Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 647/2011
ECLI:EU:C:2011:500
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑503/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of State for Work and Pensions
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, 10 e 10 bis — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili — Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità — Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso — Cittadinanza dell’Unione — Proporzionalità»
Massime della sentenza
1.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Normativa dell’Unione — Ambito di applicazione ratione materiae — Prestazione
per inabilità temporanea per giovani disabili — Inclusione in quanto prestazione d’invalidità e non in quanto prestazione
di malattia
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 4, n. 1, lett. b)]
2.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni — Clausole di residenza — Eliminazione — Requisito di residenza per
la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 10, n. 1, primo comma)
3.
Cittadinanza dell’Unione europea — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri
— Vantaggi sociali — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili
(Art. 21, n. 1, TFUE)
1.
Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato
dal regolamento n. 647/2005, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto
da un handicap permanente o duraturo. In una simile situazione, tale prestazione si collega direttamente al rischio di invalidità
previsto dalla suddetta disposizione.
(v. punti 53-54, dispositivo 1)
2.
L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97,
come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità
temporanea per giovani disabili, considerata quale prestazione d’invalidità, al requisito di residenza abituale del richiedente
sul suo territorio.
(v. punto 70, dispositivo 2)
3.
L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per
giovani disabili:
– al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a
dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
– al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.
(v. punti 104, 109-110, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
21 luglio 2011 (
*
)
«Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Artt. 4, 10 e 10 bis – Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili – Prestazione di malattia o prestazione d’invalidità – Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno pregresso – Cittadinanza dell’Unione – Proporzionalità»
Nel procedimento C‑503/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 16 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2009,
nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] of State for Work and Pensions,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev (relatore), A. Rosas, A. Ó Caoimh e
dalla sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante, assistita dal sig. R. Drabble, QC;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente, assistita dal sig. T. de la Mare, barrister;
– per la Commissione europea, dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. a) e b), 10, n. 1, 19 e 28 del
regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata
e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina britannica residente in Spagna,
ed il [OSCURATO:PERSONA] of State for Work and Pensions, in merito al diniego di quest’ultimo di riconoscerle una prestazione per inabilità
temporanea per giovani disabili.
Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3
L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, rubricato «Campo di applicazione quanto alle persone», dispone quanto segue:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla
legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti
nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
4
L’art. 4 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così recita:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
(...)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (...)
(...)».
5
L’art. 10 del suddetto regolamento, rubricato «Revoca delle clausole di residenza – Incidenza dell’assicurazione obbligatoria
sul rimborso dei contributi», al n. 1, primo comma, prevede quanto segue:
«Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti,
le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione
di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca
per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione
debitrice».
6
Ai sensi dell’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, rubricato «Prestazioni speciali a carattere non contributivo», le disposizioni
dell’art. 10 e del titolo III di detto regolamento non si applicano alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo
di cui all’art. 4, n. 2 bis, del medesimo regolamento. Le persone cui si applica il regolamento n. 1408/71 beneficiano di
dette prestazioni esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono e in base alla legislazione di tale
Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis di detto regolamento.
7
La prestazione temporanea per inabilità per giovani disabili di cui alla causa principale non figura nel suddetto allegato
II bis.
8
L’art. 19 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali»,
contenuto nella sezione 2, intitolata «Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari», del capitolo 1, rubricato «Malattia
e maternità», del titolo III del medesimo regolamento, così recita:
«1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che
soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto
eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:
(...)
b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.
(...)
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro
diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione
dello Stato nel cui territorio risiedono.
(...)».
9
L’art. 28 del regolamento n. 1408/71, rubricato «Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più
Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza», collocato nella sezione 5, intitolata «Titolari
di pensioni o di rendite e loro familiari», del capitolo 1 del titolo III di detto regolamento, così recita al n. 1:
«Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite
dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché,
in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto
conto eventualmente di quanto disposto all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora
risiedesse nel territorio dello Stato in questione. (...)
(...)».
La normativa nazionale
10
Ai sensi dell’art. 20, n. 1, lett. b), della legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di previdenza ([OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1992; in prosieguo: la «SSCBA»), la prestazione per inabilità è una prestazione a carattere
contributivo.
11
Le prestazioni a carattere contributivo sono erogate, conformemente all’art. 163, n. 1, lett. a), della legge del 1992 sull’amministrazione
della previdenza sociale ([OSCURATO:PERSONA] 1992), dal Fondo nazionale previdenziale. La dotazione finanziaria
necessaria al suddetto Fondo per procedere ai versamenti in questione è fornita, in applicazione dell’art. 1, n. 1, della
SSCBA, tramite contributi dovuti, in particolare, dai beneficiari di redditi e dai datori di lavoro.
12
L’art. 30A, nn. 4 e 5, della SSCBA dispone quanto segue:
«4. Per ciascun periodo di inabilità lavorativa, il beneficiario può percepire la prestazione per inabilità temporanea per un
periodo massimo di 364 giorni.
5. Allorché, in applicazione del precedente paragrafo 4, cessi il diritto del beneficiario ad una prestazione per inabilità temporanea,
questi acquisisce il diritto ad una prestazione per inabilità di lunga durata per ogni giorno ulteriore compreso nello stesso
periodo di inabilità durante il quale non abbia ancora raggiunto l’età legale di pensionamento».
13
La prestazione per inabilità temporanea è versata, in base all’art. 30B, n. 2, e dell’allegato 4, parte I, della SSCBA, secondo
due aliquote forfettarie. Durante i primi 196 giorni, essa è corrisposta con un’aliquota più bassa di quella prevista per
la parte restante del periodo di 364 giorni. L’aliquota di base della prestazione per inabilità di lunga durata è più elevata
dell’aliquota massima della prestazione per inabilità temporanea.
14
L’allegato 12, n. 1, della SSCBA esclude dal beneficio della prestazione per inabilità gli aventi diritto ad un’indennità
per malattia di legge a carico del loro datore di lavoro.
15
Il diritto ad una prestazione per inabilità dipende essenzialmente dalla sussistenza di determinati requisiti di contribuzione
in capo al richiedente. Tuttavia, i soggetti inabili al lavoro di giovane età hanno diritto, ai sensi dell’art. 30A, n. 2A,
della SSCBA, ad una prestazione per inabilità pur non avendo versato contributi, a condizione che l’interessato:
«a) [abbia] compiuto il 16º anno di età alla data considerata;
b) [sia] di età inferiore a 20 anni o, nei casi prescritti, a 25 anni, ad una data compresa nel periodo di inabilità lavorativa;
c) [sia] stato inabile al lavoro per 196 giorni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda
ovvero una data anteriore, nel periodo di inabilità lavorativa in cui aveva almeno 16 anni di età;
d) alla data considerata [soddisfi] i requisiti di legge relativi alla residenza o al soggiorno in [OSCURATO:PERSONA]; e
e) a tale data, [non sia] una persona beneficiaria di una formazione a tempo pieno».
16
L’art. 16, n. 1, del regolamento sulla previdenza sociale (prestazioni per inabilità) del 1994 [[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Regulations 1994; in prosieguo: il «SSIBR» ], così dispone:
«I requisiti prescritti ai fini dell’applicazione dell’art. 30A, n. 2A, lett. d), [del SSCBA] relativi alla residenza o al
soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] implicano per ogni persona interessata che questa, alla data di presentazione della domanda:
a) possieda la propria residenza abituale in [OSCURATO:PERSONA];
b) non sia una persona soggetta al controllo dell’autorità per l’immigrazione ai sensi dell’art. 115, n. 9, dell’Immigration
and [OSCURATO:PERSONA] 1999 (legge del 1999 relativa all’immigrazione e all’asilo) o sia una persona alla quale si applica il paragrafo
5;
c) soggiorni in [OSCURATO:PERSONA]; e
d) abbia soggiornato in [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore
a 26 settimane nelle 52 settimane immediatamente precedenti tale data».
17
A norma del n. 6 del suddetto art. 16, tali requisiti devono sussistere al momento della domanda.
Causa principale e questioni pregiudiziali
18
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina britannica nata nel novembre del 1989, è affetta dalla sindrome di Down. Nell’agosto 2000 si
trasferiva con i propri genitori in Spagna, dove essi vivono tuttora. Le veniva riconosciuto retroattivamente un assegno di
sussistenza per disabili («[OSCURATO:PERSONA]»), decorrente dalla data di istituzione dell’assegno medesimo nell’aprile
del 1992. Quest’ultimo le veniva corrisposto in Spagna ai sensi delle disposizioni transitorie contenute all’art. 95 ter del
regolamento n. 1408/71.
19
Il padre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto attività lavorativa, da ultimo, in [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esercizio fiscale
2000/2001, percepisce dal mese di ottobre 2009 una pensione di vecchiaia, dopo aver beneficiato di una pensione aziendale.
La madre della ricorrente nel procedimento principale percepisce una pensione di vecchiaia dal 25 luglio 2005 e, in precedenza,
fruiva di una prestazione per inabilità.
20
La ricorrente nel procedimento principale non ha mai lavorato e, con ogni probabilità, non potrà mai esercitare un’attività
lavorativa.
21
La madre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della figlia, presentava domanda diretta al riconoscimento,
in favore di quest’ultima, di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili a decorrere dal compimento del
sedicesimo compleanno della figlia, data a decorrere dalla quale quest’ultima poteva avervi diritto. Il 24 novembre 2005 tale
domanda veniva respinta dal [OSCURATO:PERSONA] of State for Work and Pensions in base al rilievo che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva
il requisito relativo al soggiorno in [OSCURATO:PERSONA]. Nel contempo, la ricorrente nel procedimento principale veniva informata
del fatto che le sarebbero stati corrisposti contributi della previdenza nazionale fintanto che fosse rimasta inabile al lavoro.
22
Avverso la decisione del [OSCURATO:PERSONA] of State for Work and Pensions la madre della ricorrente nel procedimento principale proponeva
ricorso in nome della figlia. A seguito del rigetto del medesimo, essa presentava impugnazione dinanzi al giudice del rinvio,
deducendo che il negato riconoscimento a sua figlia, da parte delle autorità britanniche, della suddetta prestazione per inabilità
sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione.
23
Il giudice del rinvio precisa che la prestazione per inabilità di cui trattasi è spesso designata, a causa del complesso dei
suoi requisiti di applicazione, quale «prestazione per inabilità per giovani disabili».
24
Dalla decisione di rinvio emerge, inoltre, che la ricorrente nel procedimento principale soddisfa tutti i requisiti per il
riconoscimento della prestazione temporanea per giovani disabili, ad eccezione di quelli relativi alla residenza abituale,
al soggiorno pregresso ed al soggiorno al momento del deposito della domanda in [OSCURATO:PERSONA], previsti dall’art. 16, n. 1,
del SSIBR. Il giudice del rinvio osserva che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] of State for Work and Pensions abbia respinto la domanda
della ricorrente nel procedimento principale in base al rilievo che questa non soggiornava in [OSCURATO:PERSONA] al momento della
presentazione della domanda, la domanda avrebbe potuto essere parimenti respinta per insussistenza degli altri due requisiti
citati.
25
Il giudice del rinvio si domanda, in primo luogo, se la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisca
una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ovvero una prestazione d’invalidità
ai sensi di detto art. 4, n. 1, lett. b). Il suddetto giudice ritiene che la prestazione in esame non possa essere considerata
quale prestazione di malattia poiché non sostituisce alcun reddito e non interviene nel corso di un’interruzione della retribuzione,
dato che la ricorrente nel procedimento principale, al pari della maggior parte dei richiedenti che si trovano nella sua situazione,
non ha mai lavorato. Inoltre, sempre secondo il giudice del rinvio, l’inabilità da cui la ricorrente nel procedimento principale
è affetta non è temporanea.
26
Tale giudice nutre inoltre dubbi circa la possibilità di qualificare la prestazione temporanea per giovani disabili come prestazione
d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71, per via del fatto che tale prestazione è corrisposta
per un periodo massimo di 364 giorni. Tuttavia, dopo tale periodo, la ricorrente nel procedimento principale dovrebbe percepire,
secondo il suddetto giudice, una prestazione per inabilità di lunga durata al pari di molti altri che si trovano nella sua
situazione. La prestazione per inabilità temporanea e quella di lunga durata costituirebbero, dunque, un’unica prestazione,
nonostante la loro struttura interna.
27
In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se i tre requisiti menzionati supra al punto 24 siano compatibili con il
diritto dell’Unione.
28
Ciò premesso, l’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una prestazione con le caratteristiche di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili costituisca una
prestazione di malattia ovvero una prestazione di invalidità ai sensi del [regolamento n. 1408/71].
2) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che tale detta prestazione debba essere considerata una prestazione per malattia:
a) se una persona quale la madre della ricorrente, che abbia cessato definitivamente ogni attività lavorativa subordinata o autonoma
a seguito del proprio pensionamento, debba nondimeno essere considerata “lavoratore” ai sensi dell’art. 19 [di tale regolamento],
a motivo della sua precedente attività lavorativa subordinata o autonoma, o se, invece, tale persona rientri nell’ambito di
applicazione degli artt. 27‑34 [del suddetto regolamento] (titolari di pensioni o di rendite);
b) se una persona quale il padre della ricorrente, che non eserciti alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma dal 2001,
debba essere comunque considerata “lavoratore”, ai sensi dell’art. 19 del [medesimo] regolamento, a motivo della sua precedente
attività lavorativa subordinata o autonoma;
c) se un richiedente debba essere considerato “titolare di pensione” ai sensi dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, in virtù
della concessione di una prestazione erogata ai sensi dell’art. 95 ter del regolamento medesimo, nonostante il fatto che:
i) non sia mai stato un lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71; ii) non abbia raggiunto
l’età pensionabile, e iii) rientri nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 solo in quanto
familiare di un lavoratore;
d) qualora un titolare di pensione rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 28 del regolamento n. 1408/71, se un familiare
di detto titolare, che sia stato permanentemente co‑residente del medesimo nello stesso Stato membro, possa richiedere, ai
sensi dell’art. 28, n. 1, [di tale regolamento], nel combinato disposto con il successivo art. 29 [del regolamento in questione],
una prestazione di malattia in denaro all’istituzione competente indicata dall’art. 28, n. 2, [dello stesso regolamento],
laddove tale prestazione (se dovuta) sia esigibile dal familiare (e non dal titolare della pensione);
e) se una condizione imposta dalla normativa nazionale in materia di previdenza sociale che limiti l’acquisto iniziale del diritto
ad una prestazione di malattia alle persone che abbiano compiuto un periodo obbligatorio di soggiorno pregresso nello Stato
membro competente in un determinato lasso di tempo, sia compatibile, ove applicabile [in funzione delle soluzioni fornite
ai precedenti quesiti a)‑d)], con gli artt. 19 e/o 28 del regolamento n. 1408/71.
3) Nel caso in cui la prima questione venga risolta nel senso che la prestazione de qua debba essere considerata quale prestazione
di invalidità, se la disposizione di cui all’art. 10 del regolamento n. 1408/71, laddove si riferisce alle prestazioni “acquisit[e]
in base alla legislazione di uno o più Stati membri”, significhi che, ai sensi del regolamento n. 1408/71, gli Stati membri
conservano la facoltà di stabilire condizioni per l’acquisto iniziale di tali prestazioni di invalidità basate sulla residenza
nello Stato membro interessato o sulla dimostrazione di periodi obbligatori di soggiorno pregresso in tale Stato membro, di
modo che un richiedente non possa esigere per la prima volta la suddetta prestazione da un altro Stato membro».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una prestazione per inabilità temporanea per giovani
disabili, come quella di cui al procedimento principale, costituisca una prestazione di malattia o una prestazione d’invalidità
ai sensi del regolamento n. 1408/71.
30
Occorre rilevare, in via preliminare, che tale questione non attiene quindi al regime generale delle prestazioni per inabilità
erogate ai sensi della normativa del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, ma si riferisce specificamente alla
prestazione per inabilità per giovani disabili, la cui natura ed i cui requisiti di concessione sono distinti, come risulta
dai punti 10‑17 supra.
31
Conformemente all’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71, detto regolamento si applica alle legislazioni
relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, rispettivamente, le prestazioni di malattia e le prestazioni d’invalidità,
comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità lucrativa.
32
Secondo costante giurisprudenza, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari
prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente
definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in
particolare, sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑286/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1771, punto 37; 18 dicembre 2007, cause riunite
C‑396/05, C‑419/05 e C‑450/05, Habelt e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11895, punto 63, nonché 11 settembre 2008, causa C‑228/07, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6989, punto 19).
33
Nella specie, non è controverso che tale sia la prestazione di cui alla causa principale, dal momento che la sua concessione
dipende da criteri oggettivi legalmente definiti dall’art. 30A, n. 2A, della SSCBA, non disponendo le autorità competenti
di un potere di valutazione individuale delle esigenze del richiedente, e che tale prestazione è destinata a coprire, a seconda
dei casi, il rischio di malattia o quello d’invalidità, previsti all’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71.
34
Inoltre, è pacifico che la ricorrente rientra nel campo di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come
definito all’art. 2, n. 1, del medesimo.
35
Quanto alla precisa determinazione della natura della prestazione di cui al procedimento principale, dalla giurisprudenza
della Corte risulta che l’esigenza dell’uniforme applicazione del diritto dell’Unione implica che le nozioni cui detto diritto
si riferisce non varino a seconda delle particolarità di ciascun diritto nazionale, bensì si basino su criteri obiettivi,
definiti sullo specifico piano del diritto dell’Unione. In conformità a questo principio, le nozioni di prestazioni di malattia
e d’invalidità, di cui all’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71, vanno definite, per l’applicazione di
tale regolamento, in funzione non già del tipo di legislazione nazionale in cui figurano le disposizioni interne che contemplano
le suddette prestazioni, bensì in base alle norme proprie del diritto dell’Unione che definiscono gli elementi costitutivi
delle prestazioni stesse (v., in tal senso, sentenza 10 gennaio 1980, 69/79, Jordens‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 75, punto 6).
36
A tale proposito, per distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali, occorre prendere in considerazione
il rischio coperto da ogni singola prestazione (sentenza 18 luglio 2006, causa C‑406/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6947, punto 27).
37
Come correttamente affermato dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione europea, una prestazione di malattia, ai sensi
dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, copre il rischio legato ad uno stato morboso che determini una sospensione
temporanea delle attività dell’interessato.
38
Per contro, una prestazione d’invalidità, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), di detto regolamento, è destinata, in linea
generale, a coprire il rischio di un’inabilità di un determinato grado, quando sia probabile che tale inabilità sarà permanente
o di lunga durata (v., per analogia, sentenza 11 luglio 2006, causa C‑13/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6467, punto 45).
39
I dubbi nutriti dal giudice del rinvio quanto alla classificazione della prestazione per inabilità temporanea per giovani
disabili come prestazione di malattia o d’invalidità, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1408/71,
derivano dal fatto che tale prestazione rientra in una normativa nazionale che prevede un versamento in due fasi, la prima,
sotto la denominazione di prestazione per inabilità temporanea, per una durata massima di 364 giorni, e la seconda, sotto
la denominazione di prestazione per inabilità di lunga durata, per una durata illimitata, fino al momento in cui il richiedente
raggiunga l’età pensionabile.
40
Occorre rilevare a tal riguardo che, come osservato dal giudice del rinvio, la ricorrente nel procedimento principale, al
pari della maggior parte delle persone che chiedono di beneficiare della prestazione per inabilità temporanea per giovani
disabili, è inabile al lavoro e non ha mai esercitato un’attività lavorativa. Questa sarebbe, secondo il detto giudice, una
caratteristica comune dei richiedenti che hanno diritto a tale prestazione.
41
Il giudice del rinvio sottolinea poi che, alla scadenza del periodo di versamento della prestazione per inabilità temporanea
per giovani disabili, la ricorrente nel procedimento principale, così come la maggior parte degli aventi diritto a tale prestazione,
beneficerà indubbiamente, a causa della natura permanente del suo handicap, della prestazione per inabilità di lunga durata.
42
Infatti, dagli atti presentati alla Corte emerge che, se la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili viene
concessa, questa si trasforma, alla scadenza del periodo del suo versamento, in prestazione per inabilità di lunga durata,
alla sola condizione che l’handicap di cui il richiedente è portatore perduri. Tuttavia, il richiedente non può chiedere il
beneficio della prestazione per inabilità di lunga durata ab initio, ancorché sia pacifico che vi abbia diritto alla luce
del carattere permanente o duraturo del suo handicap. Per il richiedente affetto da un simile handicap, quindi, la prestazione
per inabilità temporanea per giovani disabili costituisce solamente una fase preliminare affinché egli possa richiedere, alla
scadenza del periodo di versamento della medesima, il riconoscimento della prestazione per inabilità di lunga durata.
43
Pertanto, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui il richiedente è affetto da un handicap permanente
o di lunga durata, le prestazioni per inabilità temporanea e di lunga durata per giovani disabili si iscrivono necessariamente
in un contesto di continuità.
44
Infatti, il giudice del rinvio sottolinea che le prestazioni per inabilità temporanea e di lunga durata costituiscono un’unica
prestazione, nonostante le loro modalità di applicazione.
45
Di conseguenza, in un’ipotesi, come quella di cui alla causa principale, in cui è pacifico, sin dalla presentazione della
domanda, che il richiedente è affetto da un handicap permanente o duraturo, la prestazione per inabilità temporanea per giovani
disabili presenta, tenuto conto del nesso di continuità tra questa e la prestazione per inabilità di lunga durata, le caratteristiche
di una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
46
Tale conclusione risulta avvalorata tanto dall’oggetto e dalla finalità della prestazione per inabilità temporanea per giovani
disabili, quanto dalla base di calcolo e dai requisiti per la concessione della medesima (v., per analogia, sentenze 5 luglio
1983, 171/82, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2157, punto 13; [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 21).
47
Per quanto riguarda, anzitutto, l’oggetto e la finalità della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, si
deve rilevare che questa ha sostituito l’indennità per handicap grave. I beneficiari di tale prestazione sono le persone di
età compresa tra i 16 ed i 25 anni inabili al lavoro a causa di malattia o di invalidità.
48
Tuttavia, gli aventi diritto all’indennità per malattia di legge sono esclusi, ai sensi dell’allegato 12, n. 1, della SSCBA,
dal beneficio di tale prestazione. Pertanto, i soggetti inabili al lavoro a causa di un aggravamento temporaneo della loro
salute e che soddisfano contemporaneamente i requisiti sia dell’indennità per malattia di legge, sia della prestazione per
inabilità temporanea per giovani disabili, percepiscono, di regola, la prima e non la seconda.
49
Inoltre, dagli atti presentati alla Corte risulta che la suddetta prestazione è volta a procurare al richiedente i mezzi finanziari
per far fronte ai propri bisogni. Il giudice del rinvio precisa in proposito che, a differenza di una prestazione di malattia,
la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non è diretta a sostituire un reddito durante un’interruzione
della retribuzione, dato che la maggior parte dei beneficiari di tale prestazione, al pari della ricorrente nel procedimento
principale, non ha mai lavorato. Non sussiste quindi, secondo il giudice del rinvio, né un reddito da sostituire né un’interruzione
della retribuzione.
50
Per quanto riguarda, inoltre, i presupposti per la concessione di tale prestazione, essi si riferiscono essenzialmente, a
termini dell’art. 30A, n. 2A, della SSCBA, all’età del richiedente, alla sua inabilità al lavoro, alla circostanza che non
benefici di una formazione a tempo pieno nonché a requisiti in materia di residenza e di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA]. Occorre
rilevare, a tale proposito, che questi presupposti non variano a seconda che si tratti della prestazione temporanea o di lunga
durata per giovani disabili. Infatti, la prestazione per inabilità di lunga durata costituisce la continuazione della prestazione
per inabilità temporanea, senza che sia necessario dimostrare nuovamente la sussistenza dei suddetti presupposti, purché perduri
l’inabilità al lavoro.
51
Quanto, infine, alla base di calcolo della prestazione per inabilità per giovani disabili sia temporanea sia di lunga durata,
occorre osservare che questa è una prestazione settimanale il cui importo non dipende né dalle risorse del beneficiario, né
dalla sua situazione contributiva. Tale importo è determinato in base a tre aliquote differenti applicabili nel corso, rispettivamente,
della prima metà del periodo di versamento della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, della seconda
metà del medesimo e del periodo di versamento della prestazione per inabilità di lunga durata.
52
Il fatto che alle prestazioni per inabilità per giovani disabili temporanea e di lunga durata siano applicabili aliquote diverse
non è sufficiente a far concludere che la natura della prestazione muti in funzione dell’aliquota applicabile, dal momento
che, nel caso di specie, esistono due aliquote differenti all’interno della medesima prestazione per inabilità temporanea
per giovani disabili, come risulta dal punto precedente. In ogni caso, occorre sottolineare che, come emerge dal punto 44
supra, le prestazioni per inabilità temporanea e di lunga durata costituiscono, nonostante la loro struttura interna, un’unica
prestazione.
53
Si deve quindi rilevare che tanto dall’oggetto e dalla finalità della prestazione per inabilità temporanea o di lunga durata,
quanto dai suoi requisiti di concessione, emerge che in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in
cui è pacifico, sin dalla presentazione della domanda, che il richiedente è affetto da un handicap permanente o duraturo,
e nonostante il fatto che tale prestazione sia corrisposta in due fasi successive, quest’ultima si collega direttamente al
rischio di invalidità previsto dall’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
54
Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che una prestazione per inabilità temporanea
per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente
sia affetto da un handicap permanente o duraturo.
Sulla seconda questione
55
In considerazione della soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulla terza questione
56
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nell’ipotesi in cui una prestazione per inabilità temporanea
per giovani disabili, come quella di cui al procedimento principale, debba considerarsi quale prestazione d’invalidità, l’art. 10,
n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che esso osti a che uno Stato membro subordini
la concessione della suddetta prestazione a presupposti di residenza abituale e di soggiorno pregresso del richiedente sul
suo territorio.
57
Dalla decisione di rinvio emerge che la concessione della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili è soggetta,
segnatamente, a tre condizioni cumulative, vale a dire:
– che il richiedente risieda abitualmente in [OSCURATO:PERSONA];
– che egli abbia soggiornato in [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non
sia inferiore a 26 settimane nell’arco delle 52 settimane immediatamente precedenti la data della presentazione della domanda
diretta alla concessione della prestazione di cui trattasi, e
– che egli soggiorni in [OSCURATO:PERSONA] a tale data.
58
Occorre precisare che tali condizioni riguardano l’acquisto della prestazione de qua e non la sua conservazione.
Sulla condizione della residenza abituale
59
Come risulta dalla soluzione fornita alla prima questione, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la
prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili deve essere considerata, ai fini dell’applicazione del regolamento
n. 1408/71, quale prestazione d’invalidità. In quanto tale, essa ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 10 di detto
regolamento. Ai sensi del n. 1, primo comma, di tale disposizione, «[s]alvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento,
le prestazioni in denaro per invalidità (...) acquisit[e] in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono
subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice».
60
A tale riguardo, il governo del [OSCURATO:PERSONA] deduce che il regolamento n. 1408/71 istituisce un sistema di coordinamento in
base al quale gli Stati membri restano competenti a definire i requisiti per la concessione delle prestazioni previdenziali,
purché tali requisiti non determinino alcuna discriminazione tra i lavoratori dell’Unione. Detto regolamento consentirebbe,
quindi, di operare una distinzione tra l’acquisizione di una prestazione, da un lato, e la conservazione di una prestazione
già acquisita, dall’altro. La formulazione dell’art. 10, n. 1, primo comma, del suddetto regolamento confermerebbe che tale
disposizione non ha alcuna incidenza sulle condizioni di acquisizione del diritto ad una prestazione d’invalidità.
61
Tale argomento non può essere condiviso. Infatti, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, la disposizione dell’art. 10
del regolamento n. 1408/71 mira a tutelare gli interessati dagli inconvenienti che potrebbero conseguire dal trasferimento
della loro residenza da uno Stato membro all’altro. Da tale principio deriva non soltanto che l’interessato conserva il diritto
di fruire delle prestazioni contemplate da tale disposizione acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri,
anche dopo aver stabilito la propria residenza in un altro Stato membro, ma anche che non può essergli precluso l’acquisto
di un siffatto diritto per l’unico motivo che egli non risiede nel territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice
(v., in tal senso, sentenze 7 novembre 1973, causa 51/73, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1213, punti 20‑22; 10 giugno 1982, causa 92/81,
Camera, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2213, punto 14, nonché 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85‑381/85 e 93/86, Giletti e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 955,
punto 15).
62
La Corte ha parimenti avuto modo di dichiarare che, contrariamente a quanto affermato dal governo del [OSCURATO:PERSONA], il citato
art. 10 osta a che tanto l’acquisto quanto la conservazione del diritto alle prestazioni contemplate da questa disposizione
vengano negati per l’unico motivo che l’interessato non risiede nel territorio dello Stato membro in cui si trova l’istituzione
debitrice (sentenza 20 giugno 1991, causa C‑356/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3017, punto 23).
63
Inoltre, subordinare l’applicazione del principio della revoca delle clausole di residenza, sancito dall’art. 10, n. 1, primo
comma, del regolamento n. 1408/71, alla questione se dette clausole siano imposte dalla normativa nazionale come presupposto
di acquisto delle prestazioni elencate in tale disposizione ovvero come presupposto di conservazione delle medesime equivarrebbe
a consentire agli Stati membri di eludere l’effetto utile di tale principio, scegliendo di qualificare le clausole di residenza
da essi imposte come presupposto di concessione delle prestazioni medesime invece che come presupposto di conservazione delle
stesse, al fine di sottrarre una determinata prestazione alla sfera di applicazione del suddetto principio.
64
Il fatto che la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili sia una prestazione a carattere non contributivo,
in quanto concessa indipendentemente dalla situazione contributiva dei richiedenti, non rimette in discussione la suesposta
analisi.
65
Infatti, dall’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1408/71 emerge che tale regolamento si applica, in linea di principio, ai regimi
di sicurezza sociale sia contributivi sia non contributivi.
66
Inoltre, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, vieta alle istituzioni competenti, in termini generali,
di ridurre, modificare, sospendere, sopprimere o confiscare le prestazioni d’invalidità per il fatto che il beneficiario risiede
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice. Le uniche eccezioni a tale divieto
sono quelle espressamente previste dalla normativa dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Giletti e a., cit., punto 16).
67
Un’eccezione di tal genere è prevista dall’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione stabilisce che le persone
ricomprese nella sfera di applicazione di detto regolamento possono beneficiare delle prestazioni speciali a carattere non
contributivo contemplate dall’art. 4, n. 2 bis, del regolamento stesso esclusivamente sul territorio dello Stato membro nel
quale risiedono e in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato II bis del
regolamento medesimo. Orbene, la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non è menzionata a tale allegato.
Di conseguenza, il principio enunciato all’art. 10 bis del regolamento n. 1408/71, secondo cui le prestazioni speciali a carattere
non contributivo non sono esportabili, non si applica alla prestazione di cui al procedimento principale.
68
Poiché nessun’altra disposizione del suddetto regolamento consente agli Stati membri di derogare, in una situazione come quella
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], al principio della revoca delle clausole di residenza sancito dall’art. 10, n. 1, primo comma, del medesimo
regolamento, ne consegue che le prestazioni di invalidità restano, in linea di principio, esportabili in uno Stato membro
diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice (v., in tal senso, sentenze 4 novembre 1997, causa C‑20/96, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6057, punto 40, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 38).
69
La prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non si sottrae, quindi, al principio della revoca delle clausole
di residenza enunciato al suddetto art. 10, n. 1, primo comma, che osta, come emerge supra dai punti 61 e 62, a che tanto
l’acquisto quanto la conservazione del diritto alle prestazioni contemplate da questa disposizione vengano negati per il sol
fatto che il richiedente risieda in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
70
Di conseguenza, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta a che l’acquisto del diritto alla prestazione
per inabilità temporanea per giovani disabili sia subordinato ad un requisito di residenza abituale sul territorio dello Stato
membro competente.
Sul requisito del soggiorno pregresso
71
La ricorrente nel procedimento principale e la Commissione ritengono che l’art. 1, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71
osti non solo ad un requisito di residenza abituale sul territorio dello Stato membro competente, ma anche al requisito di
soggiorno pregresso su tale territorio. A loro giudizio, non è possibile tenere distinti questi due requisiti, dato che quello
del soggiorno pregresso deve essere considerato alla stregua di una condizione di residenza temporanea, in quanto esige che
il richiedente abbia soggiornato in [OSCURATO:PERSONA] per un certo periodo.
72
Occorre rilevare, a tale proposito, che l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 riguarda le clausole di residenza,
come risulta in particolare dalla sua rubrica. Orbene, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, il termine «residenza»
indica, conformemente al suo art. 1, lett. h), la «dimora abituale».
73
È pur vero che, in certi casi, un soggiorno pregresso potrebbe equivalere, in pratica, ad una clausola di residenza abituale,
in particolare qualora un requisito di tal genere richieda lunghi periodi di soggiorno sul territorio dello Stato membro interessato
e/o qualora il requisito medesimo debba sussistere durante l’intero periodo di corresponsione della prestazione de qua. Orbene,
in simili ipotesi, l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta parimenti ad un requisito di soggiorno pregresso,
in quanto questo può essere equiparato ad una clausola di residenza ai sensi di tale disposizione.
74
Nel caso di specie, si tratta, come emerge supra dai punti 17 e 57, del requisito di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA] per un periodo
di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore a 26 settimane nell’arco delle 52 settimane
immediatamente precedenti la data della presentazione della domanda diretta alla concessione della prestazione di cui trattasi,
requisito che deve sussistere solamente al momento della domanda medesima. Poiché, quindi, il presupposto del soggiorno pregresso
non è necessariamente una «clausola di residenza» ai sensi dell’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, occorre
esaminarne la conformità con le altre disposizioni rilevanti del diritto dell’Unione.
75
Si deve ricordare, in proposito, che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime comune di previdenza sociale, ma lascia
sussistere regimi nazionali distinti e ha come solo obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi (sentenze
5 luglio 1988, causa 21/87, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3715, punto 23; 3 aprile 2008, causa C‑331/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1957,
punto 27, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41). Così, secondo costante giurisprudenza, gli Stati membri conservano la loro competenza
a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenze 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a.,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 523, punto 16; 17 giugno 1997, causa C‑70/95, Sodemare e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3395, punto 27, nonché 1° aprile 2008,
causa C‑212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1683, punto 43).
76
Di conseguenza, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare,
da un lato, le condizioni del diritto o dell’obbligo di iscriversi a un regime di previdenza sociale e, dall’altro, le condizioni
cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenza 28 aprile 1998, causa C‑158/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1931, punto 18 e
giurisprudenza ivi citata).
77
Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare,
le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare
sul territorio degli Stati membri (v., per analogia, sentenze 29 aprile 2004, causa C‑224/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5763, punto
19, nonché 26 ottobre 2006, causa C‑192/05, Tas-Hagen e Tas, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10451, punto 22).
78
Occorre ricordare, a tale riguardo, che l’art. 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo
status di cittadino dell’Unione (v., in particolare, sentenze 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punto
27, e 8 marzo 2011, causa C‑34/09, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40). La ricorrente nel procedimento
principale, che possiede la nazionalità di uno Stato membro, gode di tale status.
79
Si deve precisare che, sebbene il giudice del rinvio abbia limitato la sua questione all’interpretazione del regolamento n. 1408/71,
ciò non osta a che la Corte fornisca al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possono
consentirgli di dirimere la controversia sottopostagli, a prescindere dal fatto che vi abbia fatto o meno riferimento nel
formulare la sua questione (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C‑241/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4695, punto 8;
21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1711, punto 29, e 26 aprile 2007, causa C‑392/05, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3505, punto 64).
80
Lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente
a colui che fra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere nell’ambito di applicazione ratione materiae del Trattato,
indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni espressamente previste a tal riguardo, il medesimo trattamento
giuridico (v., in tal senso, sentenze 20 settembre 2001, causa C‑184/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6193, punto 31; D’[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 28, e 23 aprile 2009, causa C‑544/07, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3389, punto 62).
81
Tra le situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione figurano quelle riguardanti
l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare
sul territorio degli Stati membri, quale conferita dall’art. 21 TFUE (v., in tal senso, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 33;
D’[OSCURATO:PERSONA], punto 29, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).
82
Nella causa principale, è pacifico che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cittadino dell’Unione, ha esercitato la propria libertà
di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di origine.
83
Considerato che un cittadino dell’Unione ha diritto a che gli venga riconosciuto in tutti gli Stati membri il medesimo trattamento
giuridico accordato ai cittadini di tali Stati membri che si trovano nella medesima situazione, sarebbe incompatibile con
il diritto alla libera circolazione che gli si potesse applicare, nello Stato membro di cui è cittadino, un trattamento meno
favorevole di quello di cui beneficerebbe se non avesse usufruito delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di
circolazione (sentenze citate D’[OSCURATO:PERSONA], punto 30, e [OSCURATO:PERSONA], punto 18).
84
Tali facilitazioni non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere
dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti alla sua libertà di circolare e soggiornare in un altro Stato membro a causa di
una normativa nazionale che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito (v., in tal senso, sentenze citate D’[OSCURATO:PERSONA], punto
31; [OSCURATO:PERSONA], punto 19; Tas-Hagen e Tas, punto 30; 4 dicembre 2008, causa C‑221/07, Zablocka-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9029,
punto 34, nonché [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65).
85
Una normativa, come quella di cui al procedimento principale, che subordini l’acquisto del diritto alla prestazione per inabilità
temporanea per giovani disabili al requisito del soggiorno pregresso è idonea, per sua stessa natura, a dissuadere i richiedenti,
come la ricorrente nel procedimento principale, dall’esercitare la loro libertà di circolazione e di soggiorno abbandonando
lo Stato membro di cui sono cittadini per andare a risiedere in un altro Stato membro. Infatti, mentre i richiedenti che non
si sono avvalsi delle facilitazioni concesse dal Trattato in materia di circolazione e di soggiorno possono agevolmente soddisfare
il summenzionato requisito, ciò non vale per i richiedenti che se ne sono avvalsi. Vi sono effettivamente forti probabilità
che questi ultimi, a causa del trasferimento in un altro Stato membro, non soddisfino il suddetto requisito.
86
Una siffatta normativa nazionale, che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato
la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute
dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione (v. sentenze citate D’[OSCURATO:PERSONA], punto 35; [OSCURATO:PERSONA], punto 20; [OSCURATO:PERSONA], punto
39, e [OSCURATO:PERSONA], punto 73).
87
Una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni
oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito
dal diritto nazionale (v. sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 40; Tas-Hagen e Tas, punto 33; Zablocka‑[OSCURATO:PERSONA], punto 37,
nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 74).
88
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] ritiene, a tal riguardo, che sussistano giustificazioni oggettive che consentano di subordinare
l’acquisto del diritto alla prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili al requisito del soggiorno pregresso
sul territorio dello Stato membro competente. Infatti, la normativa nazionale sarebbe volta a garantire, da un lato, l’esistenza
di un nesso continuo ed effettivo tra tale Stato membro ed il beneficiario della prestazione e, dall’altro, l’equilibrio finanziario
del sistema nazionale di previdenza sociale.
89
La Corte ha già avuto modo di affermare che è legittimo che il legislatore nazionale voglia essere sicuro dell’esistenza di
un nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato membro competente (v., in tal senso, sentenze D’[OSCURATO:PERSONA], cit., punto
38, e 23 marzo 2004, causa C‑138/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2703, punto 67), nonché di garantire l’equilibrio finanziario del
sistema nazionale di previdenza sociale (v., in tal senso, sentenze citate [OSCURATO:PERSONA], punto 41, e [OSCURATO:PERSONA], punto 57).
90
Ne consegue che gli obiettivi perseguiti da una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, volti
a stabilire un nesso reale tra il richiedente la prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili e lo Stato membro
competente nonché alla preservazione dell’equilibrio finanziario del sistema nazionale di previdenza sociale, costituiscono,
in linea di principio, obiettivi legittimi idonei a giustificare restrizioni ai diritti di libera circolazione e di soggiorno
previsti dall’art. 21 TFUE.
91
Il governo del [OSCURATO:PERSONA] deduce, inoltre, che il requisito del soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente
è proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, dal momento che viene richiesto solamente un breve periodo di soggiorno
di 26 settimane complessive. Inoltre, il richiedente dovrebbe soddisfare tale requisito solo al momento del deposito della
domanda. Peraltro, a parere di detto governo, non esistono altri strumenti che consentano, allo stesso tempo, di dimostrare
l’esistenza di un nesso di collegamento sufficiente con il [OSCURATO:PERSONA] e di tutelare l’integrità del sistema di previdenza
sociale.
92
In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’acquisto del diritto ad una prestazione a carattere
non contributivo non è soggetto a requisiti di contribuzione, può considerarsi legittimo che uno Stato membro conceda una
simile prestazione solamente previa dimostrazione dell’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e lo Stato competente.
93
Orbene, l’esistenza di un nesso siffatto potrebbe essere effettivamente verificata, in particolare, accertando che l’interessato
abbia realmente soggiornato sul territorio di detto Stato membro per un periodo di ragionevole durata.
94
Nella specie, il requisito del soggiorno pregresso sul territorio dello Stato membro competente significa, secondo la normativa
nazionale, che per poter beneficiare della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, il richiedente deve
aver soggiornato in [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di almeno 26 settimane o per periodi cumulati il cui totale non sia inferiore
a 26 settimane nell’arco delle 52 settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Inoltre, conformemente all’art. 16,
n. 6, del SSIBR, e come fatto presente dal governo del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente che tale requisito di soggiorno pregresso
sussista al momento del deposito della domanda.
95
Se è pur vero che le modalità di applicazione di tale requisito non appaiono di per sé irragionevoli, occorre nondimeno rilevare
che esso presenta un carattere troppo esclusivo. Infatti, imponendo periodi specifici di soggiorno pregresso sul territorio
dello Stato membro competente, il requisito di soggiorno pregresso privilegia indebitamente un elemento che non è necessariamente
rappresentativo del grado reale ed effettivo di collegamento tra il richiedente una prestazione per inabilità temporanea per
giovani disabili ed il detto Stato membro, con esclusione di ogni altro elemento rappresentativo. Esso eccede, in tal modo,
quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (v., per analogia, sentenza D’[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 39).
96
Infatti, non può escludersi che l’esistenza di un simile collegamento possa essere dimostrata a partire da altri elementi
rappresentativi.
97
Tali elementi vanno ricercati, in primo luogo, nelle relazioni esistenti tra il richiedente ed il sistema di previdenza sociale
dello Stato membro competente. A tale riguardo, dalla decisione di rinvio emerge che la ricorrente nel procedimento principale
ha già beneficiato, ai sensi della legislazione del [OSCURATO:PERSONA], di un assegno di sussistenza per disabili.
98
Inoltre, dalla decisione medesima emerge che alla ricorrente nel procedimento principale vengono corrisposti contributi della
previdenza nazionale britannica, che vengono accreditati settimanalmente sul suo conto previdenziale nazionale.
99
Ne consegue che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è già collegata, in base a taluni elementi, al sistema nazionale di previdenza sociale di
cui trattasi.
100
Altri elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e lo Stato membro competente possono,
in secondo luogo, risultare dal contesto familiare in cui si trova il richiedente. Nel procedimento principale, non vi è dubbio
che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], incapace di provvedere a se stessa a causa del suo handicap, continui a dipendere dai suoi genitori
che si prendono cura di lei e la rappresentano nei suoi rapporti con l’esterno. Orbene, sia la madre sia il padre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]
percepiscono una pensione di vecchiaia in base alla normativa del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il padre della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] esercitava
un’attività lavorativa prima del collocamento a riposo, mentre la madre fruiva in precedenza, sempre in base alla normativa
del medesimo Stato membro, di una prestazione per inabilità.
101
Infine, è pacifico che la ricorrente nel procedimento principale, cittadina britannica, ha trascorso una parte significativa
della propria vita nel [OSCURATO:PERSONA].
102
Gli elementi menzionati supra ai punti 97‑101 appaiono dunque idonei a dimostrare l’esistenza di un collegamento reale e sufficiente
tra la ricorrente nel procedimento principale e lo Stato membro competente.
103
Le suesposte considerazioni possono essere altresì trasposte per quanto attiene all’obiettivo di garantire l’equilibrio finanziario
del sistema nazionale di previdenza sociale. Infatti, la necessità di dimostrare un nesso di collegamento reale e sufficiente
tra il richiedente e lo Stato membro competente consente a detto Stato di assicurarsi che l’onere economico associato all’erogazione
della prestazione di cui al procedimento principale non diventi irragionevole.
104
Di conseguenza, una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che subordini l’acquisto del diritto
ad una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili al requisito di soggiorno pregresso sul territorio dello
Stato membro competente, escludendo ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente
e detto Stato membro, eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito e costituisce, quindi, una restrizione
non giustificata alle libertà garantite dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione.
Sul requisito del soggiorno al momento del deposito della domanda
105
Dalla decisione di rinvio emerge che la domanda della ricorrente nel procedimento principale diretta ad ottenere il beneficio
della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili è stata respinta in base al rilievo che la medesima non soggiornava
sul territorio nazionale al momento del deposito della sua domanda. Ciò premesso, sebbene la formulazione della terza questione
non menzioni espressamente tale requisito di soggiorno, nell’ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali
e la Corte istituita dall’art. 267 TFUE, spetta a quest’ultima esaminare tale requisito così da fornire al giudice del rinvio
una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997,
causa C‑334/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4517, punto 22; 28 novembre 2000, causa C‑88/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10465,
punto 18, nonché 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6325, punto 32).
106
Occorre rilevare, a tale riguardo, che il requisito di soggiorno sul territorio dello Stato membro competente al momento del
deposito della domanda costituisce, per i motivi illustrati supra ai punti 80‑87, una restrizione alle libertà riconosciute
dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione.
107
Una simile restrizione è giustificabile, alla luce del diritto dell’Unione, solamente se essa è, segnatamente, idonea a conseguire
l’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale.
108
Orbene, il requisito de quo non può essere qualificato come mezzo idoneo a conseguire gli obiettivi indicati supra al punto
89. Infatti, la circostanza che il richiedente soggiorni sul territorio dello Stato membro competente al momento del deposito
della sua domanda diretta alla concessione della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili non consente né
di dimostrare un nesso reale tra tale richiedente e lo Stato membro competente, né di preservare l’equilibrio finanziario
del sistema nazionale di previdenza sociale.
109
Ne consegue che il requisito del soggiorno sul territorio dello Stato membro competente al momento del deposito della domanda,
al quale è subordinato l’acquisto della prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, costituisce una restrizione
non giustificata alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione.
110
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la terza questione dichiarando che:
– l’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione
per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza
abituale del richiedente sul suo territorio;
– l’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:
– al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare
l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
– al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.
Sulle spese
111
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1)
Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce
una prestazione d’invalidità ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408,
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre
1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora
sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.
2)
L’art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005,
osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come
quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.
L’art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:
–
al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l’esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare
l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
–
al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.