CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Fatto e diritto Con sentenza del 02/03/2010 la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, per il reato di cui agli artt. 56, 99, comma quarto, 110, 624-bos, 625 n. 2 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], riduceva la pena. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata applicazione della continuazione con i fatti relativi ad altra sentenza irrevocabile. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la continuazione non fosse applicabile in considerazione della diversità tra le vicende processuali ed in quanto, a causa della contestata recidiva, in ogni caso l'aumento di pena non potrebbe mai essere inferiore ad un terzo della pena base. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] est