CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 30544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 emessa dalla Corte d'appello di Lecco visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una adeguata motivazione della Corte di appello, che ha ancorato la mancata concessione delle prime ai plurimi precedenti, anche specifici dell'imputato e ha ritenuto non concedibile la seconda alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che configura il delitto di evasione come un reato iqr,--Intanee con effetti permanenti, per cui il rientro nel luogo di detenzione alto non integra se non la cessazione della situazione criminosa (Sez. 6, n. 6531 del 21/06/1984, Quarti, RV. 165292). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] ent