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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 07156/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34497_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 - con il quale deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine al rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza dì rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative" (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826); Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.

La corte territoriale, nel qualificare la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 2 cod.pen., ha reso una motivazione congrua laddove ha argomentato la maggiore pericolosità derivante dal precedente specifico del 2016 e dunque vicino a quello per cui è processo (commesso nel 2017) traendo dalla circostanza che i fatti sono ravvicinati e che dopo questi ha commesso ulteriori altri due fatti analoghi la maggiore pericolosità.

Si tratta di motivazione congrua e corretta in diritto.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. tra il fatto di reato di cui al capo di imputazione e il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Padova (sentenza n. 2091 del 2016) è manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso una preordinazione iniziale di tutti i reati, essendo la condotta contestata espressione di una stile di vita.

E' principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'identità del disegno criminoso postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, seppure non elaborate nei loro particolari, bensì nelle sole linee essenziali; l'identità del medesimo disegno criminoso si distingue, poi, dal programma di vita delinquenziale che ricorre laddove l'agente realizza un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo, ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate e non previamente deliberati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità del caso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34497_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 - con il quale deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in ordine al rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza dì rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato all'esame del teste [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "è preclusa all'imputato che, dopo il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative" (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Ruggiero, Rv. 278826); Rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. La corte territoriale, nel qualificare la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 2 cod.pen., ha reso una motivazione congrua laddove ha argomentato la maggiore pericolosità derivante dal precedente specifico del 2016 e dunque vicino a quello per cui è processo (commesso nel 2017) traendo dalla circostanza che i fatti sono ravvicinati e che dopo questi ha commesso ulteriori altri due fatti analoghi la maggiore pericolosità. Si tratta di motivazione congrua e corretta in diritto. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. tra il fatto di reato di cui al capo di imputazione e il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Padova (sentenza n. 2091 del 2016) è manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso una preordinazione iniziale di tutti i reati, essendo la condotta contestata espressione di una stile di vita. E' principio affermato da questa Corte quello secondo cui l'identità del disegno criminoso postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, seppure non elaborate nei loro particolari, bensì nelle sole linee essenziali; l'identità del medesimo disegno criminoso si distingue, poi, dal programma di vita delinquenziale che ricorre laddove l'agente realizza un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo, ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate e non previamente deliberati, rivelando una generale propensione alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità del caso (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il c
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