CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44250/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] - tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata sui riconoscimenti fotografici effettuati dai testi, senza alcun vaglio della loro attendibilità e senza procedere a ricognizione ex art. 213 c.p.p., essendo presente in aula l'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati. Questa Corte, già da tempo (Sez. 1, n. 4011 del 27/2/1990, Rv. 183797; Sez. 6, n. 12501 del 27/1/2015 Rv. 262908), è ferma nel ritenere che il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all'osservanza delle formalità previste dall'art. 360 c.p.p., ne' di alcuna altra specifica modalità, e non è precluso dal precedente riconoscimento fotografico eseguito innanzi ad organi di polizia. Tale informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e a quello del libero convincimento del giudice, che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. Al riguardo si è precisato, in particolare, che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice, che, ove sostenuto da congrua motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità. A questi principi si è uniformata la Corte d'appello, la quale ha evidenziato che gli autori dei riconoscimenti erano attendibili e vi era assoluta compatibilità della struttura fisica dell'imputato con il soggetto ripreso dalle telecamere nell'atto di commettere il delitto. Per di più, l'imputato, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] distanza da Senigallia, si era recato in detto luogo anche pochi giorni prima del delitto per cui si procede. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in ( dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA]Agostini L