CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2021
Cassazione n. 34303/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 7823/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] t 47 presso lo studio dell'avvocato G. Brancadoro, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, - intimata - avverso la sentenza n. 1679/2014 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Siena - notificò al sig. [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento, con il quale, in forza di accertamento sintetico mediante redditometro, riprese a tassazione, per l'anno d'imposta 2005, le maggiori imposte ritenute dovute per IRPEF e relative addizionali, oltre sanzioni ed interessi. Avverso detto avviso di accertamento il contribuente propose impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Siena, che accolse il ricorso. Avverso la pronuncia di primo grado l'Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Toscana, che, con sentenza n. 1679/8/14, depositata 1'11 settembre 2014, non notificata, accolse il gravame, ritenendo pertanto legittimo l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente. Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Parte ricorrente ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis. 1, cod. proc. civ., con la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere, avendo richiesto la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla I. 21 giugno 2017, n. 96, senza che l'Ufficio abbia notificato entro il 31 luglio 2018 diniego di definizione agevolata.Considerato che: 1. Preliminarmente va dato atto che dalla documentazione allegata alla memoria si evince che effettivamente il contribuente ha presentato in data 27 settembre 2017 istanza di definizione agevolata ex art. 11 del d.l. n. 50/2017, come convertito, con modificazioni, dalla I. n.96/2017, riferita alla controversia in oggetto, pendente dinanzi a questa Corte, originata dall'impugnazione, da parte del contribuente, dell'avviso di accertamento n. T8V010202272, priva, peraltro, della quietanza comprovante il versamento di quanto dovuto. 2. Deve peraltro osservarsi che, avuto riguardo all'istanza formulata con la succitata memoria, il contribuente, dichiarando di aver perfezionato, in assenza di diniego dell'Ufficio, la definizione agevolata della lite secondo le succitate disposizioni di legge, abbia manifestato di non avere più interesse ad ottenere la decisione sui motivi di ricorso addotti avverso la sentenza della CTR impugnata. Può pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. 3. Le spese del giudizio, secondo il disposto dell'art. 11, comma 10, del citato d.l. n. 50/2017, restano a carico della parte che le ha anticipate. 4. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2021 Il Presidente .,,,..iv..k14,_ D . [OSCURATO:PERSONA] ntino btil