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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 02590/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Brescia con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione e uso indebito di carta bancomat di provenienza furtiva.Deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di utilizzabilità del riconoscimento dell'imputato, effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 213 c.p.p.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.

La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità del Dori sul riconoscimento fotografico compiuto dall'operante di P.G. nel corso delle indagini preliminari, riprendendo l'orientamento univoco di questa Corte, secondo il quale "il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto.

In applicazione di tale principio deve quindi ritenersi non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile la testimonianza ( Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160; Sez.

F, n.37012 del 29/08/2019, Rv. 277635; Sez.6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 7/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Brescia con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di ricettazione e uso indebito di carta bancomat di provenienza furtiva.Deduce mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di utilizzabilità del riconoscimento dell'imputato, effettuato dal teste [OSCURATO:PERSONA], in violazione dell'art. 213 c.p.p. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato. La Corte di merito ha fondato l'affermazione di responsabilità del Dori sul riconoscimento fotografico compiuto dall'operante di P.G. nel corso delle indagini preliminari, riprendendo l'orientamento univoco di questa Corte, secondo il quale "il riconoscimento dell'imputato effettuato da un operatore di polizia giudiziaria mediante la visione delle immagini riprese da telecamere di sicurezza costituisce prova atipica sulla quale è ammissibile la testimonianza dell'operatore che vi ha direttamente proceduto. In applicazione di tale principio deve quindi ritenersi non fondata l'eccezione difensiva a mente della quale il giudice avrebbe dovuto dichiarare inutilizzabile la testimonianza ( Sez.2, n. 41375 del 05/07/2023, Rv. 285160; Sez. F, n.37012 del 29/08/2019, Rv. 277635; Sez.6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]