CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice udienza preliminare del Tribunale di Roma, per aver sostituito alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida quella della sospensione della medesima patente per anni 4, ha confermato la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di omicidio colposo ex art 589-bis, commi 4 e 7, cod. pen., e di lesioni colpose ex art 590-bis cod. pen, così come specificati nel capo di imputazione. 2. Il Tribunale, dopo avere riqualificato il fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 589-bis, comma 2, nell'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 589-bis, comma 4, cod. pen., escludendo che l'imputata avesse assunto sostanze stupefacenti o narcotiche, aveva riconosciuto alla stessa, oltre le circostanze attenuanti generiche, la speciale attenuante prevista dall'articolo 589-bis, comma 7, cod. pen., avendo ravvisato un contributo materiale della vittima nella determinazione dell'evento. 2. Avverso la prefata sentenza propongono ricorso i difensori dell'imputata mediante l'articolazione di due motivi con cui deducono: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 589-bis, commi 4 e 7 cod. pen. e 133 cod. pen. sulla determinazione della riduzione delle pena per effetto dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art 589- bis cod. pen., riconosciuta soltanto nella misura di un quarto. La Corte di appello non ha motivato sul fatto che il tronco d'albero ai margini della carreggiata costituiva una "trappola", tant'è che provocò in seguito un altro incidente, né ha illustrato in alcun modo le ragioni a sostegno dell'adeguatezza della sanzione inflitta. I Giudici di merito non hanno valutato se il tasso alcolernico riscontrato fosse la conseguenza esclusiva e diretta della volontaria assunzione di alcol o forse invece dovuta all'assunzione di una modica quantità di alcol che andava ad aggiungersi alle benzodiazepine, assunte inconsapevolmente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., 589- bis, commi 4 e 7, cod. pen. e 222, comma 2, quarto periodo d.lgs. 285/1992, per essere stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nella misura massima edittale. Con riferimento alla durata della sanzione accessoria, la Corte di appello non ha considerato che il fatto di reato non è derivato dall'esclusiva imprudenza dell'imputata, e che il primo Giudice ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. I parametri e i criteri per la quantificazione della sanzione sono unitari e sono quelli previsti in via generale dalla normativa speciale nel codice della strada. Ciò significa che il giudice cui spetta determinare la durata della sospensione della patente, deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa dall'art. 218, comma 2, cod. strada. La valutazione che il giudice è chiamato a svolgere deve confrontarsi con il fatto concreto posto in essere: così non è stato nel caso di specie, tali valutazioni non sono state effettuate ai fini della determinazione della sanzione accessoria. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione Amministrativa accessoria. 4. Deve essere accolto unicamente il secondo motivo di ricorso, essendo il ricorso inammissibile nel resto. 5. Il primo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato. La determinazione dell'entità della diminuzione della pena base, per effetto della speciale attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis cod. pen., costituisce esplicazione del potere discrezionale rimesso al giudice del merito ex art. 132 cod. pen. che, in quanto sorretta da adeguata motivazione, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha confermato la diminuzione della pena base nella misura di un quarto (anziché nella misura massima della metà), in considerazione della gravità dell'imprudenza che ha connotato le modalità della condotta posta in essere dall'imputata, non assumendo alcuna rilevanza, al fine di una maggiore riduzione della pena, l'elemento invocato dalla difesa a fondamento della richiesta di una maggiore riduzione di pena, vale a dire la presenza di un tronco d'albero sul margine della carreggiata, che la sentenza impugnata ha motivatamente ritenuto non costituire insidia. Il secondo motivo è fondato. Invero, nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020 , dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 - 01). Nel caso di specie, l'applicazione della sanzione accessoria nella sua estensione massima non è sorretta da adeguata motivazione, facendo .essa esclusivo riferimento alla "gravità dell'imprudenza", mancando un puntuale riferimento ai criteri di cui all'art. 218 comma 2, cod. strada. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso i