CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 45887/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Caltanissetta riconosceva ai sensi del d.lgs. n. 37 del 2016 la sentenza definitiva emessa dalle autorità giudiziarie tedesche, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla sanzione pecuniaria di 108,50 euro per violazione al codice stradale. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a Mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 11 d.lgs. n. 37 del 2016. La Corte di appello avrebbe dovuto respingere la richiesta di riconoscimento per incompletezza del certificato, privo della data della commessa violazione. 2.2. Violazione di legge (art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.), in relzione al diritto di difesa. La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere al difensore il legittimo impedimento ritualmente rappresentato (impegno concomitante). 2.3. Apparenza della motivazione. La motivazione della sentenza è apparente, in quanto assume senza darne conto che il ricorrente sia stato informato della procedura scritta (non è data contezza della data della infrazione; se il ricorrente abbia compreso la natura della infrazione). 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. La data della commissione del fatto rilevava ai fini dell'art. 157 cod. pen. e del decorso di tre anni previsto per la decadenza della azione punitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito iltistrate. 2. Preliminarmente va disattesa la richiesta, formulata dal difensore, di rinvio dell'udienza, per la quale è stata richiesta la trattazione orale, per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale. In particolare, il difensore non ha documentato quando ha conosciuto la fissazione del contemporaneo impegno e quindi la dedotta impossibilità di avvalersi, per ragioni di distanza, di un sostituto processuale per il presente giudizio. 3. In ogni caso, non risulta costituito dal ricorrente un valido rapporto processuale con la proposta impugnazione. Va rilevato infatti che il provvedimento impugnato è stato notificato alla parte in data 15 luglio 2022 e solo il 28 luglio 2022 è stato depositato (tra l'altro presso il Tribunale di Caltagirone) il ricorso per cassazione. Quindi ben oltre il termine di cinque giorni previsto dalla disciplina di riferimento. Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, recante attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, prevede all'art. 11, comma 5, che "contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69". Si tratta di disposizione di rinvio - quanto alla disciplina del ricorso per cassazione avverso la decisione della corte di appello che si pronuncia sul riconoscimento - contenuta anche in altri strumenti normativi in tema di mutuo riconoscimento intervenuti successivamente alla legge n. 69 del 2005. Questa Corte ha già stabilito al riguardo in tema di riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, che il rinvio, operato dall'art. 12, comma 10, del d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, che disciplina il mandato di arresto europeo, implica l'applicazione anche delle modifiche che sono state apportate a tale legge dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (in vigore dal 20 febbraio 2021), lì dove contempla il più ristretto termine di cinque giorni per la presentazione del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 22805 del 08/06/2022, Rv. 283466). La ratio del rinvio (e dell'applicazione delle modifiche intervenute nel 2021) anche al riconoscimento in esame si giustifica con la sottoposizione della procedura di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie a tempi certi e contenuti al pari del m.a.e., in conformità a quanto prevede la decisione 2005/214/GAI (art. 11: la decisione della Corte di appello deve infatti avvenire entro 20 gg. dalla data di ricevimento della decisione; "in casi eccezionali" il termine è prorogato di trenta giorni; in caso di ricorso per cassazione il termine è prorogato di trenta giorni). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a