Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1966

Cassazione n. 51348/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1966 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i N. 25467/23 FELLErn OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla dedotta incapacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, richiamando le risultanze dibattimentali, le scelte effettuate e altresì la revoca dell'amministrazione di sostegno, osservando altresì che lo stato di frequente ubriachezza in cui il soggetto versa non ha incidenza sulla capacità; Ritenuto che la seconda censura attinente alla rilevanza putativa della causa di giustificazione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1966 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i N. 25467/23 FELLErn OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla dedotta incapacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, richiamando le risultanze dibattimentali, le scelte effettuate e altresì la revoca dell'amministrazione di sostegno, osservando altresì che lo stato di frequente ubriachezza in cui il soggetto versa non ha incidenza sulla capacità; Ritenuto che la seconda censura attinente alla rilevanza putativa della causa di giustificazione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 51348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris