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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21670/2026

Testo disponibile della fonte

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ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, difesa nel giudizio d’appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Rag.[OSCURATO:PERSONA];– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n. 687/2018, depositata il 17/7/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 35385/2019Numero sezionale 4407/2026Numero di raccolta generale 21670/2026Data pubblicazione 25/06/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente”),svolgente attività di [OSCURATO:PERSONA], presentòtempestivamente la dichiarazione dei redditi per il 2004.L’ufficio finanziario di Iglesias invitò la contribuente ad esibire tuttii libri, registri, scritture e documenti relativi ai periodi di imposta 2004e 2005.Il sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate della società, depositòdocumentazione che evidenziava che la società aveva istituitocontabilità ordinaria.Dall’esame dei conti correnti bancari intestati alla società, del conto“anticipi da clienti” e del conto “cassa” emerse che, nel corso del 2004,la contribuente aveva percepito acconti, a titolo di anticipi lavori, dallasig. [OSCURATO:PERSONA] per euro 18.000, per l’acquisto della primacasa, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per euro 15.000, per l’acquisto di unaseconda casa, senza emettere fattura.

Le fatture erano state emesseal momento della stipula della vendita.Vi erano, inoltre, irregolarità nelle annotazioni delle rimanenze al31/12/2004.Il conto cassa presentava un andamento anomalo.In data 27/2/2004, la contribuente aveva emesso la fattura n. 12nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della cessione di unmagazzino destinato a locale commerciale, cessione assoggettataall’aliquota iva agevolata del 10%, invece che all’aliquota del 20%, conla conseguente violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.In seguito a tutte le riportate anomalie, l’ufficio rideterminò in viainduttiva il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R.n. 600 del 1973, con la facoltà di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anchedelle presunzioni cc.dd.

“supersemplici”.r.g. n. 35385/2019 a.c. 22/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 35385/2019Numero sezionale 4407/2026Numero di raccolta generale 21670/2026Data pubblicazione 25/06/2026L’ufficio, dunque, ritenne opportuno individuare il valore normaledegli immobili ceduti dalla società.Orbene, in quasi tutte le compravendite il valore normaledeterminato in base alle quotazioni dell’Osservatorio del MercatoImmobiliare (OMI) evidenziava valori superiori, mentre in alcuni casigli acquirenti avevano contratto un mutuo ipotecario per un importosuperiore al prezzo della compravendita.I controlli dell’ufficio portarono all’emissione di un avviso diaccertamento, in relazione all’anno 2004, contenente la ripresa di unmaggiore imponibile per oltre euro 550.000.La contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari che, nelcontraddittorio con l’ufficio, lo accolse in parte.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. territoriale confermòla sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.

Con il suo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenziadelle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver consideratoche tra gli elementi che essa aveva addotto per sostenere la ripresafiscale fondata sul maggior corrispettivo presuntivamente incassatodalla contribuente vi era la maggior somma finanziata rispetto al prezzodichiarato degli immobili oggetto di compravendita.L’ufficio aveva posto alla base della rettifica vari elementipresuntivi, non solo il maggior valore di mercato degli immobilicompravenduti risultante dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 35385/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 35385/2019Numero sezionale 4407/2026Numero di raccolta generale 21670/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il giudice d’appello avrebbe dovuto tenere conto anche degli altrielementi addotti dall’ufficio.Il motivo è fondato.L’Agenzia delle Entrate ha dato atto che alla base della ripresa nonvi era solo il maggior valore degli immobili, oggetto di compravendita,ricavabile dalle tabelle OMI, ma vi erano anche altri elementi, tra iquali, per molti immobili, le richieste di finanziamento per importisuperiori rispetto ai prezzi dichiarati di acquisto.Di tali ulteriori elementi, il giudice d’appello non ha tenuto conto aifini della decisione.2.

Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata è cassata e la causaè rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna che, in diversacomposizione, procederà a nuovo esame tenendo conto, oltre che deivalori OMI, anche degli altri elementi prodotti dall’ufficio a sostegnodella ripresa fiscale, tra i quali emerge, per il rilevante valore indiziario,la concessione di mutui bancari per importi superiori ai prezzi diacquisto.

P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 35385/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, difesa nel giudizio d’appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Rag.[OSCURATO:PERSONA];– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna n. 687/2018, depositata il 17/7/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 35385/2019Numero sezionale 4407/2026Numero di raccolta generale 21670/2026Data pubblicazione 25/06/2026La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in poi, “la contribuente”),svolgente attività di [OSCURATO:PERSONA], presentòtempestivamente la dichiarazione dei redditi per il 2004.L’ufficio finanziario di Iglesias invitò la contribuente ad esibire tuttii libri, registri, scritture e documenti relativi ai periodi di imposta 2004e 2005.Il sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate della società, depositòdocumentazione che evidenziava che la società aveva istituitocontabilità ordinaria.Dall’esame dei conti correnti bancari intestati alla società, del conto“anticipi da clienti” e del conto “cassa” emerse che, nel corso del 2004,la contribuente aveva percepito acconti, a titolo di anticipi lavori, dallasig. [OSCURATO:PERSONA] per euro 18.000, per l’acquisto della primacasa, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per euro 15.000, per l’acquisto di unaseconda casa, senza emettere fattura. Le fatture erano state emesseal momento della stipula della vendita.Vi erano, inoltre, irregolarità nelle annotazioni delle rimanenze al31/12/2004.Il conto cassa presentava un andamento anomalo.In data 27/2/2004, la contribuente aveva emesso la fattura n. 12nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a seguito della cessione di unmagazzino destinato a locale commerciale, cessione assoggettataall’aliquota iva agevolata del 10%, invece che all’aliquota del 20%, conla conseguente violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972.In seguito a tutte le riportate anomalie, l’ufficio rideterminò in viainduttiva il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R.n. 600 del 1973, con la facoltà di prescindere in tutto o in parte dallerisultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anchedelle presunzioni cc.dd. “supersemplici”.r.g. n. 35385/2019 a.c. 22/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 35385/2019Numero sezionale 4407/2026Numero di raccolta generale 21670/2026Data pubblicazione 25/06/2026L’ufficio, dunque, ritenne opportuno individuare il valore normaledegli immobili ceduti dalla società.Orbene, in quasi tutte le compravendite il valore normaledeterminato in base alle quotazioni dell’Osservatorio del MercatoImmobiliare (OMI) evidenziava valori superiori, mentre in alcuni casigli acquirenti avevano contratto un mutuo ipotecario per un importosuperiore al prezzo della compravendita.I controlli dell’ufficio portarono all’emissione di un avviso diaccertamento, in relazione all’anno 2004, contenente la ripresa di unmaggiore imponibile per oltre euro 550.000.La contribuente propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari che, nelcontraddittorio con l’ufficio, lo accolse in parte.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. territoriale confermòla sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1. Con il suo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 39, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, l’Agenziadelle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver consideratoche tra gli elementi che essa aveva addotto per sostenere la ripresafiscale fondata sul maggior corrispettivo presuntivamente incassatodalla contribuente vi era la maggior somma finanziata rispetto al prezzodichiarato degli immobili oggetto di compravendita.L’ufficio aveva posto alla base della rettifica vari elementipresuntivi, non solo il maggior valore di mercato degli immobilicompravenduti risultante dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA].r.g. n. 35385/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 35385/2019Numero sezionale 4407/2026Numero di raccolta generale 21670/2026Data pubblicazione 25/06/2026Il giudice d’appello avrebbe dovuto tenere conto anche degli altrielementi addotti dall’ufficio.Il motivo è fondato.L’Agenzia delle Entrate ha dato atto che alla base della ripresa nonvi era solo il maggior valore degli immobili, oggetto di compravendita,ricavabile dalle tabelle OMI, ma vi erano anche altri elementi, tra iquali, per molti immobili, le richieste di finanziamento per importisuperiori rispetto ai prezzi dichiarati di acquisto.Di tali ulteriori elementi, il giudice d’appello non ha tenuto conto aifini della decisione.2. Il ricorso è fondato, la sentenza impugnata è cassata e la causaè rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna che, in diversacomposizione, procederà a nuovo esame tenendo conto, oltre che deivalori OMI, anche degli altri elementi prodotti dall’ufficio a sostegnodella ripresa fiscale, tra i quali emerge, per il rilevante valore indiziario,la concessione di mutui bancari per importi superiori ai prezzi diacquisto. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 35385/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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