CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13780/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Mantova il 9 maggio 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, fatto commesso il 27 febbraio 2016, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale denuncia violazione di legge, sotto il profilo di omissione di pronunzia. Secondo il ricorrente, non sarebbe stata esaminata, nonostante specifica eccezione difensiva, né in primo né in secondo grado la doglianza incentrata sul mancato avviso all'imputato ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da Difensore quanto agli accertamenti irripetibili che nel caso di specie risultano essere stati chiesti espressamente per iscritto dalla polizia giudiziaria all'Ospedale per stabilire il tasso alcolemico, quindi per ragioni squisitamente investigative e non già di tipo sanitario. Con memoria del 19 ottobre 2021 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, chiedendo in subordine annullarsi senza rinvio la sentenza per intervenuta prescrizione. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo. Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione: ciò con particolare riferimento al livello di approfondimento della risposta fornita dalla Corte territoriale rispetto ai temi espressamente posti dalla Difesa. Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (fatto del 27 febbraio 2016 + cinque 5 anni = 27 febbraio 2021; sentenza impugnata dell'Il settembre 2020). Risulta. superfluo qualsiasi .approfondimento al • riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, deo. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] • re estensore [OSCURATO:PERSONA] Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.s