CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14118/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che, dichiarando di non doversi procedere per i capi 4), 7) e 8) in ragione del difetto di querela e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di furto pluriaggravato ( capo 5 dell'imputazione); Considerato che i due motivi correlati, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva pluriaggravata di cui all'art. 99 co. 2 e 3 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (nell'atto di appello, infatti, l'imputato aveva solo chiesto l'assoluzione per i capi 4 e 7 e, in subordine, la riduzione di pena), secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il con