CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiede rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione della questione di diritto e del relativo contrasto giurisprudenziale, secondo quanto specificato in parte motiva, in subordine chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con rinvio al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato il non luogo a provvedere avendo già rigettato con due ordinanze del 3 e 9 settembre 2024 la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa per la rilevata assenza di Centri di Giustizia riparativa istituiti presso la Regione Campania.2. Tramite il proprio difensore di fiducia, il ricorrente ha articolato un solo motivo per violazione di legge, evidenziando che con decreto n. 187 del 28 ottobre 2024 nella Regione Campania è stata istituita la [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia Riparativa della Campania, e tale circostanza è stata ignorata dalla Corte di appello anche perché non è stata fissata una udienza di discussione per valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso a tale istituto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso sia rimesso alle Sezioni Unite, evidenziando che il problema della impugnabilità del rigetto dell'accesso ai programmi di giustizia riparativa, già rimesso alle Sezioni Unite, si pone anche per le decisioni emesse nella fase successiva al passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, propone che il quesito alle Sezioni Unite sia allargato anche alla seguente ulteriore questione "se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricordbile per cassazione il provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, anche quando si tratta di provvedimento emesso nella fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per incompetenza del giudice adito. Occorre premettere che la questione dell'impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio ad un centro di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen. rimessa alle Sezioni Unite non assume in questa sede alcuna rilevanza. La decisione di rigetto emessa dalla Corte di appello con ordinanza dell'Il febbraio 2025 è priva di effetti rispetto alla fase della cognizione del giudizio di merito, perché definitosi con la irrevocabilità della condanna del ricorrente, conseguente alla ordinanza del 10 febbraio 2025 con cui la Settima Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 giugno 2024 di conferma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 1 giugno 2023 nei confronti dil C.M. i A tale riguardo, va ricordato che a norma del nuovo art. 129-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022, in ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa. 2In base al disposto dell'art. 45-ter disp. att. cod. proc. pen. la competenza a decidere spetta, dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, al giudice che ha emesso la sentenza, e durante la pendenza del ricorso per cassazione, al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Va osservato che dopo il passaggio in giudicato della sentenza l'accesso alla giustizia riparativa non riveste più alcuna rilevanza sul piano degli effetti che, in caso di eventuale esito positivo, si potrebbero ripercuotere in pendenza del giudizio di cognizione in punto di determinazione della pena, con la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., o in tema di procedibilità del reato ex art. 152 cod. pen., modificato dall'art. 1, comma 1, lett h), del d.lgs n. 150 del 2022, nella parte relativa alla remissione tacita della querela, o in tema di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a seguito della modifica dell'art. 163, comma quarto, cod. pen. In fase esecutiva, il disposto dell'art. 13 della legge n. 354 del 1975, n. 354 (ord. pen.), che favorisce il ricorso a programmi di giustizia riparativa nei confronti dei condannati e degli internati, va coniugato con la disposizione di cui all'art. 15- bis della medesima legge, secondo cui l'Autorità giudiziaria può disporre l'invio di detti soggetti, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa. In questi casi, l'Autorità giudiziaria competente è la magistratura di sorveglianza come chiarito nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (vedi pag. 592 e segg.), poiché ad essa spetta nella fase esecutiva, con riguardo ai condannati, liberi o detenuti al momento della richiesta, decidere se avviare, su richiesta o con il consenso dell'interessato, alla giustizia riparativa, Il nuovo art. 15-bis ord. pen., inserito dall'art. 78, comma 1, del d.lgs n. 150 del 2022, prevede, infatti, che la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale. Il diniego all'accesso al programma di giustizia riparativa, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non può che essere proposto davanti alla magistratura di sorveglianza ai fini di quanto previsto dall' ordinamento penitenziario in tema di benefici premiali. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna determina il difetto di competenza della Corte di appello a disporre l'avvio al programma di giustizia riparativa per la fase della cognizione, perché oramai chiusa per effetto dell'irrevocabilità del giudicato. 3In tal caso la magistratura di sorveglianza è chiamata a svolgere quel controllo richiesto all'autorità giudiziaria dal criterio di cui all'articolo 1, comma 18, lett. c) della legge delega in ordine all' "utilità del programma in relazione ai criteri di accesso" e, successivamente, a valutare l'esito favorevole del programma svolto "ai fini della concessione dei benefici previsti". 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la sola condanna alle spese processuali, non apparendo giustificata la condanna al pagamento dell'ammenda, tenuto conto della novità della questione. P.Q.MIl C re-esteRsore Il PresidenteR r o Amoroso GiorgiO [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza. [OSCURATO:PERSONA] , 41/ , [OSCURATO:PERSONA] U.:ti 2025 [OSCURATO:PERSONA] , RIO FLeppina Cirinzt le Dort.shZ 4