CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2003
Cassazione n. 36378/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trv [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 15.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale applicata al condannato il 29.10.2024, a seguito di una denuncia del condannato per una rapina aggravata del 3.3.2025; Premesso che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 6/6/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01), e che può, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenere che la violazione costituisca in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Pg in proc. Lupoli, Rv. 210789 - 01) Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione del fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato denunciato e che ha ritenuto grave la violazione delle prescrizioni della misura alternativa, trattandosi di una condotta rivelatrice di carica aggressiva e incapacità di contenimento degli impulsi criminali e tenuto conto che lo stesso giorno [OSCURATO:PERSONA] era stato già sorpreso in compagnia di un pregiudicato pure in violazione delle prescrizioni della misura; Osservato che con i primi tre motivi di ricorso - il primo vertente sulla ricostruzione del fatto e sulla sua qualificazione, il secondo che censura la valutazione della incompatibilità tra la condotta e la prosecuzione della misura e il terzo che lamenta la mancata presa in considerazione della versione del ricorrente - si sollecita una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con l'autonoma adozione di parametri diversi di valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); Considerato, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla decorrenza retroattiva della revoca, non si confronta specificamente con il provvedimento impugnato, il quale invece è munito di motivazione non manifestamente illogica, con cui il Tribunale di sorveglianza evidenzia adeguatamente che natura e entità delle violazioni sono manifestazioni del fallimento della misura alternativa, nonostante il minimo carico afflittivo delle prescrizioni fissate concretamente; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle