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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21516/2026

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resentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli- [OSCURATO:PERSONA] - Campania, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.3857/2025 depositata il 26/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 875/2026Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 21516/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli- [OSCURATO:PERSONA] - Campania, rappresentato edifeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n.3857/2025 depositata il 26/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 875/2026Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 21516/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 23/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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