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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1958

Cassazione n. 38642/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1958 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; di- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 12 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MONFORTE Giuseppe tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che non può riconoscersi, sulla base degli indici prospettati dalla difesa, la comune ideazione tra le diverse condotte ripetutesi nel tempo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - MONFORTE Giuseppe deducendo come motivo di ricorso erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 612bis cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, nonché travisamento delle doglianze difensive in relazione alla valutazione dell'insussistenza del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1958 avverso l'ordinanza del 12/11/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; di- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 12 novembre 2021 il GIP del Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da MONFORTE Giuseppe tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che non può riconoscersi, sulla base degli indici prospettati dalla difesa, la comune ideazione tra le diverse condotte ripetutesi nel tempo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - MONFORTE Giuseppe deducendo come motivo di ricorso erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 612bis cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, nonché travisamento delle doglianze difensive in relazione alla valutazione dell'insussistenza del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38642/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris