Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13656/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 210/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio aveva respinto l'appello avverso la pronuncia dellaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 7703/2023 con cui erastato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione IMU 2017 emesso daRoma [OSCURATO:PERSONA].L’ente locale resiste con controricorso.Con decreto del 4/12/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs.472/1997 e dell’art. 12 preleggi e lamenta che la Corte di Giustizia disecondo grado abbia erroneamente ritenuto inapplicabile il principio delfavor rei in conseguenza dell’approvazione della legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) che non prevede più la decadenza dal beneficio agevolativo ai finiIMU in caso di omessa presentazione della dichiarazione.Numero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2.

Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato, sulpunto, nella proposta di definizione anticipata (« ... come a più ripresesottolineato da questa Corte, in tema di IMU, le condizioni per l'esenzionedei cd. beni-merce non locati devono essere oggetto di specifica indicazionenella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per laquale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmentevariabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositorecirca la loro permanenza (Cass. n. 8357/2025); ... in tema di IMU,l'esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. conmodif. dalla l. n. 124 del 2013, presuppone la presentazione delladichiarazione, attestante il possesso dei requisiti per godere della stessa,entro il termine ordinario previsto per le variazioni relative all'impostamunicipale propria, la cui inosservanza determina la decadenza dal beneficiofiscale (cfr. Cass. n. 33752/2024);... sulla scorta del consolidatoorientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabilisconoesenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sonosuscettibili di interpretazione analogica o estensiva, la specifica indicazionenormativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazionedella dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasialtro adempimento (Cass. n. 8357/2025); ... l’art. 1, comma 769 della L. n.160 del 2019, entrato in vigore dal 2020, non ha comportato l’abrogazionel’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, né il primo può ritenersiapplicabile per l’anno di imposta oggetto della presente controversia (2017)in base al principio del favor rei, trattandosi di principio relativo solo allesanzioni tributarie e che non comporta una generale retroattività delle normetributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che hacarattere innovativo e non interpretativo (Cass. n. 8357 del 2025) ... ».2.3.

È opportuno peraltro evidenziare che la Corte Costituzionale, con lasentenza n. 49 del 17 aprile 2025, ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale sull’art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, nellaversione anteriore alle modifiche del D.L. 102/2013, relative all’IMU dovutasui beni-merce per l’anno 2012, avendo, in particolare, la Corte ritenuto chel’IMU, in quanto imposta patrimoniale, possa legittimamente colpire ilNumero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/2026semplice possesso dell’immobile, anche se non locato o non produttivo direddito, poiché il solo diritto di disporne costituisce indice di capacitàcontributiva; è stato dunque valorizzato il fatto che il proprietario mantienel’astratta possibilità di utilizzare il bene (venderlo, locarlo, destinarlo ad altriusi), ed è questa possibilità giuridica, non l’uso effettivo, a fondare ilpresupposto impositivo.2.4.

La successiva esenzione IMU per i beni-merce, introdotta dallegislatore dal 2014 in poi, è stata interpretata come scelta di politica fiscalee non come correzione costituzionalmente imposta per gli anni precedenti,escludendo quindi profili di incostituzionalità retrospettiva, avendo la Corteperaltro richiamato anche la precedente sentenza n. 60/2024, che avevaescluso l’IMU solo per gli immobili oggettivamente non utilizzabili per causenon imputabili al contribuente (ad esempio occupazione abusivadebitamente denunciata), evidenziando che con riguardo ai beni-merce lascelta imprenditoriale di non utilizzare o non locare l’immobile va ritenutairrilevante, poiché non elimina l’indice patrimoniale di ricchezza e non incide,quindi, sulla legittimità costituzionale dell’IMU dovuta.3.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, «con riferimento alla illegittimità dellesanzioni comminate», avendo la contribuente chiesto l’annullamento dellesanzioni per obiettiva incertezza normativa.3.2.

La doglianza va disattesa.3.3.

È dirimente evidenziare che il summenzionato art. 1, comma 769,della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non ha inciso sulla disciplina IMU intermini retroattivi e non ha abrogato il summenzionato comma 5-bis dell'art.2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cosicché non vi è motivo di escludere lesanzioni, restando confermata la necessità – come detto da intendere a penadi decadenza – della predetta dichiarazione, in mancanza della qualel’imposta è dovuta con le relative sanzioni, non essendovi stata, sotto taleprofilo, alcuna abolitio criminis (v., sul principio, Cass., Sez.

Un. n.13145/2022).Numero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/20263.4.

Ne consegue che l’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019,vigente dall’anno di imposta 2020, che ha previsto l’esonero dal pagamentodell’IMU per gli immobili cd. beni-merce a seguito della relativadichiarazione, non avendo abrogato l’obbligo dichiarativo di cui al comma 5-bis dell'art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, non ha comportato alcuna abolitiocriminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni in caso di omessapresentazione della dichiarazione.4.

Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa5.

Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6.

A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 5.800,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 5.800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/2026avverso la sentenza n. 210/2025 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/1/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio aveva respinto l'appello avverso la pronuncia dellaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Roma n. 7703/2023 con cui erastato respinto il ricorso avverso avviso di liquidazione IMU 2017 emesso daRoma [OSCURATO:PERSONA].L’ente locale resiste con controricorso.Con decreto del 4/12/2025 questa Corte formulava proposta didefinizione anticipata della controversia ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendoche il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata aisensi dell’art. 380-bis n. 1 c.p.c.La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza diincompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata daparte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizionedegli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina qualirelatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 3, commi 2 e 3 del D.Lgs.472/1997 e dell’art. 12 preleggi e lamenta che la Corte di Giustizia disecondo grado abbia erroneamente ritenuto inapplicabile il principio delfavor rei in conseguenza dell’approvazione della legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) che non prevede più la decadenza dal beneficio agevolativo ai finiIMU in caso di omessa presentazione della dichiarazione.Numero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/20262.2. Le doglianze vanno disattese sulla scorta di quanto evidenziato, sulpunto, nella proposta di definizione anticipata (« ... come a più ripresesottolineato da questa Corte, in tema di IMU, le condizioni per l'esenzionedei cd. beni-merce non locati devono essere oggetto di specifica indicazionenella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per laquale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmentevariabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositorecirca la loro permanenza (Cass. n. 8357/2025); ... in tema di IMU,l'esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. conmodif. dalla l. n. 124 del 2013, presuppone la presentazione delladichiarazione, attestante il possesso dei requisiti per godere della stessa,entro il termine ordinario previsto per le variazioni relative all'impostamunicipale propria, la cui inosservanza determina la decadenza dal beneficiofiscale (cfr. Cass. n. 33752/2024);... sulla scorta del consolidatoorientamento di questa Corte, in base al quale le norme che stabilisconoesenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sonosuscettibili di interpretazione analogica o estensiva, la specifica indicazionenormativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazionedella dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasialtro adempimento (Cass. n. 8357/2025); ... l’art. 1, comma 769 della L. n.160 del 2019, entrato in vigore dal 2020, non ha comportato l’abrogazionel’art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 102 del 2013, né il primo può ritenersiapplicabile per l’anno di imposta oggetto della presente controversia (2017)in base al principio del favor rei, trattandosi di principio relativo solo allesanzioni tributarie e che non comporta una generale retroattività delle normetributarie più favorevoli al reo, e trattandosi inoltre di disposizione che hacarattere innovativo e non interpretativo (Cass. n. 8357 del 2025) ... ».2.3. È opportuno peraltro evidenziare che la Corte Costituzionale, con lasentenza n. 49 del 17 aprile 2025, ha dichiarato non fondate le questioni dilegittimità costituzionale sull’art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011, nellaversione anteriore alle modifiche del D.L. 102/2013, relative all’IMU dovutasui beni-merce per l’anno 2012, avendo, in particolare, la Corte ritenuto chel’IMU, in quanto imposta patrimoniale, possa legittimamente colpire ilNumero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/2026semplice possesso dell’immobile, anche se non locato o non produttivo direddito, poiché il solo diritto di disporne costituisce indice di capacitàcontributiva; è stato dunque valorizzato il fatto che il proprietario mantienel’astratta possibilità di utilizzare il bene (venderlo, locarlo, destinarlo ad altriusi), ed è questa possibilità giuridica, non l’uso effettivo, a fondare ilpresupposto impositivo.2.4. La successiva esenzione IMU per i beni-merce, introdotta dallegislatore dal 2014 in poi, è stata interpretata come scelta di politica fiscalee non come correzione costituzionalmente imposta per gli anni precedenti,escludendo quindi profili di incostituzionalità retrospettiva, avendo la Corteperaltro richiamato anche la precedente sentenza n. 60/2024, che avevaescluso l’IMU solo per gli immobili oggettivamente non utilizzabili per causenon imputabili al contribuente (ad esempio occupazione abusivadebitamente denunciata), evidenziando che con riguardo ai beni-merce lascelta imprenditoriale di non utilizzare o non locare l’immobile va ritenutairrilevante, poiché non elimina l’indice patrimoniale di ricchezza e non incide,quindi, sulla legittimità costituzionale dell’IMU dovuta.3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, «con riferimento alla illegittimità dellesanzioni comminate», avendo la contribuente chiesto l’annullamento dellesanzioni per obiettiva incertezza normativa.3.2. La doglianza va disattesa.3.3. È dirimente evidenziare che il summenzionato art. 1, comma 769,della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non ha inciso sulla disciplina IMU intermini retroattivi e non ha abrogato il summenzionato comma 5-bis dell'art.2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cosicché non vi è motivo di escludere lesanzioni, restando confermata la necessità – come detto da intendere a penadi decadenza – della predetta dichiarazione, in mancanza della qualel’imposta è dovuta con le relative sanzioni, non essendovi stata, sotto taleprofilo, alcuna abolitio criminis (v., sul principio, Cass., Sez. Un. n.13145/2022).Numero registro generale 15340/2025Numero sezionale 3549/2026Numero di raccolta generale 13656/2026Data pubblicazione 11/05/20263.4. Ne consegue che l’art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019,vigente dall’anno di imposta 2020, che ha previsto l’esonero dal pagamentodell’IMU per gli immobili cd. beni-merce a seguito della relativadichiarazione, non avendo abrogato l’obbligo dichiarativo di cui al comma 5-bis dell'art. 2 d.l. 31 agosto 2013, n. 102, non ha comportato alcuna abolitiocriminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni in caso di omessapresentazione della dichiarazione.4. Tutto ciò premesso, la Corte osserva che la proposta di definizioneanticipata merita integrale conferma, posto che richiama ed applica principidi diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, né laricorrente ha offerto elementi per mutare l’orientamento della stessa5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.6. A tale esito segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spesedel giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condannaal pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un’ulteriore sommain favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessiviEuro 5.800,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessoricome per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 5.800,00 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e dellasomma di Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloversato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 28.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Decreto Cassazione n. 13656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris