CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore -%2_2_,Lucca-k.., ha concluso chiedendo ,&lk,f,u,,,j3,3‘e W cA-5--k- 1A, us'ti‘, difensore juz-v ea_hiA., cao e AC Xk [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato a pena di giustizia per il delitto di cui all'ad 624 bis cp in relazione al furto di carta di identità e carta di credito, del delitto di cui all'art 494 cp e del successivo uso illecito della carta di credito. Fatto di Maggio 2012. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia articolando quattro motivi. 1.Col primo motivo ha lamentato la violazione di legge processuale in relazione all'ad 521 cpp, all'ad 111 Cost. ed all'ad 6/3 della Cedu e illogicità di motivazione. La Corte aveva ritenuto corretta la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente rubricato come ricettazione, nella diversa fattispecie di cui all'ad 624 bis cpp in violazione delle norme suindicate, che impongono la enunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati, enunciazione che concorre a definire la natura dell'addebito. 1.1.Per altro verso si è dedotta la violazione dell'art 521 bis cpp, rappresentando che la fattispecie ex art 624 bis cp prevede la celebrazione dell'udienza preliminare, che non si era tenuta, ragion per cui il Giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al PM, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione processuale richiamata. Sul punto la Corte di secondo grado non aveva fornito alcuna risposta. 2.Nel secondo motivo ci si è doluti della illogicità di motivazione quanto alla confermata integrazione del delitto di sostituzione di persona. 3. Tramite il terzo motivo ci si duole della violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. 4. Col quarto motivo si sviluppa analoga doglianza di assenza di giustificazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In data 18 Maggio 2021 la difesa dell'imputato ha depositato telematicamente conclusioni di replica alla requisitoria del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo la difesa lamenta la violazione della regola della necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, prevista dall'art 521 cpp, poiché l'imputato, tratto a giudizio per il reato di ricettazione della carta di identità e della carta di credito intestate a tale Bachechi, era stato condannato in primo grado per il diverso delitto di furto. In tal modo sarebbe stato leso il diritto dell'imputato ad essere informato della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, sancito dall'ad 6/3 lett a) della Cedu e dall'ad 111 /3 Cost.1 La doglianza non ha alcun fondamento in relazione alla vicenda processuale in esame. Dal testo della sentenza impugnata emerge, infatti, che l'attuale ricorrente era stato citato a giudizio per la ricettazione del documento di identità e della carta di credito oggetto del furto precedentemente compiuto ai danni di Bachechi e che egli stesso, nel corso del giudizio in Tribunale, aveva dichiarato di non averle ricevute da terzi ma di essere stato l'autore del furto. Dunque la nuova qualificazione giuridica del fatto addebitato non solo era ben prevedibile, essendo chiaro in imputazione il riferimento al furto degli oggetti sottratti al proprietario, ma essa è dipesa dalla volontà dello stesso imputato, che ha reso dichiarazione in tal senso, essendo, quindi, ben consapevole che il fatto oggetto di imputazione avrebbe potuto essere qualificato diversamente in furto, sicchè nessuna violazione del diritto ad essere informato è ravvisabile.. In questo senso si è, correttamente, pronunziata la Corte fiorentina, che si è adeguata al principio elaborato sul tema da questa Corte nel suo massimo consesso. Infatti : l'attribuzione all'esito del giudizio di appello al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero,non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini, in concreto, una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono. Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264438. 1.1. Anche la censura circa l'ipotizzata violazione dell'art 521 bis cpp formulata nel primo motivo di ricorso è manifestamente infondata. La disposizione secondo la quale nel caso in cui, a seguito della diversa definizione giuridica, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non è tenuta, il Giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, non è applicabile al caso in esame per la semplice ma dirimente ragione che il delitto ex art 624 bis cp non è reato che preveda la celebrazione dell'udienza preliminare. Invero, la giurisprudenza di legittimità da tempo si è consolidata nell'opinare che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624-bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta disposizione è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni. Sez. 5, Sentenza n. 3807 del 28/11/2017 Cc. (dep. 26/01/2018) Rv. 272439. In senso conforme Sez. 4, Sentenza n. 1792 del 16/10/2018 Cc. (dep. 16/01/2019 ) Rv. 275078 ha puntualizzato che, pur a seguito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha apportato modifiche ai minimi edittali, per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624- bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'imputazione di cui all'art 494 cp appare strutturalmente generico per difetto di specificità "intrinseca" poiché la difesa si lamenta della soluzione accolta dalla sentenza di condanna, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).La giustificazione resa sul capo di imputazione, si è correttamente riferita alla declinazione delle false generalità da parte dell'imputato, accompagnate dall'esibizione della carta di identità della persona offesa Biccheri, risultando, in tal modo integrata la sostituzione di persona di cui alla norma incriminatrice speciale. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 11087 del 15/12/2014 Ud. (dep. 16/03/2015 ) Rv. 263103 :la fattispecie ex art 494 cp, di sostituzione di persona è integrata dalla realizzazione di una condotta ingannevole che induca il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali, cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo, invece, necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al profilo del dolo specifico del reato. 3.Parimenti inammissibile risulta la censura — oggetto del terzo motivo di ricorso - circa la ritenuta recidiva, contestata ai sensi dell'ad 99/4 cp come specifica, reiterata ed infraquinquennale, della quale era stata richiesta in sede di giudizio di appello l'esclusione. Riguardo ad essa la Corte territoriale, che ha posto in luce la vicinanza nel tempo dei precedenti, ha operato legittimo rimando alla pronunzia di promo grado, senza che nell'attuale impugnazione siano rappresentate sul punto doglianze di carattere specifico. 4. Inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, col quale si lamenta l'assenza di giustificazione per la negatoria delle circostanze attenuanti generiche, senza che la difesa tenga conto della spiegazione fornita dai Giudici del merito che, nella conclamata presenza di plurimi e recenti precedenti specifici, si sono correttamente riferiti alla mancanza di elementi positivi allo scopo di riconoscere il beneficio richiesto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.11.2021 Il Consigliere estenso [OSCURATO:PERSONA] de egorio dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]