CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aglini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. edile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 434/2021depositata il 13/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano adito il Tribunale di AscoliPiceno convenendo in giudizio l’imprenditore [OSCURATO:PERSONA] echiedendo il risarcimento dei danni corrispondenti all’importo necessarioNumero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/2026per eliminare i vizi e difetti riscontrati nell’opera realizzata dal convenutopresso la loro abitazione. A fondamento della domanda gli attori avevanorilevato di aver affidato, negli anni 1999/2000, al convenuto il rifacimentodelle pareti interne divisorie del loro alloggio; rilevato il sorgere diproblemi, man mano aggravatisi, a riguardo di tutte le pareti, icommittenti nel 2007, avevano chiesto l’intervento dell’imprenditore, cheaveva dato disponibilità ad effettuare riparazioni, che non avevano sortitol’effetto sperato; nel 2009 avevano incaricato un tecnico di redigere unaperizia e quindi avevano introdotto il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] avevaeccepito sia la decadenza, sia la prescrizione dall’azione, facendoriferimento all’art.2226 c.c. (Nel giudizio era stata coinvolta anchel’impresa fornitrice dei materiali, su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]: ladomanda nei confronti della stessa, respinta in primo e in secondo grado,non è stata riproposta nell’ambito dei motivi di ricorso per cassazione).Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto in parte la domanda degliAchille Benigni e [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto impugnazione eLa Corte d’Appello di Ancona aveva parzialmente accolto l’appelloincidentale, ritenendo estinta per prescrizione l’azione risarcitoria propostadagli attori appellanti, con rigetto di tutte le altre questioni, sulla basedelle motivazioni seguenti:-appare opportuno esaminare per primo l’appello incidentale, essendofondata la doglianza di [OSCURATO:PERSONA], che critica il mancatoinquadramento, da parte del primo Giudice, dell’azione proposta dallacontroparte nell’ambito di operatività dell’art.1667 c.c., invece che dell’art.1218 c.c.;-non rileva il fatto che, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] abbiafondato l’eccezione di prescrizione sul disposto dell’art. 2226 c.c., poiché èsufficiente l’allegazione del fatto del decorso del tempo e dell’inerzia delNumero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/2026titolare, essendo compito del giudice qualificare giuridicamente lafattispecie; l’eccezione di prescrizione è fondata, dato che i lavori sonostati indicati come terminati nel 2000 e la prima richiesta di risarcimentodel danno risale al 2007, oltre il termine biennale che, ex art.1667 c.c.,riguarda anche l’azione risarcitoria; il riconoscimento del vizio nella suaontologia solleva il committente dall’obbligo di denuncia entro il termine didecadenza, ma non incide sul termine di prescrizione, a meno che vi siaanche un’assunzione di responsabilità dell’appaltatore;-la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’impegno di Gabrielli a risolvere la situazione non è attendibile; in ogni caso, la richiestarisarcitoria dei committenti del 22.2.2007 è giustificata nondall’inottemperanza all’impegno assunto per l’asserita sistemazione delleopere, ma dall’errata esecuzione delle stesse, quindi nell’ambito dellagaranzia ex art.1668 c.c.;-l’appello principale, relativo all’entità dei danni riconosciuti, rimaneassorbito.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa in termini per la datadell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione degli art.2938, 2226 e1667 c.c. in relazione all’art.360 primo comma n.3 c.p.c. per avere laCorte d’Appello violato il principio dispositivo dettato dall’art.2938 c.c. equello più lato della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, exart.112 c.p.c. .Secondo i ricorrenti, l’eccezione di prescrizione ex art.1667 e 1668c.c., formulata dall’impresa in appello avrebbe dovuto essere considerataNumero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/2026nuova, perché in primo grado la prescrizione era stata eccepita ai sensidell’art.2226 c.c.; a seguito della qualificazione del rapporto come appalto,operata dal primo Giudice, e della qualificazione della domanda comerientrante nell’ambito di operatività degli art.1667-1668 c.c., lacontroparte aveva tentato di recuperare l’eccezione mal proposta in primogrado e la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiararla inammissibile.Il motivo è infondato.L’eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata nelgiudizio di primo grado, sul presupposto della proposizione da parte diAchille Benigni e di [OSCURATO:PERSONA], che avevano agito facendo valere laresponsabilità per i vizi riscontrati a seguito di lavori di risanamentopresso la loro abitazione, delle azioni di garanzia che, qualificato ilrapporto come di prestazione d’opera, erano state individuate in quelle dicui all’art. 2226 c.c.La qualificazione del rapporto nell’ambito dell’appalto, invece che dellaprestazione d’opera secondo l’impostazione originaria dell’impresaconvenuta, non modifica la sostanza dell’eccezione ma incide solosull’individuazione del tempo di inattività necessario al maturare dellaprescrizione, fermo il suo decorso dalla consegna dell’opera (un anno perla prestazione d’opera, due anni per l’appalto).Le azioni di garanzia previste per la prestazione d’opera non sonoontologicamente diverse dalle azioni di garanzia disciplinate dall’appalto,tanto che l’art. 2226 c.c. rimanda espressamente, all’ultimo comma,all’art. 1668 c.c.: questo perché entrambi i tipi di contratto richiamatihanno ad oggetto il compimento, dietro corrispettivo di un’opera o di unservizio, l’assenza di subordinazione nei confronti del committente e lagestione dell’attività a rischio dell’appaltatore o del prestatore d’opera, e sidistinguono per l’organizzazione di impresa, prevalente nell’appaltorispetto all’apporto personale del lavoro del prestatore d’opera.Numero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sia nel contratto di appalto, sia nel contratto di prestazione d’operasono disciplinate le azioni di garanzia che il committente può utilizzare perfar valere i vizi e i difetti dell’opera realizzata con i rimedi che, in entrambii casi, sono quelli previsti dall’art. 1668 c.c. (direttamente per l’appalto,prestazione d’opera).La qualificazione dell’azione esercitata dagli attuali ricorrenti comeazione di garanzia, ex art.1667- 1668 c.c., nell’ambito di un rapporto diappalto, rende valutabile, pertanto, l’eccezione tempestivamente propostadall’imprenditore, pur se formulata ex art. 2226 c.c., ove ne siano dedottigli elementi costitutivi rappresentati dal decorso del tempo e dalla volontàdi approfittare dell’effetto estintivo ad esso correlabile -cfr. Cass.n.21463/2012, pronunciata in relazione ad un contratto di compravenditaqualificato come contratto misto di appalto e vendita, che ha appuntoaffermato come il potere della parte di disporre delle eccezioni diprescrizione e decadenza dell'azione di garanzia si limita agli elementicostitutivi delle eccezioni stesse, ossia al decorso del tempo e alla volontàdi profittare del conseguente effetto estintivo, mentre non concernel'individuazione del tipo di garanzia applicabile, che è compito del giudicedeterminare, eventualmente riqualificando la fattispecie dedotta ingiudizio ; nella motivazione della sentenza si precisa che il principiodella corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c.,va posto in immediata correlazione con il principio iura novit curia di cuiall'art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva lapossibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica aifatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa,ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispeciesottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisioneprincipi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti -.Numero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/2026La motivazione della sentenza impugnata deve essere pertantocorretta, nel senso che l’allegazione del trascorrere del tempo e dellavolontà di fruire dei correlati effetti estintivi non giustifica l’interpretazionedell’eccezione di prescrizione a prescindere dal contesto di operativitàdella stessa, acquisito agli atti attraverso i fatti principali allegati dalleparti, ma ne rende possibile la valutazione da parte del Giudice, aprescindere dalla correttezza delle norme richiamate dalla parte, ove essasia effettivamente inquadrabile, attraverso la sua corretta qualificazionegiuridica, nel contesto della materia controversa come ritualmentedelineato, combinando appunto il disposto dell’art.112 c.p.c. con quellodell’art.113 co 1 c.p.c.2. Con un secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che èstato oggetto di discussione tra le parti (ex art.360 co 1 n.5 c.p.c.), peravere la Corte d’Appello considerato spirato il termine biennale diprescrizione senza considerare né la natura occulta dei vizi eccepiti,emersi nel tempo, né l’intervenuta interruzione del decorso dellaprescrizione, attraverso la perizia del geom. [OSCURATO:PERSONA] risalente alluglio 2009.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello non ha fatto riferimento alla decadenza dall’azionedi garanzia, per intempestiva denuncia dei vizi -occulti- rispetto alla datadella loro emersione, ma ha ritenuto maturata la prescrizione biennale, ilcui decorso è indicato, dall’art. 1667 c.c. (ma l’art. 2226 c.c. disponeanalogamente), dalla consegna dell’opera. I ricorrenti nemmenoaffermano di aver allegato l’intervento di atti interruttivi della prescrizionenel biennio dalla consegna dei lavori.Non sono stati violati pertanto né il disposto dell’art. 2935 c.c.,rispetto al quale l’art. 1667 c.c. -come l’art. 2226 c.p.c.- è norma speciale,né quest’ultima disposizione.Numero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/20263. Con il terzo motivo di critica i ricorrenti lamentano l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussionetra le parti (ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte d’Appello nonritenuto accertato l’impegno da parte dell’impresa convenuta diemendazione dell’opera nonostante la confessione effettuata in sede diinterrogatorio formale.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha esaminato il fatto richiamato dai ricorrenti,ritenendo che non vi era alcuna confessione in tal senso del legalerappresentante, tale non potendosi ritenere l’affermazione ricordo cheall’epoca dei fatti parlai con i proprietari per risolvere il problema e cheil teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito dell’impegno del Gabrielli arisolvere il problema, non era attendibile. La Corte aveva osservato altresì è bene sottolineare che il riconoscimento del vizio nella sua ontologiasolleva il committente dall’onere della denuncia ma non costituisceammissione di responsabilità , per concludere che dalla lettura dellamissiva del 22.2.2007 a cura dei committenti emerge che la richiesta dirisarcimento dei danni è giustificata dall’errata esecuzione dei lavori e nondall’asserito impegno dell’appaltatore (con effetti novativi) .Come si vede, il motivo di critica in esame non colpisce una delleragioni della decisione -e cioè che l’azione proposta dai ricorrenti non èstata volta ad ottenere l’adempimento della controparte ad un autonomoimpegno di eliminazione di determinati vizi riconosciuti, con propriaregolamentazione e proprio termine di prescrizione-; lamenta un’omessavalutazione che non c’è e che vuole rimettere più propriamente indiscussione l’interpretazione degli elementi istruttori nel loro complessooperata dalla Corte nell’esercizio di prerogative meritali adeguatamentesupportate sotto il profilo motivazionale.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato nel suo complesso.Nulla sulle spese, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato.Numero registro generale 19607/2021Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 20484/2026Data pubblicazione 17/06/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, li 8 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso