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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 1992

Cassazione n. 12716/2024

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/11/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 luglio 2022 la Corte di assise di appello di Bologna - a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con pronuncia del giorno 1 febbraio 2021 in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ravenna (all'esito di giudizio abbreviato) il 9 ottobre 2018, per quel che qui rileva, ha assolto lo Sheta dall'imputazione porto d'armi (capo B. della rubrica) per non aver commesso il fatto, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato ex art. 116 cod. pen. per il tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di tentato omicidio ai sensi dell'art. 116 cod. pen., esponendo che - a fronte di quanto disposto dalla pronuncia rescindente che aveva demandato di rivalutare la natura e l'estensione del concorso del ricorrente nel fatto del coimputato Guza - la Corte di appello avrebbe ritenuto il concorso anomalo (negandone il contributo di importanza minima o marginale per aver sferrato un pugno al volto della persona offesa), pur avendo a chiare lettere affermato che la lite è stata occasionale e imprevedibile e che lo Sheta ignorasse il porto del coltello da parte del correo, potendo il ricorrente al più rispondere di lesioni personali.

2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, rappresentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto del ricorrente, quale concorso ex art. 116 cod. pen. nel tentato omicidio commesso dal coimputato, non ricorrendo neppure un concorso ex art. 110 cod. pen. e potendo egli al più rispondere (per il medesimo ordine di ragioni già esposte nel primo motivo e alla luce della giurisprudenza di legittimità) di lesioni personali.

2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello avrebbe omesso di apprezzare i parametri posti dall'art. 133 cod. pen., e segnatamente la sua incensuratezza e il suo ruolo marginale nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbito il terzo motivo.

1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. 2 \,, Dalla sentenza impugnata risulta - e sul punto non è stato neppure denunciato un travisamento della prova - che il ricorrente ha aggredito con coscienza e volontà il Melandri, infliggendogli il pugno che lo ha fatto accasciare a terra e continuando a colpirlo anche in seguito; e che proprio mentre la vittima era al suolo il Guta lo ha accoltellato: in tal modo, la Corte di merito ha da*re conto della rilevanza causale del fatto dello Sheta in ordine alla commissione del reato più grave di tentato omicidio (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01).

Inoltre, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso che lo Sheta avesse consapevolezza della disponibilità di un coltello da parte del coimputato e potesse prevederne l'uso (in particolare, l'occasionalità del pestaggio del tutto occasionale, innescato da un comportamento della persona offesa).

Ciononostante, ha affermato la responsabilità del ricorrente, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., per tentato omicidio aggravato.

Tuttavia, la responsabilità per il c.d. concorso anomalo - tenuto conto in particolare di quanto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - «postula l'accertamento in concreto, alla luce di tutti gli elementi del caso, della prevedibilità del fatto diverso da parte di altro concorrente» (Corte cost., n. 55 del 24/02/2021, che richiama, tra le altre, Sez. 1, n. 49165 del 28/04/2016, Oprea, Rv. 268159 - 01), occorrendo verificare se «l'agente, pur non avendo in concreto previsto e accettato il rischio della commissione del fatto diverso o più grave - in qual caso ne risponderà a titolo di concorso ordinario di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. - avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta», occorrendo operare una «prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione» (Sez. 1, n. 49165/2016, cit.; che richiama Sez. 2, 14/11/2014 n. 49486, Cancelli, Rv. 261003; Sez. 5, 18/06/2013 n. 34036, Malgeri, Rv. 257251; Sez. 3, n. 44266, 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614).

La decisione della Corte di merito non è conforme a tale esegesi, costituzionalmente orientata, dell'art. 116 cod. pen.

Si impone, allora, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del terzo motivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/11/1992 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 luglio 2022 la Corte di assise di appello di Bologna - a seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte con pronuncia del giorno 1 febbraio 2021 in accoglimento del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ravenna (all'esito di giudizio abbreviato) il 9 ottobre 2018, per quel che qui rileva, ha assolto lo Sheta dall'imputazione porto d'armi (capo B. della rubrica) per non aver commesso il fatto, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato ex art. 116 cod. pen. per il tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di tentato omicidio ai sensi dell'art. 116 cod. pen., esponendo che - a fronte di quanto disposto dalla pronuncia rescindente che aveva demandato di rivalutare la natura e l'estensione del concorso del ricorrente nel fatto del coimputato Guza - la Corte di appello avrebbe ritenuto il concorso anomalo (negandone il contributo di importanza minima o marginale per aver sferrato un pugno al volto della persona offesa), pur avendo a chiare lettere affermato che la lite è stata occasionale e imprevedibile e che lo Sheta ignorasse il porto del coltello da parte del correo, potendo il ricorrente al più rispondere di lesioni personali. 2.2. Con il secondo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, rappresentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto del ricorrente, quale concorso ex art. 116 cod. pen. nel tentato omicidio commesso dal coimputato, non ricorrendo neppure un concorso ex art. 110 cod. pen. e potendo egli al più rispondere (per il medesimo ordine di ragioni già esposte nel primo motivo e alla luce della giurisprudenza di legittimità) di lesioni personali. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello avrebbe omesso di apprezzare i parametri posti dall'art. 133 cod. pen., e segnatamente la sua incensuratezza e il suo ruolo marginale nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati nei termini di seguito chiariti, rimanendo assorbito il terzo motivo. 1. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente. 2 \,, Dalla sentenza impugnata risulta - e sul punto non è stato neppure denunciato un travisamento della prova - che il ricorrente ha aggredito con coscienza e volontà il Melandri, infliggendogli il pugno che lo ha fatto accasciare a terra e continuando a colpirlo anche in seguito; e che proprio mentre la vittima era al suolo il Guta lo ha accoltellato: in tal modo, la Corte di merito ha da*re conto della rilevanza causale del fatto dello Sheta in ordine alla commissione del reato più grave di tentato omicidio (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990 - 01). Inoltre, il Giudice distrettuale ha indicato gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha escluso che lo Sheta avesse consapevolezza della disponibilità di un coltello da parte del coimputato e potesse prevederne l'uso (in particolare, l'occasionalità del pestaggio del tutto occasionale, innescato da un comportamento della persona offesa). Ciononostante, ha affermato la responsabilità del ricorrente, ai sensi dell'art. 116 cod. pen., per tentato omicidio aggravato. Tuttavia, la responsabilità per il c.d. concorso anomalo - tenuto conto in particolare di quanto chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - «postula l'accertamento in concreto, alla luce di tutti gli elementi del caso, della prevedibilità del fatto diverso da parte di altro concorrente» (Corte cost., n. 55 del 24/02/2021, che richiama, tra le altre, Sez. 1, n. 49165 del 28/04/2016, Oprea, Rv. 268159 - 01), occorrendo verificare se «l'agente, pur non avendo in concreto previsto e accettato il rischio della commissione del fatto diverso o più grave - in qual caso ne risponderà a titolo di concorso ordinario di persone nel reato ex art. 110 cod. pen. - avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta», occorrendo operare una «prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione» (Sez. 1, n. 49165/2016, cit.; che richiama Sez. 2, 14/11/2014 n. 49486, Cancelli, Rv. 261003; Sez. 5, 18/06/2013 n. 34036, Malgeri, Rv. 257251; Sez. 3, n. 44266, 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257614). La decisione della Corte di merito non è conforme a tale esegesi, costituzionalmente orientata, dell'art. 116 cod. pen. Si impone, allora, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del terzo motivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad al
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