CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 16745/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12793/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso la C ancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliato in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 1851 /20 2 2 del la CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 21/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Presidente D ott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 12793/22 Vanni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 1. Con ricorso ai sensi degli art t . 391 - bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione per errore sul fatto exart. 395, n. 4, cod. proc. civ. dell'ordinanza 1851/2022 del 21.1.22 con la quale questa Corte ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 1865/2018 del 10.7.2018 che, confermando la decisione di primo grado, aveva nuovamente respinto le domande del Vanni intese a far dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato a definizione del contenzioso insorto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito al convenuto trasferimento di un'azienda alberghiera. Nel dichiarare il ricorso del Vanni inammissibile l'ordinanza revocanda ha considerato, circa il primo motivodi censura – volto a denunciare l'erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2932 1325 e 1362 cod. civ. avendo il decidente di merito respinto la domanda di esecuzione in forma specifica degli accordi conclusi nel gennaio 1986 senza operarne il collegamento con gli accordi del febbraio successivo – che il motivo si esponeva al formulato rilievo preclusivo in ragione della novità della questione ivi prospettata, nonché del riflesso difetto di autosufficienza, intendendosi far valere una lettura della vicenda sostanziale tutt'affatto nuovo, posto che, diversamente da quanto con esso dedotto, nei pregressi gradi di merito il ricorrente aveva eccepito la simulazione delle pattuizioni intercorse nel febbraio del 1986 deducendone perciò la nullità; e circa il secondo –volto a denunciare la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1362 cod. civ. e 40 l. 28 febbraio 1985, n. 47 avendo il decidente omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione della caparra confirmatoria – che il motivo andava parimenti giudicato inammissibile,non corrispondendo al vero che la Corte d'Appello non avesse provveduto sulla domanda in parola, diversamente dovendo RG 12793/22 Vanni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli infatti prendersi atto che, rigettando la domanda di nullità del lodo, la Corte d'Appello aveva pure affermato, vanificando in tal modo la doglianza in disamina, che non si sarebbe potuto perciò procedere alla restituzione delle somme pretese in ripetizione. Il ricorso odierno si vale di due mezzi, ai quali ha resistito il solo Melucci con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso denuncia l'errore di fatto in cui l'ordinanza revocanda sarebbe incors a per aver dichiarato inammissibile in ragione della novità della domanda il motivo di ricorso inteso a denunciare il vizio inficiante la sentenza della Corte d'Appello oggetto di ricorso per non aver questa pronunciato sulla domanda volta a conseguire la restituzione della caparra confirmatoria. E' inveritiera, a giudizio dell'istante, la circostanza afferente la pretesa novità di detta domanda, atteso che la domanda di restituzione era fondata sulle risultanze del lodo arbitrale il quale aveva riconosciuto il suo diritto a ricevere in restituzione la somma versata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] a titolo di caparra confirmatoria. 3. Il motivo è inammissibile poiché non si allinea al contenuto della decisione impugnata , sicché esso deduce come "errore revocatorio" un errore che nella realtà del giudizio definito con la pronuncia revocanda non esiste neanche come fenomeno processuale. Va , infatti, rimarcato, da un lato, che il giudizio di novità di cui si legge nell'ordinanza non afferisce alla questione della caparra, ma alla questione del mancato collegamento tra gli accordi di gennaio e quelli di febbraio; dall'altro , che il giudizio di inammissibilità è stato adottato per essere risultata la censura di omessa pronuncia distonica rispetto al dictum impugnato, atteso che la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda di nullità del lodo escludendo di conseguenza RG 12793/22 Vanni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli che potesse farsi luogo all'accoglimento della riflessa domanda restitutoria. 4. Ad ogni buon conto, anche in disparte da ciò, il motivo non avrebbe in ogni caso che una rilevanza meramente interpretativa. E poiché è noto che secondo il diritto vivente l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, dovendo consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, non può identificarsi nell'errore nascente dauna pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituisce al più un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U, 11/04/2018, n. 8984), è di palmare evidenza che, allorché l'ordinanza impugnata compulsando la materia decisoria sottopostale con il ricorso ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di esso, non è incorsa in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, ma è,al più , caduta in un errore interpretativo ritenendo di trovarsi in presenza di una domanda inammissibile, quando al contrario la domanda,a parere del ricorrente, non si sarebbe dovuta ritenere tale, edoffrendo perciò una lettura d egli atti processuali che, non rispecchiandone esattamente il contenuto, poteva essere fonte solo ad un errore interpretativo, con l'effetto di collocare la sollevata censura –al di là di ogni altra più tangibile preclusione - al di fuori dei confini dell'errore revocatorio. 5. Il secondo motivo di ricorso denuncia l'errore di fatto in cui l'ordinanza revocanda sarebbe incorsa per aver dichiarato inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica in ragione RG 12793/22 Vanni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli della sua pretesa novità sul presuppostoche, nel pregresso corso del giudizio, l'impugnante aveva sostenuto non che gli accordi del gennaio avrebbero dovuto essere messi in collegamento con quelli del febbraio che ne chiarivano la portata ed avrebbero reso accoglibile la domanda di esecuzione in forma specifica, ma che essi fossero simulati. E' inveritiera, a giudizio dell'istante, la circostanza afferente all'allegata novità della domanda,atteso che se l'ordinanza avesse, al contrario di quanto da essa rilevato, preso atto del collegamento tra gli accordi di gennaio e quelli di febbraio avrebbe potuto constatare, così accogliendo la declinata domanda di esecuzione in forma specifica, che negli accordi di febbraio erano contenuti tutti gli elementi atti a rendere vincolante l'impegno negoziale delle parti e a darvi perciò l'esecuzione richiesta. 6. Il motivo è inammissibile essendo inteso non già ad evidenziare un errore revocatorio, ma un preteso vizio del ragionamento decisorio sviluppato dall'ordinanza revocanda per dare ragione della declaratoria di inammissibilità pronunciata – qui si per novità della domanda – della doglianza volta a vedere accolto il gravame in punto alla reclamata esecuzione in forma specifica degli accordi tra le parti. Anche qui ne va, però,prioritoriamente rilevata la distonia rispetto al quadro decisionale oggetto di censura: non si contesta, infatti, al di là di ogni altra riserva, la verità del fatto affermato dall'ordinanza revocanda –ovvero che la questione sul collegamento tra gli accordi di gennaio e quelli di febbraio fosse nuova e non potesse per questo essere scrutinata quale motivo di impugnazione –, ma si contesta che l'ordinanza non abbia colto il collegamento tra i detti accordi e non abbia cosi accolto la domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. che su di essi era stata proposta. RG 12793/22 Vanni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] ciò discende un duplice effetto analogamente preclusivo: da un lato il motivo rappresenta una censura che, in disparte dalla sua riconducibilità al campo dell'errore revocatorio – ecco la riserva – è priva di afferenza al decisum ed è ben noto che nella rappresentazione del motivo, il requisito della riferibilità della censura alla decisione impugnata, integrando il canone della specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è condizione indefettibile di ammissibilità del ricorso; dall'altro è ancora di palmare evidenza che la censura intende far valere quale causa di revocazione non già una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile circa un fatto decisivo ai fini del giudizio in cui l'ordinanza revocanda sarebbe caduta, nel che si è detto consiste l'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ma un vizio del ragionamento decisorio da essa sviluppato, che non avrebbe infatti colto il collegamento tra gli accordi di gennaio e quelli di febbraio, il che confina la censura nel perimetro delle doglianze di merito-merito e, se ciò ne esclude perciò la rappresentabilità come motivo di ricorso per cassazione, tanto più ne escludela rilevanza come errore revocatorio. 7. Il ricorso va dunquedichiarato inammissibile. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 12793/22 Vanni-[OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorn