CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32786/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Castrovillari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen. cod., per aver cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], con la cooperazione colposa di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto di interesse, venivano inoltre concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza, ed era applicata la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 6 febbraio 2016 [OSCURATO:PERSONA] percorreva la strada statale 106 in loc. Momena di Rossano, allorquando si accingeva a sorpassare - in un punto in cui la manovra era vietata - il motocarro condotto da [OSCURATO:PERSONA], impegnando la corsia destinata al senso di marcia opposto, per giunta con una velocità di poco superiore a quella consentita. Anche il Nigro, ad un certo punto, si spostava sulla corsia di sinistra, per iniziare una improvvisa manovra di svolta, anche questa vietata. L'autovettura condotta dallo Stumpo, pertanto, tamponava il motocarro spingendolo verso il guard-rail. In conseguenza dell'urto trovava la morte [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava a bordo del predetto motocarro con il marito. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari che ha negato l'escussione del consulente tecnico della difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. L'escussione era assolutamente necessaria ai fini del decidere in ragione degli errori contenuti nell'elaborato del consulente del pubblico ministero sul calcolo della velocità dell'autovettura condotta dal ricorrente. Velocità che, invece doveva essere determinata in misura ben inferiore al limite massimo imposto per quel tratto di strada. In ogni caso la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., essendo evidente la non decidibilità del processo allo stato degli atti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, anche sotto forma di vizio della motivazione. Secondo il ricorrente i giudici di merito non hanno effettuato la valutazione della condotta del Nigro in termini di prevedibilità ex ante, ma solo ex post. Condotta che, invece, se correttamente valutata, deve essere ritenuta la causa esclusiva, e non solo concorrente, del sinistro. Se il sorpasso dello Stumpo avveniva in un tratto rettilineo ed in ottima visibilità, la manovra di svolta del Nigro, invece, doveva ritenersi imprevista ed imprevedibile, mancando qualsivoglia accesso sul lato sinistro della carreggiata. Che la svolta a sinistra del Nigro sia stata del tutto repentina lo dimostra anche l'assenza di tracce di frenata da parte della vettura condotta dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti, senza alcuna motivazione, senza tener conto del fatto che l'imputato è "sostanzialmente incensurato", né del grado della colpa. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. Più in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in sede ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ne ha chiesto, invece, l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile, poiché in parte proposto in casi non consentiti dalla legge, in parte manifestamente infondato. Va subito osservato che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. (cui pure fa riferimento il ricorso: p. 4), può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Muraca, Rv. 254974 - 01). Neppure è ipotizzabile il motivo d'impugnazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen. (sempre indicato a p. 4), non essendo stata dedotta con il primo motivo, in concreto, in rilievo alcuna violazione della legge penale sostanziale. Venendo alla prospettata violazione della legge processuale ed al vizio di motivazione, vero è che il potere - dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell'inerzia delle parti (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Chiesa, Rv. 276217 - 01), e che, come pure ricordato dalla Corte d'appello, esso non incontra un limite nella intervenuta decadenza della parte (in tal senso Sez. U., n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 e, ancor prima, Sez. U., n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606; più di recente, Sez. 4, n. 5898 del 17/01/2019, Rv. 275266 - 02). Tuttavia, il parametro cui collegare la valutazione sottesa al potere di integrazione è diverso dalla pertinenza e rilevanza della prova richiesta (secondo il parametro di cui all'art. 190 cod. proc. pen.), essendo invece necessaria una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, sindacabile dinanzi alla Corte di cassazione se emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4, sentenza n. 8083 del 08/11/2018, dep. 2019, Cristiano, Rv. 275149 - 01; Sez. 6, n. 724 del 08/11/1993, dep. 1994, Capizzi, Rv. 196218). Nel rispetto di tali coordinate interpretative, il Tribunale ha ritenuto di non esercitare tali poteri di integrazione probatoria, effettuando una valutazione in ordine alla completezza della piattaforma probatoria quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non attribuendo decisivo rilievo, sul piano dell'addebito colposo, al superamento del limite di velocità (pp. 9 e 10 sentenza di appello). A tale motivazione il ricorrente non ha opposto specifici elementi di critica. Parimenti, la Corte d'appello, nell'esaminare la doglianza, non solo ha confermato quella valutazione, ma ha anche ritenuto di non attivare i poteri di integrazione di cui all'art. 603 cod. proc. pen., ricordando il carattere eccezionale dell'istituto, la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, e la conseguente decidibilità del processo allo stato degli atti. Peraltro, come pure osservato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, la consulenza tecnica di parte è stata depositata dinanzi al Tribunale quale memoria e (seppur inammissibile in quanto introduttiva di un ?ovurn) è stata comunque oggetto di specifica valutazione da parte dei cliudicì di mento (chi, ad es., pp. 9 e 10 sentenza d'appello).Né l'argomento difensivo introduce un vizio della motivazione apprezzabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e, cori, proc pen.: come anticipato, l'addebito colposo mosso allo Stumpo non ù tanto consistito infatti nel tenere una velocità (di poco) superiore a quella imposta in quel tratto stradale, quanto piuttosto nel non aver tenuto una velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, con specifico riferimento alla presenza di veicoli più lenti e all'esistente divieto di sorpasso. Cosi come è stata ritenuto irrilevante lo scarto di soli 3 metri nello spazio di frenata, che si apprezza confrontando le ricostruzioni offerte dal consulente del pubblico ministero e dagli agenti di polizia intervenuti. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno attribuito rilevanza causale, nella determinazione dell'evento, sia la condotta dello Stumpo sia alla condotta del Nigro. Quest'ultimo eseguiva una manovra vietata, e comunque imprudente, spostandosi sulla corsia di sinistra, e quindi superando la linea longitudinale continua, al fine di svoltare in una stradina laterale e secondaria che conduce ai podere in uso alla sua famiglia (p. 4 sentenza dei Tribunale, nel ricostruire le dichiarazioni dell'isp. Nadile); a fronte di ciò il ricorrente oppone la rnera negazione della presenza di accessi sul lato sinistro della carreggiata, e dunque il ricorso finisce per assumere una connotazione puramente avversativa. In questa prospettiva, la condotta del Nigro fu di certo imprudente, ma non eccezionale né imprevedibile, e quindi tale da interrompere il nesso di causalità con la concorrente condotta dello Stumpo. Si tratta di una motivazione tutt'altro che illogica, ed in linea con il pacifico orientamento di legittimità secondo il quale se la precedente violazione di regole comportamentali da parte del conducente di un veicolo sia di per sé colpevole, anche il concorso di colpa di terzi non vale ad interrompere il nesso di causalità, quando non sia caratterizzata da eccezionalità, abnormità e straordinarietà - nella specie non ricorrenti - ovvero da circostanze tali da stravolgere il normale corso degli accadimenti e da farla quindi assurgere al ruolo di causa sopravvenuta, sufficiente da sola a determinare l'evento. Solo in presenza di tali ultime condizioni, infatti, le cause sopravvenute innescano un processo causale completamente autonomo nspetto e quello determinato dalla condotta dell'agente, o comunque, pur inserendosi ne; processo causale ricollegato a tale condotta, si connotano per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori dell'area della normale, ragionevole probabilità (cfr., da ultimo, Sez. 4, sentenza n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).A non diverse conci usioni si giunge ha avuto riguardo alla. elaborazione giurisprudenziale in ordine al principio dell'affidamento, invocano dai ricorrente, ma senza uno specifico confronto con la vicenda processuale. Invero, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa (da ultimo, Sez. 4, n. 1929 del 22/11/2023, dep. 2024, Blushaj, Rv. 285635 - 0.1). La concreta prevedibilità del comportamento imprudente altrui rappresenta quindi un temperamento al predetto principio (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223 - 01); prevedibilità che, a sua volta, impone di adeguare la velocità non scio alle caratteristiche del veicolo, ma alle condizioni ambientali, in modo da poterlo padroneggiare in ogni situazione (Ser. 4,n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv, 27017601). Nella specie il ricorrente teneva una velocità eccessiva rispetto alle condizioni della strada, considerando che era preceduto da un veicolo lento, che si apprestava a sorpassare, invadendo l'opposta carreggiata, in un punto in cui quella manovra non era consentita; d'altra parte, il Nigro iniziava la manovra di svolta a sinistra (anch'essa vietata) a poche decine di metri dall'incrocio (p. 10 sentenza del Tribunale; p. 11 sentenza Corte d'appello), in una zona in cui era presente sia uno svincolo che una stradina comunale (p. 5 sentenza del Tribunale). Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto non assolutamente imprevedibile il comportamento di chi, nell'approssimarsi all'incrocio o ad un accesso laterale, inizi una manovra di svolta, pur vietata. Da altra angolazione, è indubbio che il ricorrente attuò una manovra parimenti vietata, cercando di sorpassare il mezzo ed invadendo, a tal fine, l'opposta corsia di marcia 1.3. Anche il terzo motivo è inammissibile. E' consolidato l'indirizzo giurisprudenziale che esclude il sindacato di legittimità sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, che implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, come tale sindacabile in sede di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e ove la decisione sia sorretta da sufficiente motivazione. Il giudizio, inoltre, è congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (da ultimo, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; conf., Sez. 4, n. 10379 del 26/3/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914; Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Donato, Rv. 180654). In questa prospettiva, è incensurabile la motivazione con cui i giudici di merito hanno ritenuto, come nella specie, che la valutazione delle circostanze in termini di equivalenza sia idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, in misura peraltro già prossima al minimo edittale. Nel far ciò, sono stati espressamente presi in considerazione sia il grado della colpa dello Stumpo, sia la dinamica del sinistro, sia la presenza di un pur lontano precedente (p. 10 sentenza del Tribunale; pp. 12 e 13 sentenza della Corte d'appello). Si tratta di una motivazione in linea con le evidenze disponibili e con gli indicatori di gravità del fatto (oggettivi e soggettivi), che va ben oltre il singolo passaggio argomentativo estrapolato dal ricorrente. Del motivo, pertanto, si apprezza anche il difetto di specificità. 1.4. Anche il quarto motivo è inammissibile, poiché generico e comunque manifestamente infondato. Quanto alla durata della sospensione della patente di guida, la determinazione della durata deve essere effettuata non già in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). Occorre perciò fare riferimento all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. A tali parametri si sono rapportati i giudici di merito, evidenziando la tipologia di violazioni al codice della strada, con una motivazione che si desume dalla valutazione complessiva dei due provvedimenti. Può dunque dirsi che la durata della sospensione della patente, pur discostandosi dal minimo edittale, è sorretta da adeguata motivazione. D'altra parte, la valutazione dei presupposti di cui all'art. 218 cit. può essere operata anche complessivamente, dovendosi ribadire il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati dalla legge, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016, Rv. 268575 - 01; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754 - 01; Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990, Rv. 185876 - 01). Principio, questo, con il quale il ricorso non si confronta. 2. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e