CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.4189/2021 depositata il 22/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4189/21, depositata il 22/9/2021, la CTR del Laziorigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.398/2019 con cui la CTP di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dallaNumero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/2026contribuente avverso la intimazione di pagamento relativa a due cartelleesattoriali concernenti diversi tributi per gli anni di imposta 2010 e 2011.La CTR affermava la regolarità delle notifiche degli atti presuppostilamentata dalla Cottone, accertandone la ritualità in quanto effettuate amezzo “servizio postale ed ai sensi dell’art. 140 cpc con ricevutainformativa a mani di persona convivente”; escludeva la prescrizione,stante l’avvenuta notifica della cartella in data antecedente al suo decorso,con successiva notifica di numerosi atti interruttivi; rilevava lainfondatezza dell’eccezione di inutilizzabilità della documentazione,sollevata dalla contribuente per essersi l’Ufficio della Riscossione costituitomediante avvocato del libero foro, nonché l’infondatezza dell’eccezione“circa la produzione delle relate di notifica in fotocopia, essendo le stessepienamente valide sino a proposizione di querela di falso.”.Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazioneDaniela Cottone.L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si difendeva con controricorso.La ricorrente depositava altresì memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono violazione e falsa applicazione degliartt. 2700, 2712 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile,affermando la necessità della querela di falso, il disconoscimento ex art.2719 c.c. della conformità all’originale “di alcuni documenti contenentiestratti di ruolo e relate delle presunte cartelle di pagamento sotteseall’atto impugnato”, tempestivamente effettuato dalla contribuente nellememorie illustrative ex art. 32 d.lgs 546/92, trattandosi di mere copiefotostatiche non autenticate, non “conformi agli originali in quanto nessunoriginale si ritiene esistente”, con conseguente inutilizzabilità delle stesse.La ricorrente ha evidenziato, richiamando pronunce di questa Corte, che,avendo negato l’esistenza stessa degli originali relativi alle notifiche, ilNumero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/2026disconoscimento doveva ritenersi ritualmente avvenuto, non essendopretendibile in tal caso un atto di disconoscimento nei terminitradizionalmente richiesti (ossia l’allegazione di elementi, almeno indiziari,sul divergente contenuto dell’originale). Pertanto, in mancanza dellaproduzione degli originali o delle copie conformi, i documenti depositatidalla controparte non avrebbero potuto essere utilizzati ai fini deldecidere, in virtù del combinato disposto degli artt. 2712 e 2719 c.c..Il primo motivo è infondato nei termini sotto esposti.Ritiene questa Corte, aderendo ad un condivisibile recenteorientamento della giurisprudenza di legittimità cui si intende dare seguito(Cass. n. 24029/24; Cass. n. 134/25), che proprio in quanto la ricorrenteha contestato l’esistenza stessa dell’originale delle copie dei documentidisconosciuti, al fine di privare di idoneità probatoria tali copie era, in talcaso, necessaria la proposizione di una querela di falso. Invero, “ildisconoscimento di conformità di una copia all’originale presuppone che lacopia prodotta sia difforme da un originale non prodotto. L’esistenza di unoriginale (non prodotto) è, pertanto, il presupposto perché vengadisconosciuta l’efficacia probatoria della copia prodotta, rispetto al cuioriginale il ricorrente deduce specificamente elementi in fatto tali daescludere che la copia prodotta possa definirsi a esso conforme. Ed èquesto il presupposto in base al quale questa Corte richiede la specificitàdella contestazione: esistenza di distonie nel contenuto o nella morfologiadel documento prodotto in copia (abrasioni, cancellazioni e altro), tali daescludere che la copia prodotta possa considerarsi conforme all’originalenon prodotto… L’art. 2719 cod. civ. ha per presupposto che vi sia undocumento riproduttivo (copia) di un altro documento (originale) ecomporta, in caso di mancato disconoscimento di conformità della copiaall’originale, la traslazione dell'efficacia probatoria dell'originale sulla copiaprodotta. 9. Viceversa, ove si escluda l’esistenza dell’originale, non visarebbe in tesi la possibilità di operare una comparazione, posto cheNumero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/2026(come osservatosi in dottrina) la mancanza dell’originale farebbe cadere ilnecessario termine di comparazione al quale agganciare le difformità talida escludere l’equipollente efficacia probatoria della copia all’originale.Sotto questo profilo, la contestazione circa l’esistenza di un originale nonpuò attenere al disconoscimento di conformità o, quanto meno, non puòfondare la specificità della contestazione di conformità richiesta da questaCorte. 10. Analogamente, l’assenza di originale quale presupposto dellaspecificità della contestazione appare distonico anche rispetto agli effettiche produce il disconoscimento di conformità. Questa Corte affermacostantemente che – diversamente dal disconoscimento dellasottoscrizione di un documento – nel caso in cui il disconoscimentodel tutto la sua efficacia probatoria; in questi casi il giudice può accertarnealiunde la conformità, anche mediante presunzioni, posto che ildisconoscimento di conformità «se impegna la parte contro la quale ildocumento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copiaall'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimentodella riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa(Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 06/09/2024 2004; Cass. n.2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011)» (Cass., Sez. V, 12 luglio 2021,n. 19813). 11. Il disconoscimento di conformità, che attiene al contenutodel documento prodotto in copia e non alla provenienza o «paternità» deldocumento, ha pertanto una efficacia diversa e sin anche minore rispettoal disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ.,consentendo l'utilizzazione della scrittura e, in particolare, l’accertamentodella conformità all'originale della copia prodotta anche attraverso altrimezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass., Sez. III, 29 aprile 2022,n. 13519; Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12737; Cass., Sez. Lav., 17febbraio 2015, n. 3122; Cass., Sez. III, 4 marzo 2004, n. 4395; conf.,Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794). 12. La contestazione diNumero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/2026conformità innesca, pertanto, il potere dovere del giudice del merito divalutare (anche per mezzo di presunzioni) se la copia prodotta abbiaefficacia rappresentativa dei fatti ivi indicati; la contestazione diconformità presuppone, ancora una volta, l’esistenza di un originale, inmancanza del quale la conformità a un originale inesistente non sarebbepredicabile neanche in tesi e non sarebbe accertabile aliunde. In assenzadi un originale, non potrebbe tout court valutarsi a fini probatori la copiaprodotta, ancorché ricorrendo ad altri mezzi di prova (come il ricorrentepropugna espressamente) e questa conclusione sarebbe in spregio dellagiurisprudenza di questa Corte menzionata ai punti superiori. 13. A contifatti, l’allegazione della inesistenza dell’originale (pur veicolata da undisconoscimento ex artt. 2712, 2719 cod. civ.) non attiene propriamente aun disconoscimento di conformità (e, quindi, alla inibitoria dellatraslazione della efficacia probatoria dall’originale alla copia), bensì adaltra difesa del contribuente, ossia al fatto che la copia prodotta – inquanto priva di originale – è stata artificiosamente creata. Il ricorrente,deducendo che – a fronte della produzione di copia fotostaticadell’originale - l’originale non esiste nell’ordinamento giuridico, allega che ifatti rappresentati nel documento prodotto in copia non possono esistereper assenza dell’originale stesso. Il «diniego di originale» non attiene allacontestazione del contenuto del documento (difforme da un originaleesistente), bensì alla contestazione dell’esistenza stessa del documento,difesa che va ascritta alle contestazioni finalizzate a espungeredall’ordinamento un documento artificiosamente creato e prodotto ingiudizio e che richiedono la querela di falso, proponibile anche avverso undocumento prodotto in copia, in quanto finalizzata a rimuovere l'efficaciaprobatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata (Cass.,Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8718)….”. (Cass. n. 24029/24).Numero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/2026Pertanto, legittimamente i giudici di merito hanno utilizzato ladocumentazione “disconosciuta” dalla contribuente, per l’accertamento infatto della regolarità delle notifiche.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 26, comma6 del d.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n.600/1973, nonché degli artt. 115, 139 e 140 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR affermato che la cartella dipagamento n. 09720140173646160000 “sarebbe stata correttamentenotificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mentre dalla documentazioneprodotta in copia dall’Agente della riscossione la notifica sembrerebbeeffettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. e peraltro in maniera irrituale,mancando del tutto la prova in atti dell’effettivo invio della raccomandatainformativa dell’avvenuta consegna…” (il plico risulterebbe consegnato asoggetto diverso dal destinatario, qualificatosi convivente). Lamenta laricorrente ”lo svolgimento di un esame superficiale e non sufficiente delladocumentazione prodotta..”, da parte del giudice di merito, assumendo,inoltre, la inidoneità del “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] exart. 139/140 c.p.c.”, depositato dall’Ufficio, a dimostrare se laraccomandata relativa alla cartella n. 09720140173646160000 fosse statainviata e a quale indirizzo, l’esito dell’eventuale invio e il rispetto delleprescrizioni relative al tipo di consegna o tentativo di consegna.Il motivo è inammissibile.“E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ove siadenunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienzadel ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa,determina l’inammissibilità del motivo, perchè la trascrizione integraledella medesima si rende necessaria, in quanto strettamente funzionalealla comprensione del motivo (cfr., ex multis, Cass. n. 21112/2022, Cass.n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 delNumero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/202630/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019).” (Cass., n. 29187/2025),non potendo la Corte di cassazione procedere ad un esame diretto deglitrattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non dinullità del procedimento, in quanto la notificazione della cartella noncostituisce atto del processo tributario. Peraltro, nel caso di specie, lerelate di notifica, prodotte in copia dall’Ader e menzionate dallacontribuente, oltre a non risultare trascritte nel corpo dell’atto, nemmenosono state allegate al ricorso.Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è costituito dalle plurimededuzioni fattuali svolte che, a fronte di un vizio di violazione di leggedenunciato, risultano volte a mettere in discussione l’accertamento infatto, effettuato dai giudici di entrambi i gradi del merito, in ordine allaregolarità della notifica, sull’assunto di una superficiale ed erroneavalutazione del materiale istruttorio da parte della CTR, doglianza che, inquanto tale, è insuscettibile di integrare una violazione di legge, nondella prova (vedi, tra le altre, Cass., n. 24679/2025; Cass., n. 26377/25;Cass., n. 38201/21).Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in 1.800,00 euro per compensi professionali, oltrespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 8875/2022Numero sezionale 8385/2025Numero di raccolta generale 10129/2026Data pubblicazione 19/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 3/12/2025.Il PresidenteLiberato Paolitto