CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01CP2L5) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) configurabilità del delitto di cui all'art. 337, cit.; 2) diniego della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) computo della recidiva ai fini della pena. 2. Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi. Il primo si risolve nella semplice espressione di un'opinione dissenziente. Gli altri non sono sorretti da un confronto critico con le motivazioni della Corte d'appello, alle quali oppongono solo diverse valutazioni di merito, non consentite in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 luglio 20