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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23637/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 4141/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: IVA - operazioni inesistenti - elementi indiziari –onere della prova Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 972/03/20 depositata in data 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA e IRAP 2008; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale la medesima società; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la pronuncia di primo grado ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni contestate alla luce degli elementi presuntivi dedotti e provati dall’Ufficio; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso proposto , la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto, in contrasto con la disciplina legale delle presunzioni, che l’Agenzia delle Entrate avesse adempiuto l’onere della prova in relazione alla asserita inesistenza delle operazioni commerciali poste in essere dalla ricorrente ed oggetto degli avvisi di accertamento impugnati; - il motivo è inammissibile; - esso invero, nel criticare gli elementi addotti dall’Ufficio, li ritiene “semplici presunzioni prive di un qualificato supporto indiziario” (pag. 3 del ricorso) in forza delle quali l’Ufficio si Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitato a “una mera enunciazione di circostanze senza specificare, da un lato, il valore indiziante da esse posseduto e, dall’altro, le ragioni che consentivano di desumere, come conseguenza ragionevolmente possibile, l’esistenza di un rapporto di dipendenza logica tra le emergenze allegate e la non veridicità dei rapporti commerciali…” (pagg. 3 e 4 del ricorso); - così argomentando, il motivo si ri solve in una censura di merito che va dichiarata inammissibile; la CTR, infatti, ha valutato gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio e li ha ritenuti correttamente muniti di valore probatorio presuntivo; - e tal e valutazione è, sia pur sinteticamente, in dicata in motivazione quanto il giudice dell’appello annota come “le fatture emesse tra società appartenenti alla stessa proprietà della attuale fossero di puro comodo”; inoltre essa CTR ha ritenuto che “fossero state fatturate prestazioni di servizio da società inesistenti ovvero mai effettuate”; - inoltre, condividendo le valutazioni dei verificatori e dell’Ufficio, la CTR ha anche accertato come “la molteplicità di aziende facenti capo ai titolari della appellante serviva proprio per la produzione di fatture per operazioni inesistenti o per sponsorizzazione dei costi gonfiati.

In altri termini si era creato un sistema di molteplici realtà societarie al solo scopo di creare fatture e costi per l’una e l’altra”; - e invero, la inesistenza delle società emittent i, che la CTR ha rilevato tra gli elementi indiziari, è certamente elemento presuntivamente rilevante ai fini che qui interessano; - in ogni caso, il motivo risulta comunque infondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale, con riferimento alla documentazione prodotta, (Cass.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA].5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 ) si ritiene che una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVAe/o della deduzione dei relativi costi,provare l'effettiva esistenza delle operazio ni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre a lle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 4141/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: IVA - operazioni inesistenti - elementi indiziari –onere della prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 972/03/20 depositata in data 09/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per IRES, IVA e IRAP 2008; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello principale la medesima società; - con la sentenza impugnata la CTR confermava la pronuncia di primo grado ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni contestate alla luce degli elementi presuntivi dedotti e provati dall’Ufficio; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso proposto , la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto, in contrasto con la disciplina legale delle presunzioni, che l’Agenzia delle Entrate avesse adempiuto l’onere della prova in relazione alla asserita inesistenza delle operazioni commerciali poste in essere dalla ricorrente ed oggetto degli avvisi di accertamento impugnati; - il motivo è inammissibile; - esso invero, nel criticare gli elementi addotti dall’Ufficio, li ritiene “semplici presunzioni prive di un qualificato supporto indiziario” (pag. 3 del ricorso) in forza delle quali l’Ufficio si Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitato a “una mera enunciazione di circostanze senza specificare, da un lato, il valore indiziante da esse posseduto e, dall’altro, le ragioni che consentivano di desumere, come conseguenza ragionevolmente possibile, l’esistenza di un rapporto di dipendenza logica tra le emergenze allegate e la non veridicità dei rapporti commerciali…” (pagg. 3 e 4 del ricorso); - così argomentando, il motivo si ri solve in una censura di merito che va dichiarata inammissibile; la CTR, infatti, ha valutato gli elementi indiziari dedotti dall’Ufficio e li ha ritenuti correttamente muniti di valore probatorio presuntivo; - e tal e valutazione è, sia pur sinteticamente, in dicata in motivazione quanto il giudice dell’appello annota come “le fatture emesse tra società appartenenti alla stessa proprietà della attuale fossero di puro comodo”; inoltre essa CTR ha ritenuto che “fossero state fatturate prestazioni di servizio da società inesistenti ovvero mai effettuate”; - inoltre, condividendo le valutazioni dei verificatori e dell’Ufficio, la CTR ha anche accertato come “la molteplicità di aziende facenti capo ai titolari della appellante serviva proprio per la produzione di fatture per operazioni inesistenti o per sponsorizzazione dei costi gonfiati. In altri termini si era creato un sistema di molteplici realtà societarie al solo scopo di creare fatture e costi per l’una e l’altra”; - e invero, la inesistenza delle società emittent i, che la CTR ha rilevato tra gli elementi indiziari, è certamente elemento presuntivamente rilevante ai fini che qui interessano; - in ogni caso, il motivo risulta comunque infondato alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale, con riferimento alla documentazione prodotta, (Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA].5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 ) si ritiene che una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVAe/o della deduzione dei relativi costi,provare l'effettiva esistenza delle operazio ni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; - conseguentemente, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre a lle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norm
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