CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 37689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/03/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG d.ottoressa [OSCURATO:PERSONA] che ha. chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Roma del 07/03/2025, notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra A.D.S. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30 e che, alle ore 10,56 del 17/03/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. Evidenzia altresì che la violazione del termine ha impedito al giudice a quo di valutare la memoria difensiva che il difensore ha depositato ritualmente alle ore 10,59 del 17/03/2025 a mezzo pec, avendo il giudice depositato il provvedimento di convalida prima della scadenza del termine e prima del deposito della memoria. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01) e che, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, Vezzoli e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv. 281321; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321).1.2. Nel caso in disamina sussiste la denunciata violazione. Al riguardo, si osserva che il provvedimento del Questore di Roma del 07/03/2025 è stato notificato al ricorrente in data 15/03/2025 alle ore 11,30, che il provvedimento di convalida è stato depositato in data 17/03/2025 alle ore 10,56. Risulta inoltre dagli atti allegati al ricorso che il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato tempestivamente, entro il termine a difesa di 48 ore, in data 17/03/2025 alle ore 10,59, a mezzo pec (allega ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna) presso la cancelleria del GIP una memoria difensiva che il giudice non ha potuto valutare, avendo emanato il provvedimento di convalida alle ore 10,56 del 17/03/2025, in violazione del termine a difesa. Si è quindi verificata una violazione del contraddittorio che si era regolarmente instaurato con il deposito tempestivo della memoria difensiva mediante pec entro il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore, che il giudice di merito non ha valutato. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 17/03/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]' il Consig