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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:549
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0428_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 26 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2020) (causa T‑428/20) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 – Obbligo di motivazione – Principio di irretroattività – Parità di trattamento – Proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7) (v. punti 54, 55)

2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 2, 67, § 4, 69 e 70) (v. punti 151, 152, 157)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 165‑177, 199)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Comunicazione del comitato di risoluzione unico (SRB) che segnala al ricorrente la revoca di una decisione e la sua sostituzione – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 225, 235)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 244, 246, 250)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4) (v. punti 267, 268, 316)

7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del fattore di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4, e considerando 1) (v. punti 349‑352) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] si farà carico, oltre che delle proprie spese quale avente causa della [OSCURATO:PERSONA] AG, di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0428_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 26 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi ex ante 2020) (causa T‑428/20) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 – Obbligo di motivazione – Principio di irretroattività – Parità di trattamento – Proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7) (v. punti 54, 55) 2. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Irretroattività – Eccezioni – Presupposti – Conseguimento di un obiettivo di interesse generale e rispetto del legittimo affidamento – Revoca di una decisione del comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa contributi ex ante al fondo di risoluzione unico (SRF) al fine di porre rimedio a un difetto di motivazione – Adozione di una decisione che entra in vigore alla data di efficacia della decisione precedente – Assenza di modifiche sull’importo e sul calcolo di detti contributi – Presa in considerazione dell’obiettivo dei contributi al SRF – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 2, 67, § 4, 69 e 70) (v. punti 151, 152, 157) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 165‑177, 199) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Comunicazione del comitato di risoluzione unico (SRB) che segnala al ricorrente la revoca di una decisione e la sua sostituzione – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 225, 235) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 244, 246, 250) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4) (v. punti 267, 268, 316) 7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del fattore di correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4, e considerando 1) (v. punti 349‑352) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] si farà carico, oltre che delle proprie spese quale avente causa della [OSCURATO:PERSONA] AG, di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese.
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