CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06394/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTIE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 55 comma 9 d.lcis. n.231/2007, per avere utilizzato la tessera bancomat collegata al conto corrente cointestato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; secondo la tesi d'accusa, Bucco si sarebbe impossessato della tessera bancomat quando, essendo egli intervenuto quale componente dell'equipaggio di un'ambulanza nella abitazione dei coniugi Bonifacio e Fiornovelli, quest'ultima gli aveva chiesto di prendere la tessera sanitaria del marito che si trovava all'interno del portafogli dove, appunto, vi era anche la tessera bancomat, per mezzo della quale era stato effettuato un prelievo di denaro dallo sportello bancomat esistente presso l'ospedale dove Bonifacio era stato portato. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che l'intero assunto probatorio traeva le mosse da un presupposto che non solo non aveva trovato conferma nel corso del dibattimento, ma al contrario era stato smentito, e cioè che il bancomat illecitamente utilizzato fosse stato sottratto al legittimo proprietario dal ricorrente presso l'abitazione della persona offesa: il teste Serale aveva infatti affermato che durante l'intervento presso l'abitazione dei coniugi (egli e l'imputato erano addetti del "118") non aveva perso di vista il collega ed aveva smentito la teste Fiornovelli su come Bucco fosse entrato in possesso della tessera sanitaria di Bonifacio, ribadendo che la tessera sanitaria era stata data dalla Fiornovelli a Bucco e di non aver visto Bucco maneggiare il portafogli di Bovnifacio; d'altra parte, la mancanza di certezza in ordine a come il bancomat fosse giunto al pronto soccorso rendeva contraddittorie anche le motivazioni con le quali si smentiva l'ipotesi alternativa - utilizzo da parte di terzi del bancomat, rinvenuto nella tasca del giaccone del Bonifaci- che, invece, per tempi e modalità di esecuzione appariva più logica di quella fatta propria dal gravato provvedimento, la cui illogicità emergeva dall'inconciliabilità della ricostruzione proposta con la riferita impossibilità per Bucco di allontanarsi dall'autoambulanza durante il servizio senza che il collega se ne avvedesse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Nel caso di specie il ricorso propone una inammissibile valutazione alternativa dello svolgimento dei fatti, ritenuta dalla Corte di appello irragionevole con la motivazione contenuta alle pagine 6 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali viene spiegato perché la testimonianza di Serale non scalfiva quanto dichiarato dalla teste Fiornovelli -secondo la quale era stato Bucco a "maneggiare" il portafoglio del marito, dove si trovava il bancomat- ed indicato i riscontri a quanto narrato dalla donna; la Corte di apperlo ha motivato in maniera esauriente sulla assoluta inverosimiglianza della tesi dell'imputato, secondo cui un terzo soggetto avrebbe potuto rinvenire in una tasca del giaccone di Bonifacio la tessera bancomat ed avere poi effettuato il prelievo della somma allo sportello automatico presso l'ospedale, in quanto la Fiornovelli aveva riferito che la tessera bancomat era sempre custodita all'interno del portafoglio, rimasto nell'abitazione; già il giudice di primo grado aveva rilevato che il contesto spaziale e temporale, e in particolare lo strettissimo lasso di 1:empo in cui erano avvenuti il ricovero di Bonifacio presso l'ospedale e il prelievo della somma da un bancomat esistente presso lo stesso ospedale restringevano ai due componenti dell'equipaggio della [OSCURATO:PERSONA] i possibili autori del reato, e che le dichiarazioni della Fiornovelli portavano alla logica conclusione che tale dovesse ritenersi Bucco, unico soggetto che aveva "maneggiato" il portafoglio d Bonifacio. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t