CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18135/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15708/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio del primo in Roma, via Flaminia 195 è elettivamente domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 335/2015 della Corte d’Appello di Trieste, depositata il 16.12.2015, N.R.G. 120/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15708/2016 Numero sezionale 842/2022 Numero di raccolta generale 18135/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 con ricorso al Tribunale di Trieste, [OSCURATO:PERSONA], premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'Università di Trieste con un contratto di durata triennale come collaboratore linguistico e che esso era stato stipulato senza alcun richiamo alle ragioni di carattere temporaneo che avrebbero giustificato l’assunzione a termine, aveva chiesto l'accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, della L. n. 183/2010; la domanda è stata accolta in primo grado con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Trieste, la quale riteneva che non potesse invocarsi, per escludere la conversione del rapporto, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, trattandosi di norma applicabile al solo rapporto di impiego pubblico e non invocabile nella fattispecie, stante la natura speciale e segnatamente privatistica del rapporto tra i [OSCURATO:PERSONA] (CEL) e l'Università come delineata dall'art. 4 della L. n. 236/1995 (di conversione del d.l. n. 120/1995); richiamava la pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 8985/2010 secondo cui l'avvenuta generale contrattualizzazione dei rapporti di lavoro non comporta che, ove un determinato rapporto con la P.A. (nella specie, tra i lettori di lingua straniera e le Università) sia qualificato come di diritto privato da speciali disposizioni, anche quest'ultimo debba ritenersi sottoposto alla medesima disciplina, ponendosi tale soluzione - tenuto anche conto della non integrale parificazione della disciplina generale del pubblico impiego a quella dei rapporti di diritto privato - in contrasto con il principio secondo cui la legge posteriore di portata generale non deroga alla legge speciale anteriore; dibattendosi in grado di appello soltanto della questione in ordine alla convertibilità del rapporto, la Corte territoriale confermava quindi la pronuncia di primo grado; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15708/2016 per la cassazione della sentenza l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 842/2022Numero di raccolta generale 18135/2022 ha proposto ricorso con tre motivi e la lavoratrice ha resistito con Data pubblicazione 06/06/2022 controricorso, depositando infine anche memoria; [OSCURATO:PERSONA] con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995 in combinato disposto con l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e la violazione dell'art. 36, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165/2001, sostenendo, in sintesi, che il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il collaboratore esperto linguistico, seppure qualificato di diritto privato e connotato da specialità, intercorre con una pubblica amministrazione e, pertanto, non si sottrae al divieto di conversione di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, norma da considerare applicabile a tutti i datori di lavoro pubblici, a prescindere dalla tipologia del rapporto instaurato con il dipendente; aggiunge che il divieto di conversione discende proprio da tale natura del datore di lavoro e dai vincoli posti dall'art. 97 Cost., dei quali il legislatore ordinario ha tenuto conto nel dettare la disciplina di cui al richiamato art. 4, che valorizza le esigenze di bilancio ed impone come requisito di assunzione la selezione pubblica; la questione oggetto di causa è stata già definita da questa S.C. con orientamento ormai consolidato, qui condiviso e cui deve darsi continuità, nel senso che «l'instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anziché a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma dell'art. 4 del d.l. n. 120 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15708/2016 del 1995, convertito nella l. n. 236 del 1995, non comporta la Numero sezionale 842/2022Numero di raccolta generale 18135/2022 conversione del primo nel secondo, ai sensi dell'art. 2 della l. n. Data pubblicazione 06/06/2022 230 del 1962 e poi dell'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001, poiché l'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di "buon andamento e imparzialità dell'amministrazione" (ai sensi dell'art. 97, comma 2, Cost.), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato» (Cass. 29 ottobre 2021, n. 30909; Cass. 15 ottobre 2014, n. 21831); le difese svolte anche nella memoria conclusiva nulla di nuovo apportano alle motivazioni addotte nei citati precedenti, cui qui si fa rinvio ai sensi dell’art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.; la terza censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., addebita alla Corte territoriale l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, con precipuo riferimento all'asserito illegittimo ricorso al contratto a termine da parte dell'Università, sostenendo la ricorrente che il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare che l'attività dei CEL non era rimasta sempre costante, essendo stata direttamente condizionata da due fattori congenitamente variabili come le disponibilità di risorse destinabili e gli specifici fabbisogni linguistici; l’Università, nel lamentare quanto sopra, critica in modo inammissibile l'accertamento di merito compiuto dal giudice d'appello, per di più sulla base di circostanze asseritamente evincibili da documenti non trascritti nel ricorso, dei quali si ignora il contenuto e delle quali è impossibile apprezzare l’asserita decisività; F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 15708/2016 Numero sezionale 842/2022 in definitiva vanno accolti soltanto i primi due motivi di ricorso e, Numero di raccolta generale 18135/2022Data pubblicazione 06/06/2022 non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere, la domanda di conversione può essere disattesa, mentre resta ferma, perché mai impugnata, la statuizione risarcitoria (2,5 mensilità) di primo grado, quale conseguenza dell’illegittimo ricorso alla contrattazione a termine ivi accertato; il residuo parziale accoglimento della domanda come inizialmente proposta (limitato all'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto in questione ed al risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010 ad esso conseguente, non fatto oggetto in sé dell’impugnativa e destinato a sopravvivere alla pronuncia sul solo divieto di conversione: v. Cass. 2 febbraio 2022, n. 26422) consiglia di compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; le spese dei gradi di merito, invece, restano a carico dell’Università degli Studi di Trieste e si liquidano nelle misure corrispondenti a quelle già determinate in primo e secondo grado; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la sola domanda di conversione. Compensa le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Università degli Studi di Trieste alle spese dei gradi di merito, liquidate nelle misure corrispondenti a quelle già determinate in primo e secondo grado. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N