CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 06666/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4798-2025proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], difesa dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2319 s.r.l., difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]come da procura in calce al ricorso; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], difesa dall ’ Avvocat o GAETANO FRANCHINAper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avversola SENTENZA N. 161/2025 DELLA C ORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 24/2/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Catania, su istanza d ella [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato, con sentenza del 13/9/2024, l ’ apert ura del la liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo avverso talesentenza. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quale mandataria di SPV Project 2319s.r.l., ha resistito al reclamo. La corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, quindi, revocato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. La corte, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, esaminato il motivo con il quale la società reclamante ha censuratola sentenza di prime cure nella parte in cui il tribunale aveva affermato che la liquidazione volontaria della società fosse intrinsecamente incompatibile sia con l ’ esercizio dell’attività tipica d’impresa, che invece la società ha continuato ad esercitare, sia con la possibilità giuridica di procedere alla liquidazione dell’azienda nel suo complesso, stante la pendenza della procedura esecutiva sull’immobile aziendale. Lasocietà reclamante ha , sul punto, evidenziato che la liquidazione volontaria può comportare anche la prosecuzione dell’attività, allo scopo di un miglior realizzo del prezzo di cessione dei beni, e che , in assenza di una precisa indicazione da parte dell ’ assemblea dei poteri attribuiti al liquidatore, quest’ultimopuò compiere nuove operazioni sociali, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa, se si tratta di un atto utile Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 per la società, tanto è veroche lo stesso tribunale ha autorizzato l’esercizio provvisorio da parte del curatore proprio in ragione dell’impatto negativo che l’arresto repentino dell’attività avrebbe comportato suicontratti in corso di esecuzione. La corteha ritenuto che la censura fosse fondata sul rilievo che, ove l ’ assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore non abbiadeterminato i poteri attribuiti al medesimo, il liquidatore, a norma dell’art. 2489, comma 1°,c.c., è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società e, dunque, a norma dell’art. 2487, comma 1°, lett. c) , c.c., anche del l ’ esercizio provvisorio dell’attivitàd’impresa. Né, ha aggiunto la corte d’appello, rileva il fatto, eccepito dalla Liquidazione reclamata , che la società debitrice avesse provveduto a deliberare la propria liquidazione volontariasolo dopo aver ricevuta la notifica della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, dovendo semmai ricorrere ad uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per la risoluzione della crisi d’impresa ai sensi dell’art. 2086 c.c., tra i quali non è compresa la liquidazione volontaria della società. La delibera con cui l’assemblea straordinaria ha posto la società in liquidazione volontaria è stata , infatti, adottata con verbale notarile del 3/7/2024 ed è stata iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo, per cui, ha osservato la corte, se è vero che tale delibera è successiva alla notifica del ricorso per l’apertura dellaliquidazione giudiziale, avvenuta nel giugno 2024, è anche vero, però, che tale delibera è stata iscritta nel registrodelle imprese il 4/7/2024, e quindi prima che il tribunale (in data 13/ 9/ 2024) riservasse la decisione in camera di consiglio, e, dunque, in un momento nel quale gli effetti della liquidazione, decorr endo dalla data dell ’ iscrizione dellarelativa delibera assembleare nel registro delle imprese, si Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 erano già prodotti, con la conseguente necessità di valutare lo stato di insolvenza della società debitrice tenendo conto che la predetta si trovava in stato di liquidazione, e quindi applicando il criterio della c.d. insolvenza statica anziché, come ha fatto il tribunale, quello dell’insolvenza c.d. dinamica. La corte, quindi, ha esaminato il motivo con cui la reclamante ha censurato la sentenza di prime cure per aver valutato lo stato di insolvenza come se si trattasse di società in attività anziché in liquidazionee, quindi , senza valutare che gli elementi attivi del patrimonio erano sufficienti, come emergeva dal bilancio al 31/12/2023, ad assicurare l ’ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali: e l’ha ritenuto parimenti fondato. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - quando una società è in liquidazione , la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 2 , comma 1 , lett. b ) e d ell ’ art. 121 c.c.i.i., dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale edintegrale soddisfacimento dei creditori sociali; - ove la società sia in liquidazione, non è, infatti, richiesto che la stessa disponga di liquidità (necessaria a soddisfare le obbligazioni) diversa da quella ottenibile dalla realizzazione dell’attivo, essendo, piuttosto, richiesto che il patrimonio sociale esprima un valore oggettivamente idoneo a soddisfare le obbligazioni contratte; - il giudice, tuttavia, deve valutare concretamente sia il valore reale dell’attivo, aldilà dei valori appostati nelle scritture contabili dell’imprenditore, sia i tempi della liquidazione e, ove l ’ attivo sia formato da beni non immediatamente liquidabili, se la difficoltà ad una pronta liquidazione dei beni che compongono l’attivo sia sintomo di un valore di ragionevole realizzo (ovverossia di un valore di Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 liquidazione dei beni che compongono l’attivo) inferiore a quello che risulta dalle scritture contabili della società. Nel caso in esame, la corte d’appello ha rilevato che: - “ l ’ attivo della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione … ”, “costituito dallaproprietà dell’immobile adibito ad albergo … da altro immobile vicino… e da alcuni appezzamenti di terreno, siti nella medesima zona”, “ha formato oggetto di stima eseguita dal consulente nominato dalla stessa liquidazione giudiziale, così come i beni mobili che compongono l ’ azienda hotel … , rimasta in attività anchedopo la liquidazione giudiziale, avendo il tribunale autorizzato l’esercizio provvisorio, prorogatofino al 31.3.2025”; - “ la stima dell ’ attivo, che viene presa in considerazione al fine di valutare l ’ insolvenza, è ”, pertanto, “quella che emerge dalla stessa procedura e non già l’attivo come appostato nell ’ ultimo bilancio al 31.12.2023 ” ; - i l patrimonio immobiliare e mobiliare, che costituisce l’attivo della società reclamante , è stato , peraltro, stimato secondo criteri “prudenziali”, “avendo i periti tenuto conto della vendita all’asta dei beni, sicchè al valore di mercato dei beni immobili è stato applicato un ribasso in considerazione di tale modalità di vendita, così come a quello dei beni mobili, il cui valore è stato notevolmente ridotto a causa della prevista vendita separata in luogo dell’integrale cessionedell ’ azienda ” , ed è stato valutato nella somma complessiva di €. 28.473.717,00; -il passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in considerazione di quanto emerge dal progetto di stato passivo predisposto dai curatori, è, invece, pari ad€. 18.677.961,06 ; - d etraendo dall ’ attivo come sopra rilevato il maggiore passivo indicato dalla L iquidazione giudiziale, emerge, di conseguenza, un residuo attivo di €. 9.759.755,94; - manca, in definitiva, lo stato d ’ insolvenza necessario all’apertura nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione della procedura di liquidazione giudiziale. Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 2.10 La corte, infine, ha considerato assorbito il motivo con il quale la società reclamante ha criticato la sentenza impugnata per avere affermato che la liquidazione dell’azienda non sarebbe giuridicamente possibile ai sensi degli artt. 491 c.p.c. e 2913 c.c., in quanto pende procedura esecutiva sui beni immobili ove viene esercitata l’azienda alberghiera, senza aver tuttavia considerato che: - il debitore, nelle more della procedura esecutiva, potrebbe trovare un compratore e soddisfare i creditori procedenti o intervenuti, estinguendo la procedura, previo pagamento di tutte le spese; - non p uò, in effetti, escludersi che “ la procedura descritta in reclamo - c.d. vendita a saldo e stralcio - potrebbe essere giuridicamente fattibile, previo accordo con i creditori procedente e intervenuti, a differenza di quanto ritenuto sul punto dal tribunale”. 2.11 La corte d’appello ha, quindi, accolto il reclamo ed ha, per l’effetto, revocato la procedura di liquidazione giudiziale della società reclamante, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con ricorso notificato il 4/3/2025, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza. 3.2. Anche la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2319 s.r.l., con ricorso notificato il 4/3/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito ai ricorsi con controricorso. 3.4. Le parti hanno depositato memorie. 4.1. Con il primo motivo, la Liquidazione ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 2487, comma 1°, lett. c) , e 2489 c.c. , in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 corte d’appello ha ritenuto che il liquidatore, anche in assenza di regolare autorizzazione dell’assemblea,possa proseguire con l’esercizio provvisorio l ’ attività caratteristica dell ’ impresa , omettendo, tuttavia, di considerare che: -la delibera di messa inliquidazione della [OSCURATO:SOCIETA], assunta i l 3 /7/ 2024 , non autorizza in alcun modo la continuazionedell’attività d ’ impresa, e cioè la gestione dell’albergo di proprietà della società , da parte del liquidatore, che l ’ ha pacificamente proseguita , senza soluzione di continuità, in contrasto con l’art. 2487c.c., che riserva aisoci il potere di stabilire “gli atti necessari per la conservazione del valoredell’ impresa, ivi compreso l ’ esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo ” ; - la prosecuzione dell’attività da parte dei liquidatori,del resto, può facilmente sottrarre risorse economiche aicreditori, utilizzando attivo per la continuazione d’impresa piuttosto che per il pagamento dei debiti, e, soprattutto , determinare un ulteriore incremento delpassivo, incidendo in modo determinante sugli esiti della liquidazione a dannodei soci e dei creditori; - la c orte d’appello ha, quindi, erroneamente ritenuto che, in mancanza di autorizzazione assembleare, la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del liquidatore fosse comunque legittima, con la conseguenza che, “ essendo la situazione di fatto determinatasi illecita, … non poteva in alcun modo darsi corso all’applicazione dei criteri di accertamento dello stato d’insolvenza (asseritamente) tipici delle società in liquidazione”. 4.2. Il motivo è infondato. 4.3. Questa Corte, infatti, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, hagià avuto modo di affermare che: -la norma prevista dall’art. 2489, comma 1 °, c .c. evidenzia con chiarezza “come l’eventuale deliberato dell’assemblea dei soci che ha provveduto a nominare i liquidatori …, lungi dall’essere indispensabile ai fini della determinazione dei poteri Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 del liquidatore stesso, può piuttosto operare quale eccezione rispetto alla generale attribuzione, contenuta nella norma stessa, ai liquidatori del potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società”; -non può, in effetti, ritenersi che, in mancanza di tale delibera (che opera come un ’ eccezione) , l’ambito dei poteri dei liquidatori resti indeterminato, poiché, al contrario, in difetto, opera “ il principio generale posto dall ’ art.2489 c.c.”, in forza del quale il liquidatore può compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del patrimonio sociale; -la differente interpretazione (secondo cui, ove la delibera assembleare di nomina non specifichi quali siano gli atti utili per la liquidazione consentiti dai soci ai liquidatori, la norma generale dell’art. 2489 c.c. non potrebbe operare), del resto,“si porrebbe in contrasto insanabile con il disposto dell’art.2489 (che, nel far salva ogni «diversa» statuizione dei soci, rende chiara l’autonoma ed immediatamente operante attribuzione legale del potere), oltre che con il significato complessivo degli interventi operati dal legislatore della riforma nella materia della liquidazione delle società di capitali”, “diretti non già a circoscrivere bensì semmai ad estendere l’ambito dei poteri attribuiti dalla legge ai liquidatori (pur facendo salva come detto una diversa determinazione dei soci, in sede statutaria o in quella di nomina), come si evince sia dalla eliminazione del generale divieto (posto dal previgente art. 2449 cod.civ.) di compiere nuove operazioni sociali quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società, sia per l’appunto dalla rimodulazione dei poteri, non più limitati ai soli atti necessari per la liquidazione (come previsto dal previgente art. 2452 mediante richiamo all’art.2278) ma estesi come detto a tutti gli atti utili per la liquidazione stessa (che siano cioè volti a realizzarne lo scopo)”(Cass. n. 13867 del 2017, in motiv.). Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 4.4. Deve, dunque, ritenersi che,nel caso, come quello in esame, in cui l’assemblea (che ha deliberato lo scioglimento della società e la nomina del liquidatore) non abbia deciso (anche) in ordine ai poteri attribuiti al medesimo alla stregua delle indicazioni contenute nell’art. 2487, comma 1°, lett. c), c.c. (escludendone in tutto o in parte l’esercizio oppure limitandolo ad uno o alcuni rami d ’ azienda e/o ad un determinato periodo di tempo), il liquidatore, in difetto, appunto, di “una diversa determinazione dei soci”, assunta “in sede statutaria o in quella di nomina” (o con delibera successiva: art. 2487, comma 3°, c.c.), è investito, a norma dell’art. 2489, comma 1° c.c., del potere di compiere “tutti gli atti utili per la liquidazione della società”, ivi compresi, evidentemente, “gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, … compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo”, nonché gli atti che abbiano ad oggetto la “cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero … di singoli beni o diritti, o blocchi di essi”. 4.5. Del resto, è vero che: -l’art. 2490, comma 5°, c.c. dispone che, quando sia “prevista” una continuazione anche parzialedell’attività di impresa, le relative poste devono avere una indicazione separata nei bilanci redatti dai liquidatori nel corso della liquidazione; - tale espressione lascia , in effetti, immaginare che la continuazione dell’impresa da parte dei liquidatori, per poter essere legittimamente esercitata, debba essere, per l’appunto, “prevista”dalla delibera con la quale i soci hanno deciso lo scioglimento della società e nominato i liquidatori ovvero da una delibera successiva: è anche vero, tuttavia, che la stessa norma pr osegue aggiungendo che i liquidatori, nella relazione che devono presentare ai soci unitamente al bilanciorelativo all’esercizio, devono “indicare le Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 ragioni” ( oltre che le “ prospettive ” ) “ della continuazione ” dell’impresa, in tal modo confermando che sono, appunto, i liquidatori (e non i soci) che, essendo a conoscen za delle “ragioni” che hanno presieduto la ( loro ) scelta per la continuazione dell’attività, devono illustrarle ai soci ai fini dell’approvazione del bilancio ( che ne recepisce , evidentemente,gli effetti patrimoniali). 4.6. In ogni caso, escluso che la liquidazione volontaria possa avere di per sé un rilievo impeditivo della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (la quale, in effetti, provoca lo scioglimento della società: art. 2484, comma 1°, n. 7-bisc.c.), resta il fatto che, almeno ai fini in esame, la delibera di liquidazione anticipata della società non esclude l’esercizio (ancorché, in ipotesi, illecito) dell ’ impresa da parte del liquidatore, la cui prosecuzione, di conseguenza, non è, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, incompatibile sul piano giuridico con lo scioglimento della società. 4.7. Dev’essere, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di scioglimento di società di capitali, il liquidatore, in difetto di una diversa determinazione dei soci, ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa”. 4.8. Con il secondo motivo, la Liquidazione ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le p arti , in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha ritenuto che lo stato d’insolvenza della società debitrice doveva essere valutato dando rilievo allo stato di liquidazione in cui la stessa si era volontariamente posta soltanto dopo la notifica dell ’ istanza di apertura del procedimento concorsuale, omettendo, tuttavia, di Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 considerare che: - i soci e il liquidatore , come emerge dai fatti descritti nella sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e nella memoria di costituzione della Liquidazione, non avevano, in realtà, alcuna effettiva volontà e/o possibilità di liquidare realmente gli assets aziendali a beneficio dei creditori ; - la messa in liquidazione volontaria era stata, infatti,deliberata in data successiva alla notificazione dell’istanza di liquidazione giudiziale; - inoltre, come emerge “ nelle note del 2.09.2024 ” della società , quest ’ ultima, dopo la formale messa in liquidazione, aveva richiest o la concessione di un nuovo prestito; - la società non ave va, dunque, alcuna intenzione di liquidare gli assetsaziendalima s olo di proseguire la sua attività caratteristica, utilizzando lo schermo giuridico della formale messa in liquidazione al fine di evitare la dichiarazione di insolvenza e l’apertura della liquidazione giudiziale; -la vendita dell’azienda e/o dell’immobile, del resto, non erano giuridicamente fattibili, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare sull’albergo di proprietà della società, la quale, come dedotto dalla Liquidazione , consente non solo di affermare in astratto la non fattibilità giuridica della vendita in sede di liquidazione volontaria, ma anche di evidenziare l’assenza di concrete possibilità in tal senso; - il creditore procedente, infatti, hapacificamente rifiutato più volte proposte transattive,tant’è che ha depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale, mentre è mancata una qualsivoglia offerta vincolante da parte di soggetti interessati; - la stessa corte, del resto, lì dove ha evidenziato come non possa escludersi che la procedura descritta in reclamo(c.d. “vendita a saldo e stralcio”) potrebbe essere giuridicamente fattibile, previo accordo con i creditori procedente e intervenuti, ha finito per riconosce re che la liquidazione volontaria del cespite richiede di per sé quanto Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 meno l’accordocon il creditore procedente, che, nella specie , è risultato indisponibile. 4.9. Con il terzo motivo, la Liquidazione ricorrente, lamentando la violazione ela falsa applicazione de ll’art. 2487- bisc.c., dell’art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i. nonché degli artt.40, 41 e 121 c.c.i.i., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto che la valutazione dello stato d’ insolvenza della società debitr ic e doveva essere valutato secondo il c.d. parametro statico, consistente nella mera capienza dell’attivo rispetto alpassivo, sul rilievo che la delibera che aveva posto la società in liquidazionevolontaria, pur se successiva alla notifica delricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, era stata, tuttavia, iscritta nel registro delle imprese prima cheil tribunale riservasse la decisione in camera di consiglio, omettendo, per contro, di considerare che: - un debitore, pacificamente insolvente secondo i criteri ordinari di accertamento del presupposto oggettivo, non può porsi in liquidazione volontaria dopo la notifica dell’istanza di apertura del procedimentoed, in tal modo, imporre al tribunale, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza di quest ’ ultima, il criterio applicabile alle società in liquidazionevolontaria piuttosto che in esercizio; - la decisione diporre la società in liquidazione dopo la notifica del ricorso di fallimento e alla vigilia dell ’ udienza di comparizione delle parti costituisce, infatti, uno stratagemma utilizzato per vanificare, in spregio del divieto di abuso del diritto , le aspettative dei creditori e la corretta tutela dei relativi diritto; - diversamente opinando, si lascerebbe spazio alla aberrante logica secondo cui, per ogni impresa colpita da istanza di liquidazione giudiziale, basterebbe deliberare la messa in liquidazionedella società, con decisione peraltro reversibile , per eludere i criteri ordinari di valutazionedell’insolvenza; - l ’ art. 2, Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 comma 1, lett. d), c.c.i.i., del resto, attribuisce rilevanza all’accertamento delle condizioni soggettive e oggettive legittimanti l’apertura del procedimentocompiute con riguardo alla data di deposito dell’istanza diapertura della liquidazione giudiziale; - i criteri di accertamento dello stato di insolvenza non possono essere, dunque, unilateralmente modificati dalla società debitrice mediante la propria messa in liquidazione volontaria dopo il deposito o (quanto meno dopo) la notifica dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale ; - in ogni caso, una tale delibera, adottata a distanza di anni dall’emersione di uno stato conclamato d’insolvenza, è da considerarsi intrinsecamente abusiva e , come tale , inidonea a modificare gli ordinari criteri di accertamento dello stato di insolvenza. 4.10. Il secondo ed il terzo motivo , da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.11. La corte d’appello, dopo aver rilevato, in punto di fatto, che la società debitrice aveva provveduto a deliberare la propria liquidazione volontaria solo dopo aver ricevuta la notifica della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale e che tale deliberazione, adottata in data 3/7/2024 , era stata iscritta nel registro delle imprese il giorno successivo, e cioè il 4/7/2024, ha, in sostanza, ritenuto che: - tale delibera , per quanto successiva alla notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, avvenuta nel giugno 2024, era giuridicamente efficace, in quanto iscritta nel registro delle imprese prima che il tribunale, in data 13/9/2024, si riservasse la decisione in camera di consiglio; -lo stato d ’ insolvenza della società resistente doveva essere, di conseguenza, valutato sul presupposto che la stessa si trovava, appunto, in stato di scioglimento. Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 4.12. Tale statuizione è , sul piano giuridic o, senz ’ altro corretta. 4.13. Non v’è dubbio, invero, che, in difetto di una norma che preveda il contrario, l’assemblea dei soci può validamente deliberare lo scioglimento della società a nche dopo che alla stessa sia stato notificato il ricorso per l’apertura, nei suoi confronti, della liquidazione giudiziale, e, dunque, in pendenza, come nel caso in esame, del conseguente procedimento. 4.14. La deliberazione assembleare che decide lo scioglimento della società e la sua liquidazionevolontaria è, del resto, giuridicamente efficace , ai sensi dell ’ art. 2484, comma 3°, c.c., dal momento dell’iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese. 4.15. Ne consegue che, a partire daquesto momento, in difetto di un’espressa o comunque inequivoca deduzione di un vizio di nullità di tale deliberazione(in quanto strumentalmente utilizzata dai soci al solo scopo di proseguire l’attività d’impresa avvalendosi dello schermo della liquidazione volontaria e, per tale via, evitare l’apertura della liquidazione concorsuale) che consenta al creditore, quale terzo interessato, di impugnarla, anche in sede cautelare, e/o al giudice del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale di rilevarla anche d’ufficio: art. 2379,commi 1° e 2°, c.c. ) , la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza della società in questione, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali(Cass.n. 12156 del 2024). 4.16. D’altra parte, l’accertamento dello stato di insolvenza dev ’ essere sempre compiuto avendo esclusivo riguardo alla situazione, di fatto e di diritto, esistente alla data della decisione sull ’ istanza di apertura della liquidazione Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 giudiziale: e non già a quella di presentazione dell’originaria istanza da parte dei creditori o del pubblico ministero (Cass. n. 19790 del 2015; Cass. n. 27200 del 2019). 4.17. Dev’essere, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “lo scioglimentodella società può essere validamente deliberato anche in pendenza del procedimento diretto all’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale”. 4.18. Con il quarto motivo, la Liquidazione ricorrente, lamentando la violazionee falsa applicazione degli artt. 2086, comma 2°, c.c.e degli artt. 2, comma 1, lett. b) , e 3, co mma 2,e 121 c.c.i.i., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutoche, in virtù della mera messa in liquidazione volontaria della società, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento del suo stato d’insolvenza, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditorisociali, omettendo, per contro, di considerare che: - l ’ a rt. 2, co mma 1, lett. b), c.c. i.i., fornisce una nozione di insolvenza “ unitaria ”, definendola come l ’ incapacità del debitore, che si manifestaattraverso inadempimenti o altri fatti esteriori, di non essere più in grado disoddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, senza effettuare alcuna distinzione tra società in liquidazione e non; - la distinzione tra società in liquidazione e società in attività, a seguito della riforma del diritto societario, è, del resto, molto più sfumata rispetto a quanto previsto sotto la vigenza della precedente normative; - gli amministratori, infatti, fino al passaggio di consegne ai liquidatori,possono continuare a gestire la società, anche se ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimoniosociale, (art. 2486 c.c.); - i liquidatori, a loro volta, hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 della società, compreso (se autorizzati) quello di continuare l’attività d’impresa; - la liquidazione volontaria della società , dunque, non comporta necessariamente la cessazione dell’attività e nulla esclude, pertanto, che i liquidatori possano contrarre nuovi debiti; - la persistente applicazione del criterio statico alla società in liquidazione determina, di conseguenza, una radicale distorsione del sistema perché rimette all’imprenditore insolvente che presenti un ’ eccedenza di attivo rispetto al passivola scelta discrezionale se sottoporsi ad una liquidazione volontariao giudiziale, ponendo a grave rischio la posizione dei creditori, atteso che durante la liquidazione non vige il principio della par condicio creditorum; - l ’ art. 2086 , comma 2°, c.c. preve de , inoltre, il dovere in capo a ogni imprenditore di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumentiprevisti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale; -non v’è dubbio che la mera liquidazione volontaria non costituisce strumento per la risoluz ione della crisi ; - il debitoreinsolvente, del resto, ogni qual volta intenda adottare un qualunque strumento di risoluzione della crisi caratterizzato alla prosecuzione dell’impresa e dalla continuità aziendale, deve dotarsi di un piano che dia conto, tra l’altro, “ dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno necessario e delle relative modalità di copertura” (art. 87, co mma 1, lett. f, c.c.i.i. ) ; - i n tale contesto, consentire ai debitori di evitare la liquidazione giudiziale, nonostante la conclamata incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, solamente ponendosi in stato di liquidazione volontaria, determinerebbe un’interpretazione sostanzialmente abrogatrice de ll ’ art. 2086, comma 2°, c.c., che non troverebbeapplicazione per le società caratterizzate da una mera eccedenza di attivo patrimoniale rispetto al passivo. Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 4.19. Con il quinto motivo, la Liquidazione ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, limitandosi ad accertare l’esistenza di una mera eccedenza patrimoniale dell’attivo, quantificato in €. 28.473.717, rispetto al passivo, quantificato in €. 18.677.961,06, ha ritenuto che la società debitrice non versasse in stato d’insolvenza, omettendo, tuttavia, di considerare che: - la pendenza della procedura esecutiva immobiliare sull’albergo impedisce la chiusura della liquidazione ed il pagamento di tutti i debiti in tempi ragionevolmente certi ed accettabili; - ai fini dell ’ accertamento dello stato d’insolvenza secondo il criterio cd. statico, infatti, il patrimonio, oltre che capiente, dev ’ essere comunque tale da risultare ragionevolmente liquidabile in tempo compatibili con il fine della liquidazione, e cioè disoddisfare i debiti della società nel rispetto delle scadenze; -ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, pertanto, la società in liquidazione non può limitarsi ad eccepire la propria capienza patrimoniale ; - tale valutazione, infatti,deve investire la sua capacità di garantire il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori, tenendo conto anche delle concretepossibilità di realizzo e della relativa tempistica; - assume , dunque , rilievo non soltanto la misura del patrimonio della società debitrice ma anche la possibilità (fattuale e giuridica) di poterlo concretamente alienare in tempi ragionevoli ; - nel caso in esame, tale possibilitàdev’essere, invece, esclusa a fronte del fatto decisivo che la Liquidazione reclamata aveva dedotto nel cor so del giudizio, e cioè la pendenza della procedura esecutiva sull’immobile aziendale e l’indisponibilità del principale creditore della società a soluzioni transattive. Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 4.20. Con il primo motivo di ricorso incidentale , l a [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 121 e 2, comma 1, lett. b ) c.c.i.i., in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1363 c.c. e la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132n. 4 c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., e 115 c.p.c. , in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha, con motivazione apparente, escluso che la società debitrice versasse in stato d’insolvenza sul mero rilievo che, quando unasocietà è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento del suo stato di insolvenza, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, ome ttendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazionedella concretezza ed attualità di tali elementi; - la difficoltà di una pronta liquidazione dell ’ attivo può , di conseguenza, rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, finendo in tal modo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria ; - nel caso in esame, la corte d’appello ha omesso di procedere a qualsivoglia valutazione della concretezza ed attualità degli elementi attivi del patrimonio sociale, che , al contrario, se considerati, avrebbero escluso l’idoneità del patrimoni o della società adassicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 suoi creditori, e ciò a causa del vincolo de rivante da l pignoramento del patrimonio immobiliare , che condiziona pesantemente tempi e modalità di liquidazione, non consentendo al liquidatore sociale di disporre liberamente del bene; - l a c onsulenza , c ui la c orte territoriale ha fatto riferimento, ha espresso, del resto,il valore di mercato (sia pure ridotto per l’assenza di garanzia per vizi propria delle vendite giudiziali), non il valore di realizzo, che considera anche il fattore temporale; - tale valutazione , infatti, non ha considera to l’incidenzadel pignoramento sulla attualità della liquidazione dei beni; - il richiamo alle risultanze dell ’ elaborato peritale non esprime, dunque,il valore concreto e attuale dei beni al di fuori della procedura concorsuale, dove torna a spiegare effetti il vincolo di indisposizione dei beni dato dal pignoramento pendente, con la conseguente necessità di tener conto della procedura esecutiva, con i tempi e l’esitodella stessa, e di tutti i conseguenti effetti sulla pronta liquidabilità dei beni . 4.21. Con il secondo motivo di ricorso incidentale , l a [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2487 e 2489 c.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 111, comma 6°,Cost. e degli artt. 132 n. 4 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censuratola sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha mostrato di ignorare la manifesta ed intrinseca incongruenza rilevata dal tribunale, e cioè che la deliberadi liquidazione non poteva che ritenersi solo formale e figurativa, postoche la società aveva proseguito l ’ attività tipica di impresa ma la liquidazione dell’azienda nel suo complessoera giuridicamente impossibileper “lo spacchettamento intervenuto a seguito della iniziata esecuzione con la conseguente scissione tra l’immobile, sottratto alla disponibilità dell’impresa, e Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 l’attività caratteristica che solo a mezzo di esso può essere esercitata”. 4.22. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso della Liquidazione ed il primo ed il secondo motivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], da trattare congiuntamente, sono fondati , nei limiti che seguono, con assorbimento di tutte le residue censure e del terzo motivo del ricorso di quest’ultima, che riguarda le spese di giudizio. 4.23. Non v’è dubbio, infatti,che, nelle società che (come la [OSCURATO:SOCIETA].) sono in stato di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere unicamente diretta, tanto ai fini della dichiarazione di fallimento, quanto per l’apertura nei suoi confronti della liquidazione giudiziale, a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l ’ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 25167del 2016). 4.24. La società in liquidazione, infatti, pur potendo continuare (ma in via meramente provvisoria) l’esercizio dell’impresa,ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere , previa conservazione del suo valore, alla (miglior) realizzazione (possibile) dell’attivo, a partire dall’azienda o da singoli rami della stessa, e, per l’effetto, alsoddisfacimento dei suoi creditori e, in caso di residuo, dei soci. 4.25. Ne consegue che, al fine di escludere lo stato d’insolvenza, non è più richiesto che la società in liquidazione disponga, come invece la società in piena attività, dellerisorse liquide o prontamente liquidabili necessarie per soddisfare regolarmente, ai fini previsti dall’art. 5 l.fall. e dell’art. 2, comma 1, lett. b), c.c.i.i., le obbligazioni contratte , essendo, piuttosto, necessario unicamente che il patrimonio della società Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 consenta l’integrale soddisfacimento dei suoi creditori(Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 32280 del 2022; Cass.n. 30284 del 2022; Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass.n. 30435 del 2022, la quale, a sua volta, rinvia a Cass. n. 20491 del 2022, Cass. n. 18511 del 2022, Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 e Cass. n. 20432 del 2021, nonché, sebbene argomentando a contrario, Cass. n. 7087 del 2022). 4.26. La valutazione con cui i l giudice verifica se gli elementi attivi del patrimonio della società in liquidazione consentano di assicurare l’eguale ed integralesoddisfacimento dei creditori sociali, non può, tuttavia, non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica (Cass. n. 24948del 2019). 4.27. La difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo, infatti, può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. n. 28193 del 2020). 4.28. Inuna società in stato di liquidazione, la valutazione dell’insolvenza da parte del giudice non può , dunque, prescindere dall ’accertamento delle reali possibilit à di realizzo degli elementi attividel patrimonio sociale e della loro effettiva idoneità, in quanto attuali e concreti, a consentire l’ integrale e tempestivo soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 18137del 2018; Cass. n. 24948 del 2018; Cass. n. 10516 del 2022; Cass. n. 33590 del 2025, in motiv.). 4.29. Ne consegue che, tutte le volte in cui il giudice accerta che la liquidazione dei beni della società non è in grado, per l’ammontare e/o il tempo dell’effettivo realizzo, di Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 consentire il pagamento delle somme dovute ai creditori sociali entro i termini stabiliti, la società debitrice deve ritenersi in stato d’insolvenza e, come tale, assoggettata a liquidazione giudiziale: specie se si considera che soltanto tale procedura, sottraendo alla società debitrice e agli stessi creditori la scelta dei tempi e dei modi della liquidazione dei beni sociali (rispettivamente, volontaria o esecutiva) nonché del tempo e del grado di soddisfazione delle relative pretese, può garantire tanto la liquidazione competitiva (se del caso, nelle forme della cessione d’azienda: artt. 214 ss. c.c.i.i.) dei cespiti, ivi comprese le somme recuperate con le azioni di massa (quali le azioni d’inefficacia previste dagli artt. 163 ss. c.c.i.i. e le azioni risarcitorie previste dagli artt. 255 lett. b e 2476, comma 6°, c.c.), quanto la ripartizione del ricavato, tra i creditori giudizialmente accertati (artt. 200 c.c.i.i.), nel rispetto delle cause legittime di prelazione ivi riconosciute (artt. 220 ss. c.c.i.i.). 4.30. La sentenza impugnata, pur avendoli correttamente enunciati, non si è attenutaai principi esposti ed è, in tal modo, cadutanel denunciato vizio di falsa applicazione degli stessi : lì dove, in particolare, ha escluso che la società reclamante versasse instato di insolvenza sul mero rilievo, in fatto, che, a fronte di un passivo (incontestatamente ) pari ad €. 18.677.961,06: - “ il valore … dell ’ attivo del patrimonio della debitrice”, (“costituito dalla proprietà dell’immobile” e “dai beni mobili che compongono l’azienda alberghiera”, oltre che “da altro immobile vicino … e da alcuni appezzamenti di terreno, siti nella medesima zona”), alla luce della “stima eseguita dal consulente nominato dalla stessa liquidazione giudiziale”, ammontava alla somma complessiva di €. 28.473.717,00; -tale stima era stata eseguita secondo criteri “prudenziali”, “avendo i periti tenuto conto della vendita all’asta dei beni, sicchè al valore Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 di mercato dei beni immobili è stato applicato un ribasso in considerazione di tale modalità di vendita, così come a quello dei beni mobili, il cui valore è stato notevolmente ridotto a causa della prevista vendita separata in luogo dell’integrale cessione dell’azienda”. 4.31. La corte d’appello, infatti, così giudicando, ha completamente omesso di procedere alla necessariaverifica, in concreto, se il patrimonio della società debitrice consenta realisticamente (anche alla luce delle manifestazioni d’interesse esposte dalla stessa in controricorso, p. 40ss., e in memoria, p. 35 ss.) di assicurare, tanto sul piano temporale, quanto sul piano quantitativo, il regolare ed integrale soddisfacimento di tutti i suoi creditori , o ppure se, al contrario, l e difficoltà (conseguenti all ’ esecuzione forzata pendente sull ’ immobile aziendale) di una prontaliquidazione dell’attivo stesso possano rilevare in quanto sintomatic he di un risultato di realizzo senz’altro peggiore, nel quantum e/o nel tempus , rispetto a quello stimato, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare, nella misura dovuta e nel termine stabilito per ciascuna di esse, l a massa dell e pretese creditorie vantate nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n.30435 del 2022, in motiv.). 4.32. Dev’essere, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, quando la societàè in liquidazione , la valutazione del giudice ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenzadev’essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di prontaliquidazione dell ’ attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori Ric. 2025, n. 4798– Sez. 1 – CC del 24 / 2 /202 6 oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria”. I ricorsi, nei termini espost