CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stata ribadita ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e i primi due motivi dei ricorsi di Brancato e Maugeri, diretti a contestare la configurabilità della resistenza e la responsabilità concorsuale ascritta agli stessi, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche mentre il terzo motivo proposto dai rispettivi ricorsi proposti nell'interesse di Brancato e Maugeri, afferente alla mancata applicazione delle generiche appare smentito immediatamente dal portato argomentativo della sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 202