CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34306/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/12/2021 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. denegata sulla scorta dell'apprezzamento in fatto e non manifestamente illogico, della impossibilità di configurare la particolare tenuità del fatto in ragione della diversa tipologia di stupefacenti detenuti dall'imputato che denotavano l'organizzazione, ancorché rudimentale, dell'attività di cessione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022