Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 41433/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8858/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, via Meucci, n.7/d; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricor so, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 22/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8858/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Ravenna, via Meucci, n.7/d; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricor so, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 22/12
Decreto Cassazione n. 41433/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris