nelle persone di Perfetto e Legnante; le dichiarazioni rese da Vanacore sull'individuazione di uno dei mandanti dell'omicidio in Perfetto, affermazione che secondo il giudice del riesame riscontra le dichiarazioni di Dello Iacolo circa l'attribuzione del mandato omicidiario ai vertici del clan Marfella-Pesce. Di fronte alle specifiche considerazioni svolte dal giudice del riesame, il ricorrente si è limitato a prospettare una diversa lettura degli elementi indiziari e a riproporre le doglianze già avanzate in sede di riesame in tema di attendibilità delle fonti e concludenza dei dati probatori, doglianze già puntualmente disattese nel provvedimento ora impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process