CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 40584/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19088-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].A GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE D.ELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso l'ordinanza n. 6327/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale di cui all'ordinanza di questa Corte n. 6327/2020, depositata il 5 marzo 2020, resa sul ricorso n.r.g. 24782/2018, nella parte in cui, nel dispositivo, nel provvedere sulle spese di lite, nella frase «condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.», ha omesso di indicare l'importo delle spese liquidate a titolo di compensi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: LI1 ricorso è fondato. Infatti è oggettivamente palese, vista la relativa statuizione di condanna, che l'omessa liquidazione delle spese a titolo di compensi, è frutto di una mera dimenticanza. Tanto premesso, secondo questa Corte, nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione (arg. da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16415 del 21/06/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29029 Ric. 2020 n. 19088 sez. MT - ud. 15-09-2021 -2- del 13/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3968 del 18/02/2020). Pertanto, liquidate in euro 2.300,00 per compensi le spese del relativo giudizio di legittimità (in ragione dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni), l'ordinanza va corretta nel dispositivo, nel quale, nella frase sopra riprodotta, dopo le parole «liquidate in Euro» e prima delle parole « per compensi» va inserita la cifra «2.300,00». Nulla a disporre quanto alle spese di questo giudizio, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14 del 2016). PQM Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 6327/2020, depositata il 5 marzo 2020, resa sul ricorso n.r.g. 24782/2018, nella parte in cui ha provveduto sulle spese, così emendata: «condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.»; invariato il resto del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2021. President i Iit. Lticio uciotti kL A 40 \ [OSCURATO:PERSONA]