CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09255/2026
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tato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Statopresso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12 domicilia, e con domiciliodigitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CozzolinoGiovanni nonché Procuratore Generale della Corte di cassazione-intimati-avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 9927/2024 depositata il12/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/20261. Il Ministero dell’interno propone ricorso per revocazione, affidato ad ununico motivo illustrato da memoria, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.4 c.p.c. e dell’art. 391-bis c.p.c., avverso l’ordinanza in epigrafe indicata,con cui la Corte di cassazione, nel pronunciare sull’impugnazione propostadal medesimo Ministero contro il decreto della Corte d’appello di Napoli, indata 12/01/2021, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola e inparziale accoglimento del gravame, aveva accolto la domanda diincandidabilità ai sensi dell’art.143 TUEL, e quindi quale misura accessoriadello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –rispettivamente ex Sindaco, ex Assessore con delega ai [OSCURATO:PERSONA], exAssessore con delega all’Ambiente – limitatamente «al primo turno ancorada espletarsi delle elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali»,successive al decreto del Presidente della Repubblica del 12/2/2018, con ilquale si era nominata la Commissione straordinaria, ai sensi dell’art. 143TUEL, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA), mentre aveva dichiaratoinammissibile la domanda con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], exAssessore con delega a Cimitero, Fiera, Piazza e Servizi comunali.Il ricorrente deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 143, comma11, TUEL, in cui era incorsa la Corte di merito erroneamente escludendol’incandidabilità quanto a [OSCURATO:PERSONA] e limitandol’incandidabilità, dove ritenuta, alle elezioni non ancora svoltesi dopo loscioglimento e non anche alle tornate elettorali già tenutesi nelle more delprocedimento per la dichiarazione di incandidabilità.Questa Corte con l’ordinanza in epigrafe ha accolto il primo motivo edichiarato inammissibile il secondo.In sede di riassunzione, la Corte d’appello di Napoli con decreto del 22ottobre 2024 ha dichiarato l’incandidabilità anche di Carmine CastaldoTuccillo.Numero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/2026Con l’impugnata ordinanza, per quanto qui di interesse, la Corte dicassazione ha ritenuto inammissibile la seconda censura dopo averrichiamato l’indirizzo giurisprudenziale, e di questo la capostipite pronuncian. 18696 del 2015, secondo il quale l'incandidabilità non può operare primache la sua dichiarazione giurisdizionale sia divenuta definitiva, e tanto nelrilievo che nelle elezioni precedenti la persona era candidabile ed eleggibile(salva la ricorrenza di una specifica causa di ineleggibilità o incompatibilità),divenendo incandidabile solo per effetto del provvedimento giurisdizionaledefinitivo e con riferimento alle elezioni successive.Pur riconoscendo alla cd. legge del 6 novembre 2012, n. 190, cd. leggeSeverino, evocata dalla difesa erariale, l’introduzione, tra l’altro, delladecadenza dal mandato in caso di incandidabilità sopravvenuta, operanteanche, per espresso richiamo normativo, in relazione alle incandidabilitànon derivanti da sentenza penale di condanna, ma invece disciplinate dagliarticoli 143, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 conmisure di carattere interdittivo preventivo, questa Corte ha rilevatol’estraneità del tema così introdotto a quello oggetto del celebrato giudizio,perimetrato, invece, sulla “incandidabilità nelle tornate elettorali successiveai sensi dell’art.143, comma 11, d.lgs. 267/2000”.In ragione di tale rilievo con l’ordinanza impugnata è stata dichiaratal’inammissibilità del motivo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CozzolinoGiovanni sono rimasti intimati.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.È stata depositata requisitoria scritta del P.G.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il proposto motivo il ricorrente deduce l’errore di fatto risultante daglie 391 c.p.c. sarebbe incorsa questa Corte con l’ordinanza impugnata.Numero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/2026il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità in punto di errorerevocatorio e, in particolare, le Sez. Un. n. 23306 del 2016, nella necessità,ivi richiamata, che l’errore revocatorio consista in una falsa percezione dellarealtà, obbiettivamente ed immediatamente rilevabile, di assolutaimmediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la suaconstatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini oprocedimenti ermeneutici, o della produzione di documenti nuovidimostrativi dell’errore risultante, quindi, in modo incontrovertibile, daglicassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sullasupposta sua inesistenza o esistenza.In applicazione degli indicati principi il ricorrente fa valere “l’abbaglio deisensi, immediatamente percepibile”, in cui sarebbe incorsa la Corte dicassazione, nel dichiarare inammissibile il secondo motivo di ricorso relativoal perimetro applicativo della misura interdittiva dell’incandidabilità, rationetemporis vigente e quindi ante novella del 2018, e gli effetti derivantidall’accertamento giurisdizionale definitivo sui mandati elettivi assunti nellemore della definizione del relativo procedimento.La Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto detto motivo nonpertinente all’oggetto del giudizio, nel rilievo che fosse estraneo allo stessola questione degli effetti della legge sopravvenuta del 2012, attuativa dellac.d. Legge Severino, non chiarendo il ricorso dove, come e quando il profilodella decadenza di diritto dalle cariche amministrative del sindaco e degliassessori fosse stato sollevato, evocando i contenuti di cui all’art. 366 n. 4c.p.c.In realtà, il tema dei contenuti relativi agli effetti derivanti dall’accertamentodefinitivo dell'incandidabilità sui turni elettorali svoltisi medio tempore erastato sollevato dalla Corte d’appello di Napoli nel decreto impugnato, dove,i giudici del reclamo, non limitandosi a dichiarare l’incandidabilità inconformità alla disposizione legislativa vigente, avevano definito l’ambitoNumero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/2026applicativo della norma con riferimento al turno elettorale "ancora daespletarsi" per l’indirizzo interpretativo restrittivo fatto proprio dallagiurisprudenza di legittimità.Siffatta statuizione era stata impugnata dal ricorrente e, per essa,l’affermazione che rispetto a tutti i soggetti interessati l’incandidabilitàdebba operare in via restrittiva soltanto con riferimento al primo turno delleelezioni, che non si erano ancora svolte, senza incidenza, pertanto, sulleelezioni già tenutesi nelle more del procedimento.Deduce ancora il ricorrente che la scelta interpretativa operatanell’impugnato provvedimento si porrebbe in contrasto con l’indirizzo“costantemente seguito sul punto”, in ragione del quale, per il combinatodisposto degli artt. 10, comma 4, 11, comma 7 e 16, comma 2 del decretolegislativo n. 235 del 2012, la declaratoria di incandidabilità, una voltaaccertata con sentenza passata in giudicato, comporta la decadenza didiritto dalla carica dell’amministratore locale che, nelle more delprocedimento, sia stato nuovamente eletto, ferma la validità delle stesseelezioni. Resterebbero altrimenti frustrati i valori costituzionali di cui all'art.97 e quindi il buon andamento e l'imparzialità della pubblicaamministrazione, insieme all’art. 54, secondo comma, dettato suregolamentazione e onore dei titolari di funzioni pubbliche.La convergente operatività dell’indicata disciplina rispetto alla misura dellaincandidabilità accertata ai sensi dell’art. 143, comma 11, TUEL, siapprezzerebbe in ragione del venir meno, ex ante, di un requisito essenzialeper la permanenza nella carica a prescindere da un’eventualeproclamazione, medio tempore intervenuta.Il rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione haconcluso per iscritto per l’inammissibilità del ricorso.Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle inizialirichieste, contraddicendo ai rilievi del P.G., e ha chiesto di rinviarsi il giudizioad altra udienza fissata per la discussione dei due distinti ricorsi, riuniti,Numero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/2026proposti dal Ministero dell’interno e da [OSCURATO:PERSONA] avverso ildecreto della Corte d’appello di Napoli che ha dichiarato l’incandidabilità diquest’ultimo.2. Il ricorso è inammissibile.Quanto viene indicato dal ricorrente come errore di percezione sul fattoCon l’ordinanza impugnata si è escluso che il tema della “decadenza” dallacarica elettiva contrassegnato, nel suo automatismo operativo, dalleprevisioni del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, contenente “Testo unicodelle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire caricheelettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna perdelitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6novembre 2012, n. 190”, appartenesse al tema di decisione, che si èritenuto, invece, circoscritto, nei suoi termini, alla diversa misura, aconnotazione preventiva, della “incandidabilità nelle tornate elettoralisuccessive ai sensi dell’art.143, comma 11, d.lgs. 267/2000”.Sul punto l’ordinanza impugnata prosegue nell’ulteriore rilievo che “[n]ellasentenza impugnata non si fa questione degli effetti della leggesopravvenuta del 2012 (in attuazione della c.d. Legge Severino) e il ricorsonon chiarisce dove, come e quando il profilo suddetto fosse stato sollevatodella decadenza di diritto dalle cariche amministrative del sindaco [OSCURATO:PERSONA] edegli assessori Cozzolino e Iervolino”.Come rileva ancora questa Corte nel provvedimento censurato – che delricorso in parte qua afferma la novità, nel conseguente rilievo diinammissibilità del proposto mezzo ex art. 366 c.p.c. –, il decreto dellaCorte d’appello, per lo stralcio della motivazione riportato in ricorso, nonconsentiva di ritenere che il tema della decadenza, rispettoso, nel suoautomatismo applicativo, delle previsioni della cd. Legge Severino del 2012,fosse stato introdotto in lite.Numero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/2026Il decreto della Corte d’appello, piuttosto, osserva questa Corte conl’impugnata ordinanza, ribadisce l’orientamento “restrittivo” dellagiurisprudenza di legittimità sull’effetto “pro futuro”, e non per il passato,della dichiarazione di incandidabilità, con conseguente esclusione delladecadenza per il turno elettorale successivo allo scioglimento, intervenutonella pendenza del procedimento sulla dichiarazione sulla incandidabilità,prima della sua definitività.Per il proposto ricorso non viene prospettata una situazione integrantel’errore di fatto di cui all’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., risultante daglifondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità èpositivamente stabilita, e, tanto nell’uno che nell’altro caso, sempre che ilfatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza hapronunciato, ma una valutazione che investe i contenuti del mezzo propostonell’operato raffronto con le valutazioni condotte nel decreto, impugnato.Al formulato giudizio resta estranea, pertanto, ogni connotazione obiettivae dis-percettiva del dato fattuale che resta non integrato da quanto è, ed èstato interpretato nell’impugnata ordinanza, una valutazione del decretoimpugnato.La motivazione dell’ordinanza di questa Corte, oggetto di revocazione aisensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 e dell’art. 391-bis c.p.c., restapertanto ferma e il mezzo straordinario introdotto, inammissibile.Si tratta di evidenza vieppiù forte laddove si consideri che con l’impugnataordinanza questa Corte, nel vagliare il ricorso dinanzi a lei proposto, èpervenuta ad una declaratoria di inammissibilità del mezzo per un giudizio,quindi, che neppure lambisce quel “fatto” il cui sindacato potrebbe dirsi –ma che tale non è, per le univoche note valutative che pure lo connotano –portatore del dedotto errore di percezione.Numero registro generale 24133/2024Numero sezionale 626/2026Numero di raccolta generale 9255/2026Data pubblicazione 12/04/20263. In via conclusiva il ricorso è inammissibile e restano assorbite le ulterioriistanze.Nulla sulle spese essendo le parti evocate in lite rimaste intimate.Va escluso il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, operando l'esenzione per leAmministrazioni dello Stato (ex multis, Cass., Sez. 6, Lav., Ordinanza n.1778 del 29/01/2016). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Nulla sulle spese.Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non applica l’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/02/2026.Il PresidenteAlberto Giusti