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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37562/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile, per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità (primo motivo), e perché non sorretti da ragioni di diritto, atteso che dalla mancata risposta al controllo di polizia il giudice del merito ha desunto in via indiziaria la circostanza che l'imputato fosse uscito di casa la notte, con giudizio anche qui di valutazione delle evidenze probatorie, preclusa in sede di legittimità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla esistenza del dolo del reato di cui l'imputato è stato giudicato responsabile, per il cui esame sarebbe necessaria una rivalutazione delle evidenze probatorie preclusa in sede di legittimità (primo motivo), e perché non sorretti da ragioni di diritto, atteso che dalla mancata risposta al controllo di polizia il giudice del merito ha desunto in via indiziaria la circostanza che l'imputato fosse uscito di casa la notte, con giudizio anche qui di valutazione delle evidenze probatorie, preclusa in sede di legittimità (secondo motivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 37562/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris